Riforma dell’ordinamento forense: come cambia la professione dell’avvocato
L'approvazione della legge delega sulla riforma forense segna un passaggio fondamentale per l'evoluzione della professione di avvocato. Le nuove disposizioni puntano a modernizzare l'ordinamento, rafforzare le tutele della categoria e rendere più efficiente l'esercizio della professione.
- La riforma forense aggiorna l’ordinamento professionale introducendo nuove regole, con l’obiettivo di rendere l’avvocatura più efficiente e al passo con le esigenze del mercato.
- Vengono rafforzati il segreto professionale, l’equo compenso e le garanzie economiche, oltre a una più chiara definizione delle attività riservate alla professione, per contrastare l’esercizio abusivo e tutelare l’autonomia dell’avvocato.
- La riforma interviene sul percorso di accesso alla professione, valorizzando la formazione pratica e rivedendo l’esame di Stato, oltre a modificare il sistema disciplinare e la governance degli Ordini forensi per renderli più moderni ed efficienti.
Una riforma attesa da anni che punta a modernizzare l’ordinamento forense e ad adeguarlo all’evoluzione della professione. Con il via libera definitivo del Senato, il Parlamento ha approvato la legge delega che ridisegna vari aspetti dell’attività degli avvocati: dall’accesso alla professione alle società tra avvocati, passando per il rafforzamento del segreto professionale, la disciplina della monocommittenza e la revisione del sistema disciplinare.
Si tratta di un intervento destinato a incidere in maniera significativa sull’organizzazione dell’avvocatura italiana, anche se per l’entrata in vigore delle nuove regole sarà necessario attendere i decreti legislativi attuativi.
In queste righe ti spiego in maniera dettagliata i punti salienti della riforma.
Qual è l’obiettivo della riforma dell’ordinamento forense?
La riforma interviene sulla legge professionale forense (L. n. 247/2012) attraverso una delega al Governo, chiamato ad adottare i decreti attuativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. L’obiettivo è aggiornare una disciplina ormai risalente, considerando le trasformazioni del mercato legale, le nuove modalità di esercizio della professione e le esigenze di tutela dei cittadini.
Una delle novità più importanti è il ripristino del giuramento dell’avvocato, eliminato con la riforma del 2012, quale momento simbolico di assunzione delle responsabilità professionali.
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Segreto professionale e attività riservate
Uno dei pilastri della riforma è il rafforzamento del segreto professionale, che viene qualificato come principio “inviolabile e indisponibile”. La tutela della riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente assume in tal modo una posizione ancora più centrale nell’esercizio della professione.
La legge, inoltre, ridefinisce con maggiore precisione le attività riservate agli avvocati. Oltre alla tradizionale assistenza e difesa in giudizio, rientrano tra le attività esclusive anche alcune prestazioni stragiudiziali strettamente connesse all’esercizio della funzione difensiva, come la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e la consulenza legale svolta in modo continuativo e organizzato. La previsione mira a contrastare l’esercizio abusivo della professione, prevedendo anche la nullità dei compensi eventualmente pattuiti con persone non iscritte all’albo.
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Quali sono le nuove tutele economiche?
La riforma conferma il principio dell’equo compenso, già introdotto dalla normativa vigente, rafforzando la tutela economica dell’avvocato.
Tra le innovazioni più rilevanti vi è l’introduzione della responsabilità solidale nel pagamento degli onorari tra tutte le persone coinvolte negli accordi giudiziali o arbitrali, con lo scopo di rendere più efficace il recupero dei compensi che spettano all’avvocato.
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La nuova disciplina delle società tra avvocati
La riforma dedica particolare attenzione alle società tra avvocati, confermando che, nelle società costituite in forma di società di capitali, la maggioranza dell’organo amministrativo dovrà essere composta da soci avvocati, i quali dovranno detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.
L’intento del legislatore è quello di favorire modelli organizzativi più moderni evitando di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della professione forense.
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Cos’è la monocommittenza
Per la prima volta viene introdotta una disciplina specifica della monocommittenza. L’avvocato potrà svolgere la sua attività in favore di un altro professionista, di uno studio associato, di una rete o di una società tra avvocati tramite rapporti continuativi ed esclusivi, senza che tutto questo determini automaticamente un rapporto di lavoro subordinato.
La riforma vuole favorire in particolare l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato professionale, prevedendo comunque il diritto a un compenso congruo e proporzionato e tutelando l’autonomia tecnica e l’indipendenza dell’avvocato.
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Come cambia il percorso formativo per l’accesso alla professione
La delega prevede una revisione complessiva del sistema di accesso alla professione. Tra gli interventi emergono il rafforzamento della formazione pratica, la frequenza obbligatoria delle scuole forensi e una revisione dell’esame di Stato, che dovrebbe contemplare due prove scritte e una prova orale incentrata sulla soluzione di casi pratici.
La finalità è valorizzare le competenze operative dei futuri avvocati, rendendo il percorso di abilitazione più aderente all’attività professionale.
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Ordini professionali e sistema disciplinare
La riforma interviene infine sulla governance degli Ordini forensi. Tra le più importanti novità figura il limite di 3 mandati consecutivi per i consiglieri degli Ordini e un nuovo sistema elettorale volto ad assicurare un migliore equilibrio nella rappresentanza di genere.
Sul piano disciplinare viene fissato in 6 anni il termine di prescrizione dell’azione disciplinare e viene introdotto l’istituto della riabilitazione per gli avvocati destinatari di sanzioni definitive, favorendo in tal modo il reinserimento professionale dopo l’espiazione della sanzione.
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Riforma forense – Domande frequenti
Sì, la disciplina della monocommittenza consente di instaurare rapporti continuativi ed esclusivi con uno studio o una società tra avvocati, preservando però l’autonomia professionale del legale ed evitando che il rapporto sia automaticamente qualificato come lavoro subordinato.
Il legislatore intende favorire modelli organizzativi più competitivi senza compromettere l’indipendenza della professione. Per questo resta in capo agli avvocati il controllo della governance e della maggioranza del capitale e dei diritti di voto delle società.
Sì, la riforma qualifica il segreto professionale come principio inviolabile e indisponibile, rafforzando la tutela della riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente e riaffermando uno dei cardini dell’attività difensiva.
Il ripristino del giuramento vuole riaffermare il valore etico e deontologico della professione forense. La cerimonia torna a rappresentare il momento in cui il neoavvocato assume formalmente l’impegno a esercitare la professione nel rispetto dei principi di indipendenza, lealtà, correttezza e tutela dei diritti del cittadino.
L’approvazione della legge delega rappresenta il primo passo. Le modifiche entreranno concretamente in vigore solo dopo l’adozione dei decreti legislativi attuativi, che definiranno contenuti, modalità e tempi di applicazione delle nuove disposizioni.
Riferimenti normativi
- L. 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012);
- L. delega di riforma dell’ordinamento forense – Revisione della disciplina relativa a accesso alla professione, attività riservate, società tra avvocati, monocommittenza e sistema disciplinare;
- Artt. 9 e 13-bis L. n. 247/2012 – Disciplina del compenso professionale e del principio di equo compenso;
- Art. 14 L. n. 247/2012 – Disposizioni relative alla funzione e ai compiti degli Ordini forensi;
- Artt. 18 e ss. L. n. 247/2012 – Disciplina dell’iscrizione all’albo, dei requisiti professionali e dell’esercizio della professione;
- Artt. 23 e ss. L. n. 247/2012 – Norme relative alle società tra avvocati e alle modalità di esercizio della professione in forma associata;
- Artt. 35 e ss. L. n. 247/2012 – Organizzazione e funzioni del Consiglio Nazionale Forense (CNF);
- Artt. 50 e ss. L. n. 247/2012 – Disciplina della responsabilità disciplinare degli avvocati e del relativo procedimento;
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – Interventi in materia di negoziazione assistita e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172 – Introduzione della disciplina sull’equo compenso per le prestazioni professionali;
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – Parametri per la determinazione dei compensi forensi.
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