Sequestro preventivo di immobili: cos’è e come funziona
Che cos'è il sequestro preventivo di immobili? Perché viene disposto? Nel seguente articolo, ci occuperemo di questa fattispecie di sequestro preventivo.
- Il sequestro preventivo è uno strumento con il quale è possibile prevenire la commissione di ulteriori reati.
- Il sequestro preventivo di immobili è, in genere, conseguente ai reati edilizi, quali la lottizzazione e la costruzione abusiva.
- È possibile la revoca del provvedimento in caso di dissequestro o a seguito di riesame.
Il sequestro preventivo è uno strumento a disposizione dell’autorità giudiziaria per prevenire la commissione di altri reati. Nel caso di beni immobili, è disposto, di norma, in conseguenza dei reati edilizi, descritti dal Testo unico sull’edilizia, all’art. 44.
I principali reati edilizi sono la lottizzazione abusiva e la costruzione di immobili abusivi, perché non conformi al titolo edilizio o perché manca del tutto il titolo.
Nel seguente articolo, ci occuperemo della fattispecie di sequestro preventivo di immobile. Ti indicheremo quali sono i presupposti della misura, quali le valutazioni che deve compiere il giudice e come è possibile revocare il provvedimento.
- Che cos’è il sequestro preventivo?
- Quando è previsto il sequestro preventivo
- Chi può chiedere il sequestro preventivo?
- Sequestro preventivo beni confiscabili
- Sequestro preventivo immobile occupato abusivamente
- Immobile abusivo come cosa pertinente al reato
- Sequestro preventivo immobile abusivo: il ruolo del giudice
- Vendita immobile sottoposto a sequestro preventivo alterato
- Come riottenere il bene sottoposto a sequestro preventivo
Che cos’è il sequestro preventivo?
Il sequestro preventivo è l’atto con cui l’autorità giudiziaria priva la persona accusata di un reato della disponibilità di una cosa pertinente al reato o di cui è consentita la confisca. Il sequestro preventivo viene disposto dal giudice. In alcuni casi, viene effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria, già nella fase delle indagini, quindi prima della sentenza definitiva che accerti la colpevolezza dell’indagato.
Per capire cos’è un sequestro preventivo bisogna iniziare a definire quali oggetti possono essere sequestrati. Il primo requisito che deve avere il bene per essere sottoposto a sequestro preventivo è che questo deve essere “pertinente al reato”.
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Quando un bene è pertinente al reato?
Un bene può dirsi pertinente al reato se ha un qualsiasi legame funzionale con il reato. Deve trattarsi però di un rapporto non meramente occasionale: il bene deve essere servito per commettere il reato, o può essere la conseguenza del reato stesso, ma può dirsi pertinente al reato anche la cosa che è intervenuta nel processo causale che ha condotto alla consumazione del reato.
Possiamo dire che il sequestro preventivo è l’atto mediante il quale l’autorità giudiziaria impedisce al sospettato di continuare ad utilizzare i beni che sono serviti per la progettazione e l’esecuzione del reato, la protezione del suo autore, l’aggravamento o conservazione dei suoi effetti e la sua reiterazione.
Quando è previsto il sequestro preventivo
Non basta che un bene sia pertinente al reato. Una volta accertata la pertinenza al reato, il giudice che dispone il sequestro deve verificare la sussistenza di altri presupposti. Il sequestro preventivo può infatti essere disposto solo in due casi, ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa:
- aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso;
- oppure agevolare la commissione di altri reati.
Per esempio, se una persona viene fermata ad un posto di blocco ed i carabinieri trovano nel cofano della macchina un fucile non dichiarato, questo viene sequestrato, perché il conducente dell’auto viene accusato di porto abusivo di armi, e se continuasse ad avere il possesso bel bene (del fucile) potrebbe reiterare il reato (cioè, continuare a circolare con armi non dichiarate).
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Chi può chiedere il sequestro preventivo?
Partiamo col dire che è il Pubblico Ministero a richiedere il sequestro ed il giudice per le indagini preliminari, verificata la sussistenza dei presupposti di cui abbiamo parlato, può concederlo o negarlo.
Laddove vi sia urgenza, il sequestro può essere disposto anche dal pubblico ministero, quando non risulti possibile attendere il provvedimento del giudice. Nei medesimi casi, anche gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono disporre il sequestro preventivo.
In tali ipotesi, è necessario che la polizia giudiziaria, trasmetta il verbale del sequestro al Pubblico Ministero entro 48 ore per ottenerne la convalida.
Il sequestro perde efficacia qualora entro le successive 48 ore:
- il Pubblico Ministero non ne richieda al giudice la convalida;
- il giudice non provveda in merito entro 10 giorni dalla richiesta di convalida stessa.
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Sequestro preventivo beni confiscabili
In assenza del requisito della “pertinenza al reato”, può essere disposto un sequestro conservativo anche sulle cose di cui è consentita la confisca. In questo caso sono confiscate le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, oppure ne sono il prodotto o il profitto.
Visto che questi beni sono confiscati per legge una volta che il sospettato viene condannato in via definitiva, il sequestro preventivo serve proprio ad impedire che, durante tutte le indagini ed il processo, il colpevole abbia il tempo di disfarsi della cosa che dovrà essere confiscata. In questo caso, il sequestro preventivo serve solo a rendere attuabile la futura ed eventuale confisca, che viene disposta con la sentenza definitiva.
Per esempio, qualora vengano ritrovati dei soldi su un conto corrente e si crede che questi soldi siano il provento di un reato di corruzione, l’autorità giudiziaria ne dispone la confisca dopo il processo, ossia dopo la sentenza definitiva. Nella fase delle indagini, può disporne il sequestro preventivo per impedire che nel frattempo quei soldi di provenienza illecita vengano spesi e sottratti alla confisca.
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In caso di beni confiscabili, è necessario che il giudice accerti la presenza di alcuni presupposti per disporre il sequestro preventivo. Oggi la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere la concisa motivazione del periculum in mora, ossia del possibile danno che potrebbe conseguire alla libera disponibilità del bene da parte del sospetto.
Il provvedimento di sequestro deve fare riferimento alle ragioni che rendono necessario anticipare lo spossessamento del bene rispetto alla sentenza definitiva. Nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
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Sequestro preventivo immobile occupato abusivamente
Una volta esaminati i requisiti generali del sequestro preventivo, possiamo approfondire il tema del sequestro preventivo avente ad oggetto beni immobili. Nella pratica l’ipotesi più rilevante di sequestro preventivo di immobili riguarda le abitazioni costruite in violazione della normativa urbanistica.
Come vedremo, questi beni sono certamente configurabili come beni pertinenti al reato, perché ne costituiscono l’oggetto, ma è dubbio che essi possano anche essere sequestrati come beni confiscabili. Vediamo perché. L’art. 321, il comma 2, del c.p.p., prevede che il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Mente l’art. 44 del Testo unico edilizia prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Visto che l’immobile abusivamente costruito deve essere confiscato per legge, può essere anche soggetto di sequestro preventivo, qualora ricorra uno specifico periculum in mora. La conseguenza è che, se l’autorità giudiziaria sospetta che l’esecuzione dei lavori per la costruzione dell’immobile è avvenuta in totale difformità o assenza del permesso o, ancora, nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, può disporre il sequestro preventivo del fabbricato già nella fase delle indagini, e quindi prima che sia emanata una sentenza definitiva.
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Anche la giurisprudenza è di questo avviso: è stato affermato che, quando è avvenuta solo una lottizzazione abusiva, o quando il fabbricato non è stato ultimato, il sequestro può essere motivato con l’esigenza di evitare il periculum in mora, sia mediante il completamento dell’immobile ancora in corso, sia mediante la sua alienazione.
La giurisprudenza ha confermato che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva. Il maggiore ostacolo all’ammissibilità deriva dal fatto che la confisca obbligatoria di tali terreni, prevista dall’art. 44, comma 2, del T.U. edilizia, sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall’art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale, ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, fermo restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile (Cass. pen. n. 38728/2004).
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Immobile abusivo come cosa pertinente al reato
Come abbiamo già detto, tuttavia, sono necessari altri presupposti per effettuare il sequestro preventivo, anche nel caso esso sia confiscabile. Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene l’immobile abusivo una cosa pertinente al reato.
Per questa giurisprudenza, il sequestro preventivo può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”(Cass. pen. n. 6599/2012). Una parte della giurisprudenza, quindi, ritiene che per il sequestro preventivo di un immobile debba sempre valutarsi, caso per caso, quanto la detenzione dell’immobile possa realmente aggravare le conseguenze ambientali dell’abuso.
Siccome l’uso di un immobile implica nuova domanda di servizi e di infrastrutture destinate ad aggravare il carico urbanistico, anche l’uso dell’immobile abusivo rientra tra le conseguenze dei reati in materia urbanistica, le quali tendono a tutelare l’assetto territoriale.
Proprio per questa ragione, l’occupazione dell’immobile abusivo, da parte del proprietario o di terzi, non impedisce all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro preventivo. La necessità di evitare l’aggravamento del carico urbanistico, che il giudice, come abbiamo detto, deve verificare nel caso concreto, impedisce agli occupanti l’uso dell’immobile stesso (Cass. pen. n. 825/2009).
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Sequestro preventivo immobile abusivo: il ruolo del giudice
Va precisato che non ogni costruzione abusiva ultimata incide sull’assetto del territorio. Pertanto, questo tipo di lesione deve essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta. In tema di reati edilizi o urbanistici, il giudice di merito ha il dovere di compiere una valutazione in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa realizzare.
Il giudice deve verificare che la disponibilità possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati. Egli deve accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi relativi al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto. L’accertamento può anche essere volto a verificare se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività.
Addirittura, una parte della giurisprudenza arriva a definire illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo che sia stato già ultimato. La giurisprudenza, in tal caso, non ritiene neanche necessario verificare la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall’art. 321 c.p.p.
La libera disponibilità del manufatto non può, infatti, protrarre o aggravare le conseguenze del commesso reato o agevolare la commissione di altri reati. È opportuno considerare che, a quest’ultimo proposito, l’indebita fruizione dell’immobile ad uso abitativo non è più sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie.
D’altra parte, la realizzazione di un manufatto abusivo, non necessariamente comporta anche un danno concreto per l’assetto urbanistico del territorio (ben potendo risultare che la costruzione è di fatto conforme agli strumenti urbanistici). Mentre, ove abbia invece prodotto effettiva lesione del summenzionato assetto, questa permarrebbe anche in caso di sequestro (Cass. pen. n. 30503/2001).
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Vendita immobile sottoposto a sequestro preventivo alterato
È opportuno ricordare che se i beni immobili sottoposti a sequestro possono alterarsi: l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione (art. 260 c.p.p.). Ciò significa che un immobile sottoposto a sequestro può anche essere venduto dall’autorità giudiziaria che la detiene in custodia, nel caso in cui il suo deterioramento provochi danni alle indagini o a terzi.
Per esempio, se l’autorità giudiziaria verifica che un immobile sottoposto a sequestro possa crollare, il Pubblico Ministero può richiedere la demolizione dello stesso, per evitare i pericoli connessi al crollo.
Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello. Il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice. Non sussiste un diritto alla comunicazione del provvedimento all’indagato e non ricorre nullità dell’autorizzazione alla vendita per mancanza della comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla vendita (Cass. n.42114/2019).
La vendita e la distruzione sono eseguite a cura della cancelleria o della segreteria, anche a trattativa privata. Tuttavia, a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti. In ogni caso, l’autorità giudiziaria, prima che si proceda, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore ex art. 83 disp. att. del presente codice.
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Come riottenere il bene sottoposto a sequestro preventivo
Quali sono i presupposti e le procedure per ottenere il dissequestro di un bene sottoposto a sequestro preventivo? Per capirlo è necessario ricordare che il sequestro preventivo è una misura cautelare reale.
Per misura cautelare si intende qualsiasi limitazione dei diritti di un individuo disposta prima dell’emanazione di una sentenza penale passata in giudicato. Il sequestro preventivo, quindi, deve rappresentare una eccezione, proprio perché viene disposto quando non c’è stata ancora una condanna definitiva dell’indagato. Per questa ragione la legge consente il sequestro preventivo solo in presenza dei tassativi presupposti che abbiamo esaminato sopra.
È interesse dello Stato che il reo non disponga più del bene che forma oggetto del reato stesso, quando sussiste il fondato timore che il sospettato possa commetterne altri reati o peggiorare le conseguenze di quel reato. Se non sussiste più alcun pericolo di reiterazione o di aggravamento, il sequestro preventivo non è più giustificato da nessuna esigenza e deve essere rimosso. Con la conseguenza che il bene deve essere restituito al proprietario.
Come logica conseguenza, per riottenere il bene sottoposto a sequestro è necessario che vengano meno i presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione. Ne consegue che il sequestro preventivo, anche disposto su beni immobili, non ha una durata massima. Esso, infatti, dura fintanto che persistono i presupposti per la sua applicazione. Il bene può essere dissequestrato nel caso in cui il sospettato venga assolto, o le indagini a suo carico vengano archiviate. In questi casi si accerta, a monte, che il bene non è pertinente ad alcun reato e non è confiscabile.
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Dissequestro per carenza dei presupposti
Prima dell’assoluzione o dell’archiviazione è possibile ottenere la revoca del sequestro preventivo. Vediamo in concreto come si fa, per richiedere all’autorità giudiziaria il bene sequestrato. Le ipotesi certamente più rilevanti di dissequestro restano quelle legate alla carenza dei presupposti.
L’art. 321 c.p.p. stabilisce che il sequestro preventivo è immediatamente revocato a richiesta del Pubblico Ministero o dell’interessato. Il proprietario, ma anche il Pubblico Ministero, sono abilitati a presentare richiesta di dissequestro. L’istanza, volta ad eliminare il sequestro preventivo, va presentata presso la procura della repubblica che ha disposto il sequestro.
La domanda può essere accolta solo quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1 dell’art. 321 c.p.p. e di cui sopra abbiamo parlato. Nel corso delle indagini preliminari, è il Pubblico Ministero che provvede al dissequestro, con decreto motivato.
Se ad opporsi al sequestro preventivo è il proprietario del bene e il Pubblico Ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la richiesta va trasmessa al giudice per le indagini preliminari. Il Pubblico Ministero, a sua volta, può presentare le sue ragioni, nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
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Riesame e revoca del sequestro
Un ulteriore rimedio per ottenere la revoca del sequestro preventivo è il riesame. Anche con questo strumento, tuttavia, è possibile ottenere la restituzione del bene e la revoca del sequestro preventivo solo facendo accertare l’assenza, iniziale o sopravvenuta, dei presupposti del sequestro.
L’unico reale vantaggio del riesame è che si sottopone la richiesta di revoca del sequestro preventivo ad un giudice diverso rispetto a quello che ha disposto inizialmente la misura.
Il rimedio del riesame è fruibile da chiunque abbia interesse, ovvero dall’imputato, dal responsabile civile e da coloro che vantano un diritto reale sulla cosa in sequestro o possano ricevere un pregiudizio dallo stesso.
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Sequestro preventivo di immobile – Domande frequenti
Il sequestro preventivo di immobili è una misura cautelare che si applica ai beni immobili, in conseguenza si definisce come misura cautelare reale.
Gli immobili che possono essere oggetto di sequestro preventivo sono quelli che costituiscono pertinenza del reato o sono beni confiscabili.
I principali reati per cui si ricorre al sequestro preventivo di immobili sono i reati edilizi, descritti dal TU edilizia, ossia la lottizzazione abusiva e la costruzione di immobile abusivo.
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