Società tra Avvocati (STA): cos’è, costituzione, requisiti, regime fiscale e responsabilità
Cosa si intende per società tra avvocati? Quali sono i requisiti per la sua costituzione? Qual è il regime fiscale di una STA? E quali sono i vantaggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
- La società tra avvocati è una forma societaria che permette a più professionisti di svolgere la professione forense in forma collettiva, nel rispetto della normativa vigente e dei principi deontologici della professione.
- Le STA si costituiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e nella sezione speciale dell’albo professionale.
- La società tra avvocati è soggetta alle imposte sui redditi in base alla forma societaria scelta.
La società tra avvocati (STA) è una modalità di organizzazione dell’esercizio della professione forense attraverso cui due o più avvocati svolgono la propria attività in forma collettiva, mettendo in comune competenze e organizzando in maniera più efficiente la prestazione di quelli che sono i servizi legali.
La STA trova la sua disciplina nell’art. 4-bis L. n. 247 del 31 dicembre 2012 (Legge professionale forense), modificata e integrata dalla L. n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge sulla concorrenza).
In questo articolo ti spiegherò:
- cos’è una società tra avvocati;
- come funziona;
- qual è il regime fiscale;
- quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una STA.
Cosa significa “società tra avvocati sta”?
Si ha società tra avvocati (STA) quando due o più professionisti svolgono la professione forense in forma societaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dei principi che regolano la professione di avvocato.
Con la STA gli avvocati possono condividere competenze, risorse e strumenti organizzativi, offrendo ai propri assistiti i servizi legali in maniera coordinata ed efficiente.
La società tra avvocati differisce dallo studio legale associato, in quanto si basa su una vera e propria organizzazione societaria, caratterizzata da precise regole che riguardano la costituzione, il funzionamento, la gestione e la partecipazione dei soci.
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Come si costituisce una STA?
Una società tra avvocati può essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle seguenti forme:
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative.
Per la società tra avvocati vige l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente e nella sezione speciale dell’albo o del collegio professionale del territorio in cui ha sede la società.
Obbligatoria è anche la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale intestata alla società per i danni derivanti dall’attività svolta dai soci, nonché la dicitura “società tra professionisti” (o l’acronimo STP) nella ragione o denominazione sociale.
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Quali requisiti occorrono per costituire una società tra avvocati?
Per dar vita a una società tra avvocati, i soci, che possono essere professionisti e non professionisti (di capitale/investitori) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i soci professionisti devono detenere almeno i 2/3 del capitale sociale o dei voti nelle deliberazioni assembleari;
- ciascun professionista non può partecipare contemporaneamente a più di una STP, in ossequio al divieto di pluripartecipazione;
- i soci non professionisti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo, non devono aver ricevuto condanne definitive superiori a 2 anni e non devono essere stati espulsi da un albo per motivi disciplinari.
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A quale regime fiscale è soggetta una società tra avvocati?
Quanto al regime fiscale, alla società tra avvocati si applicano le imposte sui redditi in base alla forma societaria scelta. Mentre le STA costituite sotto forma di società di capitali sono soggette all’IRES, per le società di persone i redditi vengono attribuiti direttamente ai soci e tassati in capo agli stessi.
Le società tra avvocati hanno, inoltre, l’obbligo di apertura della Partita IVA societaria e sono tenute al versamento dei contributi soggettivi e integrativi in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense secondo le regole previste per l’attività svolta in forma societaria.
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Qual è la responsabilità della società e dei soci?
La responsabilità della STA è diversa a seconda del tipo di società costituita. Nello specifico, mentre nella società di persone i soci rispondono in solido delle obbligazioni assunte dalla società, salvo patto contrario per i soci accomandanti nelle SAS, nella società di capitali, la responsabilità è limitata al capitale conferito dai soci, garantendo maggiore tutela personale, sebbene con obblighi contabili e organizzativi più severi.
Rimane comunque ferma la responsabilità personale del professionista per errori professionali o violazioni deontologiche nello svolgimento dell’attività.
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Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una STA?
La costituzione di una società tra avvocati presenta diversi pro e contro. Quanto ai primi, i principali vantaggi che possono derivare dalla costituzione di una STA sono i seguenti:
- condivisione delle risorse, cioè i soci hanno la possibilità di condividere strumenti, infrastrutture e personale, riducendo notevolmente i costi operativi;
- specializzazione, nel senso che la società può organizzarsi in aree di competenza e dipartimenti, assicurando ai clienti un’assistenza legale più specializzata;
- continuità aziendale, ossia, a differenza del singolo avvocato, la società assicura una maggiore continuità nella gestione delle pratiche e una netta condivisione degli obiettivi strategici;
- maggiore visibilità, in quanto esercitare la professione forense in forma societaria offre maggiore riconoscibilità sul mercato, favorendo in tal modo l’acquisizione di nuovi clienti;
- ottimizzazione dei processi, dal momento che l’attività professionale in forma collettiva facilita gli investimenti in software gestionali, digitalizzazione dei documenti e automazione dei flussi di lavoro.
Quanto agli svantaggi, va precisato che con la costituzione di una STA, il singolo professionista cede parte del suo potere decisionale agli accordi statutari interni e alle regole della maggioranza. Non potendo configurare come soci professionisti nelle classiche società tra professionisti, gli avvocati, inoltre, devono utilizzare obbligatoriamente l’apposito schema delle STA, il che spesso può causare attriti con gli ordini di altre categorie professionali.
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Società tra avvocati – Domande frequenti
La disciplina principale è quella contenuta nell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull’esercizio della professione forense in forma societaria.
Sì, la legge ammette la partecipazione di soci non professionisti, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012. In particolare, almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo o ad avvocati e professionisti iscritti ad altri albi.
Occorre adottare un modello societario ammesso dalla legge e rispettare i requisiti relativi alla composizione della compagine sociale, alla gestione e all’esercizio dell’attività professionale. La società deve, inoltre, essere iscritta nell’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale competente.
Sì, la società deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine degli avvocati competente in base alla sede della società.
Mentre la società tra avvocati è costituita secondo un modello societario disciplinato dalla legge, lo studio legale associato si basa su un accordo associativo tra professionisti.
La STA permette di condividere competenze e risorse, organizzare meglio il lavoro, ampliare i servizi offerti agli assistiti e favorire la collaborazione tra professionisti, nel rispetto delle regole della professione forense.
La società deve rispettare le disposizioni che regolano l’esercizio della professione forense in forma societaria e i limiti previsti dalla normativa applicabile. Bisogna, dunque, verificare la compatibilità delle eventuali attività ulteriori con l’oggetto sociale e con le regole professionali.
Riferimenti normativi
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 4-bis – esercizio della professione forense in forma societaria;
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, artt. 16 ss. – disciplina della società tra avvocati;
- L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 – società tra professionisti;
- D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 – regolamento in materia di società tra professionisti.
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