Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento): cos’è, come funziona e come iscriversi
Quelli che un tempo si chiamavano uffici di collocamento oggi prendono il nome di Centri per l'impiego: ecco quali servizi erogano, a chi si rivolgono e in che modo.
- L’ufficio di collocamento è stato sostituito, a partire dal 2003, dai Centri per l’impiego (CPI).
- Si tratta di strutture che hanno la funzione di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro.
- Più nello specifico, costituiscono una rete di orientamento e selezione per la ricerca del lavoro, che opera su tutto il territorio nazionale.
Se stai cercando lavoro, hai appena perso l’impiego o vuoi sapere cosa si intende oggi con “ufficio di collocamento”, sei nel posto giusto. In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sui Centri per l’impiego (CPI): come funzionano, come ci si iscrive, cos’è il Patto di Servizio Personalizzato e quando un’offerta di lavoro si considera congrua. L’articolo è aggiornato con le ultime novità normative del 2024-2025.
Dall’ufficio di collocamento al Centro per l’impiego: cosa è cambiato
L’ufficio di collocamento è un’espressione ormai superata: dal 2003, queste strutture sono state trasformate nei Centri per l’impiego (CPI), enti pubblici regionali che hanno la funzione di favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre. Si tratta di una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, che offre servizi gratuiti a disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione e persone con disabilità.
Con il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2024, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) è stata soppressa a partire dal 1° marzo 2024. Le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Parallelamente, ANPAL Servizi S.p.A. è diventata Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., società in house del Ministero. I riferimenti al portale anpal.gov.it sono quindi da considerarsi superati: le informazioni sono ora disponibili sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.
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Chi può iscriversi al Centro per l’impiego
Il CPI si rivolge a tutti i cittadini in stato di disoccupazione o inoccupazione che siano alla ricerca di un’occupazione o di un percorso di formazione professionale. Possono iscriversi anche:
- i lavoratori che percepiscono la NASpI o la DIS-COLL;
- chi è in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- le persone con disabilità, per le quali è previsto il collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999.
L’iscrizione è possibile a partire dai 16 anni (dopo aver assolto l’obbligo scolastico) e fino ai 65 anni. Ai sensi della Legge di Bilancio 2024, L. n. 213/2023) sei considerato disoccupato se non svolgi attività lavorativa oppure se il tuo reddito annuo da lavoro subordinato o parasubordinato è inferiore a 8.500 euro (prima era 8.145 euro). Per il lavoro autonomo, la soglia è di 5.500 euro annui.
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Cosa fa il Centro per l’impiego: i servizi
La funzione principale dei CPI è offrire servizi di orientamento al lavoro e favorire l’incrocio tra domanda e offerta. In concreto, il Centro per l’impiego è specializzato in:
- l’attivazione di stage e tirocini formativi e di orientamento;
- il collocamento mirato per i soggetti con disabilità (L. 68/1999);
- il supporto ai lavoratori non comunitari, attraverso mediatori interculturali;
- la chiamata pubblica per l’assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per i posti assegnati tramite concorso pubblico;
- i percorsi del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato con fondi PNRR, che offre percorsi personalizzati di formazione e ricollocazione.
I lavoratori beneficiari di NASpI o DIS-COLL sono tenuti a iscriversi al CPI corrispondente al domicilio indicato nella domanda INPS. I disoccupati senza sussidio possono invece iscriversi a qualsiasi CPI.
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Come iscriversi al Centro per l’impiego
L’iscrizione al CPI si articola in due passaggi fondamentali, ovvero:
- la compilazione della DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
- la sottoscrizione per PSP, il Patto di Servizio Personalizzato.
1. La DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità
Il primo passaggio è la compilazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), che attesta lo stato di disoccupazione e manifesta la volontà di cercare attivamente un’occupazione. La DID può essere presentata anche dai lavoratori che hanno ricevuto comunicazione di licenziamento, prima ancora della cessazione effettiva del rapporto.
La DID si rilascia online attraverso i portali regionali dedicati oppure, per i percettori di NASpI o DIS-COLL, direttamente tramite la domanda di indennità presentata all’INPS, che ne trasmette i dati al CPI competente.
Dal 2024, er i percettori di NASpI e DIS-COLL, a seguito dell’accoglimento della domanda, l’INPS invia un SMS o una mail con l’invito ad accedere alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), disponibile su siisl.lavoro.gov.it. Qui il beneficiario deve aggiornare i propri dati, integrare il curriculum vitae e sottoscrivere il PAD (Patto di Attivazione Digitale), che ha sostituito la vecchia procedura cartacea, ai sensi del D.M. 174/2024. Le convocazioni del CPI avvengono ora tramite SMS o email ai contatti indicati nella domanda, con piena valenza legale.
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2. Il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)
Il secondo passaggio è la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con il CPI, che formalizza un accordo reciproco: il Centro si impegna a offrire servizi e misure di politica attiva, il lavoratore si impegna ad accettare le offerte congrue e a partecipare alle iniziative di formazione. La normativa di riferimento è l’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015.
I tempi per la stipula del PSP sono:
- entro 15 giorni dalla DID per i beneficiari di NASpI o DIS-COLL;
- entro 30 giorni per gli altri disoccupati.
Per i percettori di NASpI/DIS-COLL che non abbiano sottoscritto autonomamente il PSP, il CPI convoca l’utente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda NASpI.
Il colloquio per la sottoscrizione del PSP può svolgersi anche in modalità telematica, previa prenotazione online sul portale del CPI competente. I documenti da portare all’appuntamento sono:
- documento di identità o patente in corso di validità;
- permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
- curriculum vitae aggiornato;
- documentazione sull’ultimo rapporto di lavoro, oppure autocertificazione per i lavoratori autonomi.
La DID decade – e con essa la NASpI – se il lavoratore non rispetta gli impegni del PSP, come il rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro congrue.
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Cosa si intende per offerta di lavoro congrua
Le offerte proposte dal CPI non sono casuali: devono rispettare criteri precisi, definiti dal D.M. n. 42 del 10 aprile 2018, attuativo dell’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015. La congruità si valuta su tre parametri: la coerenza con le competenze maturate, la distanza dal domicilio e la durata dello stato di disoccupazione.
| Durata della disoccupazione | Settore lavorativo | Distanza massima |
|---|---|---|
| Durata della disoccupazione | Settore lavorativo | Distanza massima |
| Fino a 6 mesi | Solo i settori individuati nel PSP | 50 km (35 km senza mezzi pubblici) o 80 min. con mezzi pubblici |
| Da 6 a 12 mesi | Settori del PSP e settori affini | 50 km (35 km senza mezzi pubblici) o 80 min. con mezzi pubblici |
| Oltre 12 mesi | Qualsiasi settore | 80 km (56 km senza mezzi pubblici) o 100 min. con mezzi pubblici |
In tutti i casi, il contratto proposto deve essere a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi (o di somministrazione), con orario non inferiore all’80% dell’ultimo contratto. Per i percettori di NASpI, la retribuzione offerta deve essere superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita il mese precedente.
Il rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua comporta la decadenza dalla NASpI e dalla qualifica di disoccupato. È però possibile giustificare il rifiuto entro due giorni lavorativi, in presenza di documentati impedimenti (malattia, gravi motivi familiari, gravidanza, forza maggiore).
In merito al contratto di lavoro proposto al lavoratore disoccupato, potrà trattarsi sia di un contratto a termine o di somministrazione, che abbia una durata di almeno 3 mesi, sia di un contratto a tempo indeterminato.
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Ufficio di collocamento – Domande frequenti
L’ufficio di collocamento è la vecchia denominazione degli attuali Centri per l’impiego, che dal 2003 ne hanno assunto le funzioni di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
L’iscrizione all’ufficio di collocamento oggi corrisponde all’iscrizione a un Centro per l’impiego: scopri come funziona.
DID è l’acronimo di Dichiarazione di immediata disponibilità: clicca qui per vedere a cosa serve e cosa deve contenere.
Rischi la decadenza dalla NASpI e dalla qualifica di disoccupato. Il rifiuto può essere giustificato solo per motivi documentati, da comunicare entro due giorni lavorativi.
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