Cosa si intende per concorso di reati e quando si realizza
Il concorso di reati è una delle parti più difficili ma al contempo tra le più affascinanti del diritto penale. In questa guida vogliamo quindi spiegarti concetti molto tecnici in modo semplice e alla portata di tutti.
- Il concorso di reati si realizza quando un soggetto pone in essere un complesso di attività o condotte, anche autonome, che violano più norme incriminatrici.
- La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato più criteri per distinguere tra concorso reale e apparente di norme.
- La giurisprudenza ha affermato che il criterio di specialità sia il parametro di valutazione da preferire.
Il concorso di reati è una parte della teoria generale del diritto penale molto affascinante. Vi siete mai chiesti come si regola il caso in cui un soggetto realizzi più reati con la stessa condotta o anche in momenti diversi? Facciamo un esempio.
Se un soggetto, che chiameremo Alessandro, innesca una bomba e uccide Federico, ma nell’esecuzione resta ferita anche Emanuela, come si regola questo caso? Si applica il reato di omicidio? Quello di lesioni? Le pene si sommano? Il nostro esempio ha una risposta ben specifica che potremmo trovare in insieme alla fine di questo articolo.
Concorso di reati e concorso apparente di norme
Quando si parla di concorso di reati ci si riferisce a quei casi in cui la condotta di un soggetto integra più violazioni di norme incriminatrici.
In questo caso, l’ordinamento distingue due ipotesi:
- il concorso reale di reati, quando effettivamente la condotta ha integrato più fattispecie costituenti reato;
- il concorso apparente di norma, quando la condotta solo “all’apparenza” sembra aver integrato più fattispecie di reato, ma in concreto deve essere applicata una sola norma.
La differenza è essenziale dal punto di vista delle pena, perché nel primo caso troverà applicazione la disciplina di tutti i reati integrati, secondo le regole del cumulo giuridico o materiale, che esamineremo di seguito. Nel secondo caso, al contrario, la fattispecie concreta è disciplinata in base ad una sola norma incriminatrice e al relativo trattamento sanzionatorio.
Ne consegue che sia necessario andare a verificare se il caso in concreto integri un concorso di reati o di norme. Come fare? La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato più criteri: nei seguenti paragrafi li esamineremo tutti.
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Concorso apparente di norme
Il fenomeno del concorso apparente di norme si verifica quando due o più norme di legge appaiono, almeno in un primo momento, tutte applicabili a un medesimo fatto, mentre una soltanto deve in realtà essere applicata.
La teoria del concorso apparente di norme ha come principale scopo quello di individuare il criterio tramite il quale stabilire la norma incriminatrice che regola la condotta in concreto.
Il codice penale richiama la regola del principio di specialità, all’art. 15. Ciò non ha escluso un acceso dibattito in dottrina circa il criterio da preferire, in primo luogo, perché lo stesso art. 15 c.p. pone dubbi interpretativi, ove:
- richiede l’identità della materia per trovare applicazione;
- prevede la clausola di chiusura “salvo che sia diversamente previsto”.
Proprio per tale ragione possono essere individuate molteplici posizioni in dottrina, le quali sono sintetizzate in due orientamenti:
- teoria monista;
- teoria pluralistica.
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1. Teoria monista
In base alla teoria monista, il criterio per individuare la norma incriminatrice da applicare al caso concreto è il principio di specialità. Tale principio presuppone un raffronto in astratto della struttura delle norme incriminatrici:
- vi è specialità per aggiunta quando una norma ha ogni elemento dell’altra e un ulteriore elemento aggiuntivo specializzante;
- vi è specialità per specificazione quando una norma ha ogni elemento dell’altra e uno di questi è una specificazione di un elemento dell’altra norma.
Principio di specialità
La teoria in questione afferma anche che il principio di specialità meglio corrisponde al principio di legalità, sia in senso formale che sostanziale:
- formale: perché è l’unico criterio con base normativa;
- sostanziale: perché introduce un criterio formale, che non comporta giudizio di valore e opinabile da parte del giudice. Tale qualità ne garantisce anche la prevedibilità del giudizio stesso e, in tal senso, preclude anche una decisione discrezionale del giudice stesso.
La specialità è solo unilaterale e in astratto, mai bilaterale e in concreto. I criteri della specialità bilaterale e in concreto sono strumenti che surrettiziamente introducono un giudizio di valore, sono etichette per celare l’applicazione dei criteri di assorbimento e sussidiarietà.
Specialità in concreto
Si ha specialità in concreto quando due norme:
- in astratto non sono speciali;
- ma in concreto convergono nella disciplina del fatto concreto, ciò significa che il fatto concreto presenta elementi di entrambe le norme;
In questa eventualità dovrebbe essere applicata la norma che in concreto è più speciale dell’altra, cioè la norma che riesce meglio a sanzionare il disvalore del fatto concreto.
Specialità bilaterale
Mentre il criterio delle specialità bilaterale presuppone che:
- due norme siano reciprocamente speciali, cioè hanno elementi in comune;
- e ciascuna ha elementi ulteriori e distinti dall’altra, ovvero ciascuna rispetto all’altra è speciale per aggiunta o specificazione.
Geometricamente, il rapporto tra queste due norme si descrive come due cerchi che si intersecano. Mentre la specialità unilaterale è descrivibile come due cerchi concentrici, dove la norma generale contiene la norma speciale.
Applicando il criterio di specialità bilaterale, trova applicazione la norma connotata da maggiori elementi di specialità e che meglio riesce ad esprimere il disvalore della condotta. In sostanza, i due principi si traducono nell’applicazione del principio di assorbimento.
Identica materia
Le Sezioni Unite si sono occupate poi del significato dell’espressione “identica materia”. Secondo un orientamento, l’identica materia presuppone un’indennità del bene giuridico protetto. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, una tale interpretazione apre a possibili giudizi di valore del giudice. Può ragionevolmente accadere che norme tra loro speciali non tutelino il medesimo bene giuridico.
L’espressione identità della materia è da intendersi quello per cui due norme siano in grado di regolare una medesima fattispecie. Non identità del bene giuridico.
La clausola “salvo che sia diversamente previsto” apre alla possibilità di deroga al principio di specialità, con applicazione di altri criteri, se previsti dalla legge, ove si renda opportuno. Tale interpretazione ha anche consentito ad una dottrina di elaborare la teoria pluralistica.
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2. Teoria pluralistica
Secondo la teoria pluralistica è possibile applicare un ulteriore criterio, al fine di individuare la norma applicabile in concreto, che si aggiunga, e non sostituisca, al criterio di specialità.
Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà fa riferimento a quella situazione in cui l’agente integra più fattispecie di reato, connotante da gravità dell’offesa crescente. Si afferma che, in questo caso, trovi applicazione la fattispecie più grave, quindi, le norme che sanzionano l’offesa meno grave sono sussidiarie.
Il codice penale espressamente contempla molteplici norme con clausola di sussidiarietà:
- determinate: cioè che escludono l’applicazione dell’articolo quando integrato uno specifico reato;
- relativamente indeterminate, che escludono l’applicazione della norma quando è “integrato un rato più grave”;
- assolutamente indeterminate, che escludono l’applicazione della norma quando viene integrato un reato. Talora tali clausole ricorrono nell’ambito di norme che disciplinano illeciti amministrativi, le quali, appunto, fanno salva l’applicazione di altra fattispecie costituente reato.
Secondo tale orientamento, il criterio di sussidiarietà è principio generale, per cui ogniqualvolta la condotta in concreto integri più norme, connotate da gravità crescente, si applica la fattispecie più grave, anche ove non prevista la clausola.
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Principio di assorbimento
Il principio di assorbimento fa riferimento ad una presunzione in base al parametro della comune esperienza secondo cui necessariamente o molto frequentemente un reato ne presuppone un altro, realizzato prima, dopo o contemporaneamente, cioè si assume che chi compia un determinato reato, prima, dopo o durante ne realizza anche un altro.
Il legislatore, consapevole di tale nesso di necessaria o frequente compresenza tra i reati, calibra il trattamento sanzionatorio tenendo conto di esso. Si prevede che la sanzione del reato principale sia in grado di retribuire anche il reato che integra un antefatto o postfatto del primo.
Ciò comporta che, ove applicate entrambe le norme, il medesimo disvalore sarebbe retribuito due volte, dando origine ad una duplicazione del trattamento sanzionatorio. Ciò esclude la punibilità del reato satellite. Tale principio troverebbe riscontro anche in alcune norme previste dal codice penale. L’uso del documento falso non è punibile se posto in essere dall’autore stesso del falso, perché si presume che chi falsifichi un atto o documento abbia lo specifico fine di utilizzarlo.
Secondo un orientamento anche il reato complesso è espressione di assorbimento, secondo un altro orientamento è mera espressione di specialità.
Sussidiarietà e assorbimento vs specialità
Il ricorso ai criteri in questione consentirebbe di superare eventuali incertezza applicative che in concreto si riscontrano nell’uso del criterio di specialità.
Essi non pongono neanche sostanziali dubbi di compatibilità con il principio di legalità:
- il codice penale prevede infatti norme che disciplinano i suddetti criteri, come evidenziato;
- il principio di prevedibilità opera, di norma, in favore del reo. Nell’ipotesi in esame, al contrario, varrebbe ad escludere l’adozioni di criteri che consentono di ridurre il trattamento sanzionatorio, prevenendo il cumulo di norme incriminatrici.
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Cumulo materiale e giuridico di reati
Stabilito se si tratti o meno di concorso di reati, è poi opportuno individuare il trattamento sanzionatorio. Quest’ultimo, se viene in evidenza un caso di concorso apparente, è il trattamento previsto per la norma incriminatrice speciale.
Se, all’opposto, si tratta di concorso di reati, distinguiamo tra:
- cumulo materiale, cioè si sommano le pene per ciascun reato;
- cumulo giuridico, si applica la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo, secondo le regole del reato continuato o del concorso formale di reati.
Vediamo alcuni esempi in cui si riscontra un cumulo di tipo materiale o giuridico.
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Reato continuato: cos’è
Abbiamo affermato nei paragrafi precedenti che la continuazione è un caso di concorso di reati, non di concorso apparente di norme. Il comma 2 dell’art. 81 c.p. definisce il reato continuato: si ha reato continuato quando con più azioni o omissioni l’agente realizza più reati esecutivi del medesimo disegno criminoso.
Il legislatore, in tal caso, prevede una forma di cumulo giuridico delle pene, cioè si applica la pena per il reato più grave, aumentata fino al triplo, non superiore alla somma delle pene previste per i singoli reati.
Il legislatore ricollega alla condotta dell’agente una minor riprovevolezza in conseguenza dell’unicità della delibera a delinquere. Con riferimento a predetta fattispecie, si riscontra una minore pericolosità sociale del soggetto che cede un’unica volta ai motivi a delinquere.
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Medesimo disegno criminoso
Il medesimo disegno criminoso è un programma organico, delineato negli elementi essenziali. Il soggetto deve rappresentarsi i reati che ha interesse a realizzare, non necessariamente individuando anche il momento in cui saranno posti in essere.
Non rileva ai fini della continuazione l’elemento temporale:
- sia che sussista un intervallo di tempo, anche considerevole, tra un reato e l’altro;
- sia che i reati siano realizzati in modo contiguo.
Il giudice deve accertare l’unicità delle deliberazione. Il fattore temporale può essere un elemento probatorio, eventualmente da valorizzare per ammettere o escludere la continuazione. Giacché è necessaria la rappresentazione dei reati da compiere, la continuazione non è compatibile con i reati colposi.
Concorso formale di reati
Anche il concorso formale di reati è un’ipotesi di concorso di reati in cui si realizza il cumulo giuridico.
L’art. 81, co. 1. c.p. disciplina l’istituto del concorso formale, esso ricorre ogniqualvolta, con un’unica condotta, l’agente integra più reati.
In tal caso, si applica il cumulo giuridico dei reati, ovvero:
- la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo;
- il limite della somma delle pene per i singoli reati.
- l’individuazione della condotta unica,
Al fine di individuare un’unica condotta, la dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due tesi:
- a) Testi normativa;
- b) Testi naturalistica.
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A) Tesi normativa
Secondo la tesi normativa, la condotta è unica quando il medesimo processo esecutivo (non comprensivo dell’evento di danno) integra più reati.
Suddetto orientamento sostiene che vi sia concorso formale quando la condotta tipica, che integra l’offesa, sia equivalente alla condotta tipica che realizza una diversa offesa.
B) Tesi naturalistica
Secondo la tesi naturalistica, la condotta è unica quando si rintraccia unicità del contesto spazio-temporale, quindi anche più atti nel medesimo contesto. Secondo un diverso indirizzo, deve essere anche individuato un fine unitario.
Si ritiene che la tesi preferibile sia la prima, in quanto la seconda può comportare esiti incoerenti. Si pensi, per esempio, alla condotta di chi, nel medesimo contesto spazio-temporale, prima spara ad un soggetto e poi a un altro. In tale ipotesi, si tratterebbe di una condotta unica, in base alla seconda teoria, mentre non vi è unicità della condotta in base alla prima teoria.
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Pluralità dei reati
È poi opportuno verificare che la condotta unica abbia integrato più reati o meno. A tal fine si tiene conto di alcuni criteri:
- contestualità degli atti;
- stessa persona offesa.
Sul punto, si individuano due orientamenti. Secondo un primo orientamento, se vengono in rilievo beni giuridici riguardanti la sfera personale, in questo caso, ove sia arrecata una lesione (per esempio all’integrità fisica) di soggetti diversi, allora, sono realizzati più reati.
Se vengono in rilievo beni giuridici di natura patrimoniale, in questo caso, se vi è unitarietà del contesto spazio-temporale, anche se il danno è arrecato a più persone, la condotta è unica.
Si pensi al reato di furto posto in essere nel medesimo contesto verso più persone. L’orientamento prevalente afferma che indipendentemente dalla tipologia di reato che viene in evidenza e di bene giuridico protetto, se cambia la persona offesa, sono integrati più reati distinti. Nell’esempio menzionato, sono quindi integrati più reati di furto.
Unilateralità del fine
Un orientamento prevede anche che, oltre ai due requisiti citati, si tenga conto di un terzo requisito, ossia l’unitarietà del fine.
Tale tesi ha mosso molteplici obiezioni:
- non opera con riferimento ai reati colposi, rispetto ai quali il soggetto agente non ha una specifica finalità;
- il criterio teologico sposta sul piano soggettivo l’accertamento della pluralità dei reati, che si riferisce, invece, al piano oggettivo.
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Concorsi di reati: esempio
All’inizio del nostro articolo abbiamo fatto l’esempio di un caso, che ora, dopo aver esaminato insieme la fattispecie del concorso di reati, potremmo andare a chiarire.
Abbiamo detto che, quando una condotta sembra configurare più reati, può essere integrata una fattispecie di concorso di reati o concorso apparente di norme. La questione si risolve tramite un confronto in astratto e si verifica se le due fattispecie sono speciali l’una rispetto all’altra.
Nel nostro esempio, Alessandro, facendo scoppiare una bomba, uccide Federico e ferisce Emanuela. I due reati in evidenza sono l’omicidio e le lesioni personali. Presupponiamo che entrambi gli eventi siano voluti da Alessandro, quindi, che sia in dolo sia per l’omicidio sia per le lesioni.
Le due fattispecie in astratto non sono speciali, perché hanno elementi diversi:
- l’omicidio è reato a forma libera (cioè non è descritta la condotta tipica) da cui deriva la morte;
- il reato di lesioni personali presuppone la lesione del destinatario e l’insorgere di una malattia.
La condotta è configurabile come concorso di reati. Si applica il cumulo giuridico o quello materiale? In pratica, la condotta, per come descritta, non integra un reato continuato, ma un concorso formale di reati. Perché? Lo stesso fatto, ossia il medesimo processo causale, consistente nell’innescare la bomba, causa sia il reato di omicidio sia quello di lesioni. Si applica la regola del cumulo giuridico, ai sensi dell’art. 81, co. 1, c.p.
Tra i due reati, l’omicidio è la fattispecie più grave, esso è punito nella sua forma base con 21 anni di reclusione, mentre le lesioni volontarie sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ne consegue che il giudice possa applicare la pena aumentata per effetto del concorso formale:
- fino al triplo, quindi pari a 63 anni;
- con il limite della somma delle pene base, quindi 21+3, ossia il limite di 24 anni.
La pena massima irrogabile è di 24 anni, laddove non vi siano aggravanti o altre circostanze che possono concorrere.
Concorso di reati – Domande frequenti
Il concorso di reati si verifica quando un soggetto integra con la propria condotta più fattispecie di reato.
Il concorso apparente di norme si distingue dal concorso di reati, in questo caso la condotta solo in apparenza integra più reati, in concreto è integrata solo una norma incriminatrice.
Per stabilire se il concorso è reale o apparente si verifica se le norme in astratto integrate sono in rapporto di specialità. In tal caso, si applica la norma che appare connotata da specialità rispetto all’altra.
Il reato continuato è un’ipotesi di concorso di reati, dove trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico. In questo caso, il soggetto programma di compiere più reati tra loro connessi, in quanto si inseriscono nell’ambito del medesimo disegno criminoso.
Il concorso formale di reati si realizza quando un soggetto con la medesima condotta, intesa come medesimo processo esecutivo, realizza più reati.
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