Quali sono i reati ostativi? Elenco e significato
I reati ostativi sono delle particolari categorie di reati che, per la loro gravità, sono sottoposte ad un regime penitenziario rigido. È infatti preclusa la possibilità di accedere a misure extra carcerarie di esecuzione della pena.
- I reati ostativi sono reati di particolare gravità, che escludono l’accesso ai benefici penitenziari;
- È possibile beneficiare delle misure alternative alla detenzione se vengono rispettate delle condizioni. La principale è quella della collaborazione con l’autorità giudiziaria.
- Con la legge di Bilancio 2023, il legislatore ha introdotto ulteriori criteri per valutare l’ammissibilità alle misure in questione.
I reati ostativi sono reati che, per la loro gravità, precludono l’accesso ai benefici penitenziari. La disciplina è contenuta nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, norma che ammette l’accesso ai benefici solo in presenza di alcune condizioni.
Il nodo cruciale della questione era quello della collaborazione con l’autorità giudiziaria, prevista con riferimento ai reati di associazione e terrorismo. Tale regime ha posto dubbi di compatibilità costituzionale rispetto alla funzione rieducativa della pena. Infatti, sono proprio i benefici a consentire una progressiva reintegrazione nella società del reo, in considerazione della pericolosità dello stesso.
Proprio per tale ragione la giurisprudenza, sia nazionale sia comunitaria, è intervenuta più volte sulla materia. Da ultimo, anche il legislatore ha introdotto alcuni cambiamenti, prevedendo molteplici criteri per valutare in concreto la risocializzazione del detenuto.
Reati ostativi: cosa sono?
I reati ostativi sono reati particolarmente gravi, che escludono l’accesso ai benefici penitenziari, salvo siano integrate alcune condizioni di cui all’art. 4 bis ord. pen. In presenza di tali condizioni, viene applicato il particolare regime dei reati ostativi.
Sono per esempio previste misure alternative alla detenzione quali:
- affidamento ai servizi sociali;
- detenzione domiciliare e semilibertà;
- altri benefici penitenziari.
Tale categoria ha da sempre posto problemi di compatibilità con il principio di rieducazione della pena e i relativi corollari. In particolare, suddetti limiti non consentono una risocializzazione del reo e il reinserimento graduale all’interno della società.
Maggiori problemi sono sorti con riferimento ai reati che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo: i benefici penitenziari esclusi portano alla estromissione del soggetto dal contesto sociale, precludendo ogni forma di rieducazione ai valori dell’ordinamento.
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Quali sono i reati ostativi?
Appartengono alla categoria di reati ostativi diverse fattispecie di particolare gravità, rispetto alle quali il legislatore ha inteso adottare un regime più severo. A seconda della tipologia di reato sono previste condizioni diverse, che dovrebbero denotare la risocializzazione del reo se adempiute.
Vediamo brevemente quali sono i reati ostativi e le condizioni in esame.
1. Reati associativi in materia di mafia
La prima categoria è quella da sempre più problematica, ossia i reati di associazione mafiosa o comunque poste in essere con adozione del metodo mafioso. Vi rientra quindi non solo l’associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., ma anche tutti i reati aggravati e lo scambio voti-favore di cui all’art. 416 ter c.p.
In questo caso, la condizione per accedere ai benefici penitenziari è quella di collaborare con l’autorità giudiziaria, fornendo informazioni sull’associazione. Il legislatore prevede una presunzione di pericolosità che sorge ove il reo non collabori.
La fattispecie in questione è quella che ha determinato maggiori dubbi di compatibilità costituzionale, come vedremo nei successivi paragrafi.
2. Reati contro il patrimonio
Una seconda categoria di reati ostativi sono quelli contro il patrimonio. Rientrano in questa categoria:
- estorsione aggravata;
- rapina aggravata;
- furto in abitazione;
- sequestro di persona a scopo di estorsione.
A questa categoria appartengono tutti i reati che hanno come bene giuridico protetto il patrimonio della persona offesa. Spesso sono anche reati che arrecano un pregiudizio alla persona fisica, o ad una sua libertà fondamentale.
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3. Reati contro la PA
Una terza categoria è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia quei reati che arrecano pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione e all’immagine e onorabilità della stessa. Questi sono stati recentemente inseriti tra i reati ostativi.
Vi rientrano:
- peculato;
- concussione;
- corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione.
Si esclude il divieto di cui all’art. 4 bis ord. pen. se:
- si ferma l’attività delittuosa;
- siano assicurate le prove dei reati;
- vengano individuati altri concorrenti;
- si sequestrino le somme o altre utilità provenienti dal reato.
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4. Reati a sfondo sessuale
Fanno parte dei reati ostativi anche i delitti contro la libertà sessuale, quindi i reati di violenza, che costituiscono una subspecie di violenza privata.
Rientrano in questa categoria:
- pornografia minorile;
- prostituzione minorile;
- pedopornografia;
- violenza sessuale di gruppo;
- violenza sessuale;
- atti sessuali con minorenne;
- adescamento di minorenni;
- corruzione di minorenne;
- turismo sessuale con minorenni.
In questo caso, le condizioni che devono essere soddisfatte per accedere ai benefici penitenziari sono:
- nel caso di reati contro la sfera sessuale: il soggetto deve essersi sottoposto ad osservazione scientifica concernente la sua personalità per almeno un anno;
- reati contro i minori: la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione sotto il controllo del Magistrato di Sorveglianza.
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5. Reati contro la persona e la famiglia
Una quinta categoria di reati ostativi sono quelli contro la persona o la famiglia, quindi sia reati che ledono la sfera individuale del soggetto sia quella familiare. Vi rientrano: deformazione del viso, omicidio, maltrattamenti in famiglia aggravati, atti persecutori (stalking) aggravati.
6. Reati di immigrazione clandestina
Altra categoria di reati ostativi sono quelli in materia di immigrazione clandestina. Appartengono a questa categoria:
- acquisto o vendita di schiavi;
- immigrazione clandestina;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- tratta di persona.
7. Reati contro l’ambiente
Rientrano tra i reati ostativi anche i reati contro l’ambiente. Tali delitti, in genere, sono contro la pubblica incolumità, come il disastro ambientale. La condotta risulta essere pericolosa nei confronti di un numero indeterminato di persone.
8. Reati con finalità di terrorismo
I reati con finalità di terrorismo sono particolari fattispecie che spaziano dai reati di attentato a condotte che sanzionano atti preparatori ad altri di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo. Hanno posto alcuni problemi di compatibilità con il principio di offensività, proprio perché anticipano la soglia della rilevanza penale anche a condotte che anticipano ad altri reati.
La definizione di reati con finalità di terrorismo è contenuta all’art. 270 bis cp. Come per i reati di associazione, la condizione per accedere ai benefici penitenziari è quella di collaborare con l’autorità giudiziaria.
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Reati ostativi: collaborazione impossibile o inutile
In merito all’accesso ai benefici penitenziari, uno dei criteri maggiormente criticato è quello della collaborazione del reo con l’autorità giudiziaria. Questo, appunto, presuppone un giudizio di minor pericolosità per il detenuto, che offre informazioni all’autorità giudiziaria.
Tuttavia, per non generare discriminazioni alla collaborazione attiva e utile, sono state equiparate:
- la collaborazione impossibile, cioè quando il soggetto non può oggettivamente fornire un contributo. Per esempio, questa ipotesi si realizza quando la sentenza di condanna dimostra una limitata partecipazione alla realizzazione del reato;
- la collaborazione inutile, che si realizza quando il reo non può offrire informazioni rilevanti per l’indagine a cui si riferiscono,
Reati ostativi: evoluzione giurisprudenziale
La disciplina dei reati ostativi è stata oggetto di interventi sia giurisprudenziali sia legislativi. In particolare, questo regime che preclude l’accesso ai benefici penitenziari ha posto problemi di compatibilità con il principio della funzione rieducativa della pena.
Come dicevamo nei precedenti paragrafi, i principali problemi sono sorti con riferimento all’ergastolo ostativo, in quanto proprio l’accesso a queste misure consente di porre termine alla pena, che altrimenti sarebbe perpetua. Quindi, sia la giurisprudenza sovranazionale sia della Corte Costituzionale sono intervenute in materia di ergastolo ostativo.
1) La giurisprudenza europea sull’ergastolo ostativo
Un primo intervento è ascrivibile alla Corte di Giustizia europea. Nel noto caso Viola è stato criticato il regime presuntivo introdotto dalla condizione della collaborazione. Si afferma che tale previsione si basa su una presunzione di maggiore pericolosità del reo non collaborante, che però può essere smentita in concreto.
Ciò può verificarsi in quanto il soggetto non è necessariamente libero nell’assumere la decisione di collaborare, ad esempio quando:
- teme ritorsioni nei suoi confronti, o nei confronti della propria famiglia;
- collabora solo al fine di ottenere i benefici penitenziari
In questi due casi, la presunzione derivante dalla collaborazione è smentita.
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2) La giurisprudenza della Corte Costituzionale sui reati ostativi
La Corte Costituzionale è intervenuta anch’essa sui reati ostativi, molteplici volte. A tal proposito ricordiamo le pronunce più significative.
La prima in ordine cronologico ha avuto ad oggetto i permessi premio, quindi uno dei benefici penitenziari, con particolare riferimento ai reati di associazione mafiosa.
In tal sede la Corte ha evidenziato l’irragionevolezza della presunzione. La pronuncia si basa su due valutazione:
- la natura dei permessi premio, che sono temporanei e non determinano l’uscita permanente dal carcere;
- l’irragionevolezza della presunzione.
La Corte in questo caso ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 bis ord. pen. Si introduce un onere di prova rafforzato, in base al quale il soggetto può provare la sua risocializzazione e la partecipazione al programma rieducativo.
Rispetto alla liberazione condizionale, invece, la Corte pur ha affermato l’esigenza di introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità ai benefici penitenziari. La collaborazione non può essere esclusivo criterio di accesso. Tuttavia, in questo caso, non è dichiarata l’incostituzionalità.
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Reati ostativi e legge di Bilancio 2023
Il legislatore è intervenuto sui reati ostativi proprio di recente, con la Legge di Bilancio 2023. In questa sede, si è inteso bilanciare le esigenze di politica criminale e la funzione rieducativa della pena. Sono quindi state introdotte ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici penitenziari, che si aggiungono a quella della collaborazione. In particolare, si afferma l’onere per il giudice di esaminare in concreto il caso e verificare se siano evincibili indici di risocializzazione del reo.
Nella pratica, si dovranno tenere in considerazione alcuni fattori, quali:
- l’aver risarcito i danni provocati;
- i requisiti che consentono di desumere la non attualità del collegamento con l’organizzazione;
- il giudizio espresso nei pareri del PM di primo grado e della Procura distrettuale.
Il detenuto nell’istanza di accesso dovrà quindi allegare elementi che provano:
- la regolare condotta carceraria;
- la sua partecipazione al programma di rieducazione;
- la dichiarazione di dissociarsi dall’organizzazione criminale.
Il giudice di Sorveglianza potrà quindi concedere il beneficio dopo aver verificato:
- le circostanze ambientali e sociali di provenienza del reo, che possono incidere sull’effettiva risocializzazione;
- le iniziative del reo per compensare le vittime dei reati;
- i pareri acquisiti e le informazioni raccolte;
- le condizioni patrimoniali e reddituali del reo.
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Reati ostativi – Domande frequenti
La locuzione reato ostativo fa riferimento al regime applicato ad alcuni reati di particolare gravità, che precludono accesso diretto ai benefici penitenziari.
Per poter accedere ai benefici penitenziari devono essere rispettate delle condizioni, differenti in base alla tipologia di reato.
È venuta meno la presunzione assoluta di pericolosità del reo non collaborante. Il soggetto può dimostrare di poter beneficiare delle misure alternative alla detenzione in base ad ulteriori criteri.
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