Reato di omicidio stradale: significato, quando scatta, pene
La legge 589 bis ha introdotto, dopo tante attese, il reato di omicidio stradale. Ecco qual è la pena prevista, quando scatta la revoca della patente e cosa succede in caso di lesioni stradali.
- Nel 2016 il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di omicidio colposo stradale.
- Tale disegno è intitolato “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.
- Il nuovo codice della strada 2024 ha introdotto delle aggravanti per questa fattispecie, così come per le lesioni stradali gravi e gravissime.
La legge n. 41 del 23 marzo del 2016 ha introdotto il reato di omicidio stradale, con l’inserimento dell’articolo 589 bis nel Codice penale, e quello di lesioni stradali. L’obiettivo della legge è stato quello di colpire più duramente i soggetti coinvolti in un incidente stradale che provoca la morte di altre persone.
Esaminiamo quali sono le caratteristiche di questo reato che:
- punisce chiunque provochi la morte di una o più persone durante un incidente stradale;
- prevede delle circostanze aggravanti in caso di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti;
- comprende anche delle pene accessorie.
Reato di omicidio stradale nel Codice penale
La legge n. 41/2026 ha introdotto, dopo l’art. 589 del codice penale, l’art. 589 bis, che prevede il reato di omicidio colposo stradale. La norma prevede una fattispecie generale di omicidio colposo stradale e in seguito diverse fattispecie aggravate, punite con pene più severe.
In particolare, sono state individuare tre diverse ipotesi di omicidio colposo stradale:
- violazione norme del CdS;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o guida sotto sostanze stupefacenti;
- tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
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1. Violazione norme Codice della strada
Al primo comma, viene stabilita la pena della reclusione da due a sette anni per colui che abbia cagionato la morte di un uomo in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
2. Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o guida sotto sostanze stupefacenti
Al secondo comma, la norma commina la pena della reclusione da otto a dodici anni se il fatto è stato cagionato dal grave stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l o dall’alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
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3. Tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
Al quarto comma prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni se la morte di una persona è derivata dal conducente di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
La norma applica la stessa pena quando il fatto è cagionato da:
- un eccesso significativo di velocità – nei centri urbani la violazione del divieto di velocità deve essere pari o superiore al doppio di quella consentita, nelle strade extraurbane deve essere superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversamento con semaforo rosso;
- guida contromano e sorpassi pericolosi (in prossimità di un dosso o di un attraversamento pedonale).
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Omicidio stradale e dolo eventuale
Nonostante la norma punisca l’omicidio stradale colposo, la giurisprudenza ha anche previsto che sia possibile applicare anche il dolo eventuale nel caso di un incidente stradale con esito mortale. Lo conferma, per esempio, la sentenza n. 37606 del 2015.
In questa vicenda, un uomo che stava fuggendo da un controllo della polizia ha investito, uccidendolo, un pedone che stava attraverso la strada. Questo caso permette di distinguere, nell’atteggiamento psicologico dell’uomo, tra:
- dolo eventuale: l’uomo è consapevole che potrebbe provocare una lesione al pedone, ma decide comunque di non fermarsi, accettando il rischio di uccidere qualcuno;
- colpa cosciente: il conducente si rende conto del rischio e lo evita.
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Omicidio stradale e aumenti di pena
La pena base è aumentata se:
- il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata o con veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria (c.d. circostanza aggravante ad efficacia comune);
- la pena è aumentata sino al triplo entro il limite massimo di diciotto anni se dal fatto derivi la morte di più persone (omicidio stradale plurimo); in questo caso, l’aumento si calcola sulla pena prevista per la violazione più grave.
Viene introdotto, inoltre, l’art. 589 ter c.p. Esso prevede che la pena è aumentata dal doppio al triplo se il conducente si da alla fuga, non curante delle conseguenze delle proprie azioni sconsiderate alla guida.
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Concorso di colpa della vittima
La legge prevede anche l’ipotesi in cui il reato sia stato cagionato, oltre che dal conducente, anche da un comportamento colposo della vittima. In questo caso, ha stabilito che la pena è diminuita sino alla metà se la morte non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
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Pene accessorie: sospensione o revoca della patente
Sono previste anche le pene accessorie della sospensione e revoca della patente. In particolare, la sospensione provvisoria può essere disposta dal Prefetto nel corso del processo:
- fino a un massimo di tre anni, nel caso di omicidio stradale semplice;
- o di cinque anni, prorogabili a dieci nel caso di condanna non definitiva, per gli altri casi di omicidio stradale.
È prevista invece la revoca automatica della patente nel caso di condanna definitiva o patteggiamento anche condizionale. La patente può essere recuperata solamente dopo 15 anni. Nel caso in cui il conducente si fosse dato alla fuga, invece, è possibile recuperarla soltanto dopo 30 anni.
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Lesioni stradali gravi o gravissime
La nuova legge ha introdotto, inoltre, dopo l’art. 590 del codice penale, il nuovo art. 590 bis c.p., che prevede il reato di lesioni colpose stradali.
La norma punisce con:
- la pena della reclusione da tre mesi ad un anno chiunque cagioni lesioni personali gravi con violazione delle norme sulla circolazione stradale e con la reclusione da uno a tre anni se cagioni lesioni personali gravissime;
- la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o con alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Le stesse pene aumentate si applicano se il fatto è commesso in violazione delle norme sull’eccesso di velocità o con manovre pericolose, quali violazione del semaforo rosso o sorpassi non consentiti.
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La pena è aumentata:
- se il fatto è commesso da persone senza patente o con patente sospesa o revocata o con veicolo non munito di assicurazione obbligatoria;
- sino al triplo se dal fatto derivino lesioni personali gravi o gravissime in danno di più persone.
Se il conducente si da alla fuga la pena è aumentata e non può essere inferiore a tre anni di reclusione.
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La pena per omicidio stradale prevede da 2 a 7 anni di reclusione nel caso in cui si provochi la morte di una persona.
L’omicidio colposo stradale consiste nel causare la morte di un’altra persona durante un incidente stradale, a causa della violazione di una norma del Codice della strada.
Il reato di omicidio stradale colposo è stato introdotto con la legge n. 41 del 23 marzo 2016.
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