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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: dal delitto d’onore al ddl Roccella

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donna dà avvio ad un intenso programma di dibattito. Quali sono stati i cambiamenti in Italia negli ultimi anni? Cosa ci sia aspetta dal Governo? Scopriamolo nel seguente articolo.

giornata internazionale contro la violenza sulle donne
  • Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ha così inizio un programma che dura 16 giorni di interventi e dibattiti, in tutto il mondo, su come contrastare la violenza sulle donne.
  • Il nostro ordinamento è molto cambiato negli ultimi anni, a partire da quando erano previsti istituti come il delitto d’onore e il matrimonio riparatore.
  • Solo pochi giorni fa, il Parlamento ha votato il nuovo DDL Roccella per contrastare la violenza di genere

La tutela contro la violenza sulle donne è cambiata molto anche in base a quella che è stata l’evoluzione della figura della donna nella società. Invero, sulla questione hanno influito anche i cambiamenti storici e culturali. Il ruolo stesso della famiglia ha molto inciso in tal senso, che da nucleo centrale dell’economia nazionale (prima che della vita personale) è divenuta una formazione sociale, tutelata solo in quanto luogo di formazione dell’individuo

Questo ha comportato anche molteplici cambiamenti dal punto di vista delle iniziative contro la violenza sulle donne. Da un sistema connotato da una struttura patriarcale, in cui si dava rilievo a concetti come l’onore anche a scapito dell’individualità della persona, ad una realtà sociale e culturale che chiede a gran voce sempre più tutela. 

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci occuperemo di trattare come è cambiato l’ordinamento nazionale in  rapporto alla violenza di genere e alla tutela della donna nei rapporti personali e familiari.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: cos’è?

Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre per ricordare a ciascuno di noi, che sia un cittadino comune o un politico alla guida di un Paese, che la violenza sulle donne è un’erba cattiva ancora non estirpata

Infatti, tale data segna l’inizio di un periodo lungo 16 giorni in cui si susseguono molteplici manifestazioni di attivismo sulla violenza di genere, che si concludono con la Giornata mondiale dei diritti dell’uomo

Proprio questo aspetto che risulta essere il più interessante, giacché, a differenza delle altre ricorrenze, spesso celebrate in una specifica giornata dell’anno, questa si accompagna a vere e proprie iniziative concrete, che si spera portino ad altrettanti risultati concreti, almeno in punto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Quest’anno la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è forse maggiormente sentita. Le cronache degli ultimi mesi hanno, infatti, raccontato molte storie tristi di donne non abbastanza amate, non abbastanza rispettate, non abbastanza sostenute.

Eppure, per quante storie abbiamo potuto ascoltare e per cui ci siamo legittimamente indignati, ve ne sono molte altre che restano nascoste tra le mura di casa, inascoltate dalla collettività. 

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quello che possiamo fare nel nostro piccolo, da meri cittadini di uno Stato, per fortuna, democratico, è chiedere che la tutela riservata alle donne in difficoltà sia intensifica tramite strumenti di prevenzione, più che di repressione, affinché storie come quelle che ci hanno accompagnato in questo 2023 non giungano più alle nostre orecchie. 

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Giornata internazionale violenza di genere
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Come è cambiata la tutela contro la violenza sulle donne?

La tutela contro la violenza sulle donne è un problema che, da un punto di vista storico, è di recente emersione. Infatti, fino a pochi anni fa, erano ancora presenti nel nostro ordinamento istituti come il delitto d’onore, adulterio della moglie e ad altri ancora, espressioni di una concezione patriarcale della famiglia.

Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad una rapida evoluzione. Soprattutto nelle ultime legislature, a partire dal primo Governo Conte, il legislatore è significativamente intervenuto sul tema della lotta alla violenza sulle donne.

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Delitto d’onore

Fino a non molti anni fa, il nostro ordinamento conosceva il c.d. delitto d’onore In genere, questa figura viene fatta rientrare nella categoria del “femminicidio”, perché, di regola, accadeva che ad essere uccisa “per onore” fosse la donna. 

Molto spesso si trattava di una donna ritenuta adultera, cioè che aveva una relazione extraconiugale, o, come è stato detto da sociologi e psicologi, che era semplicemente uscita dal “recinto di controllo” maschile della famiglia

Non necessariamente l’autore materiale dell’omicidio o comunque di qualsiasi altro reato violento era il marito: spesso si trattava anche del padre, di un fratello o altro membro, anche femminile, della famiglia.

Il fatto che fosse denominato “d’onore” deriva dal fatto che la motivazione che induceva l’autore fosse quella di salvaguardare la reputazione della famiglia e, per questa ragione, era prevista una pena più mite. Erano delitti perpetrati in ambito familiare o comunque rapporti interpersonali di tipo affettivo.

Nella maggior parte dei casi la donna era accusata di:

  • avere rapporti sessuali prima del matrimonio e dunque non essere più vergine al momento del matrimonio;
  • rifiutare un matrimonio combinato o un matrimonio forzato;
  • tradire il marito;
  • chiedere il divorzio o separarsi dal marito;
  • essere stata violentata.

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Delitto d’onore nel Codice Rocco

Il delitto d’onore era conosciuto già dal Codice Zanardelli (il primo codice di diritto penale), ma con il Codice Rocco fu modificato, nel tentativo anche di circoscrivere la portata del reato. Possiamo riportare la formulazione del reato, come prevista dal Codice Rocco, cioè il codice penale attuale.

La norma, prevista all’art. 587 c.p., disponeva che:

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

L’art. 587 c.p., quindi, prevedeva la riduzione della pena per chi commettesse violenza contro la donna (per esempio, nel caso di chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella) per difendere “l’onore suo o della famiglia”. La disposizione richiedeva anche un’alterazione dello stato psicologico, quindi, uno stato d’ira

La condotta, poi, era giustificata se la persona offesa aveva intrattenuto una relazione carnale illegittima: ciò significa che il danno poteva anche essere arrecato all’amante o ad entrambi.

Il reato è stato abrogato nel 1968, dopo alterne vicende politiche e un ampio dibattito, perché l’abrogazione non era vista con grande favore da parte dell’opinione pubblica. 

femminicidio e delitto d'onore

Matrimonio riparatore

L’omicidio poteva anche essere scongiurato tramite l’istituto del matrimonio riparatore. In Italia, il matrimonio riparatore era legge fino a pochi anni fa, ossia al 1981. Con matrimonio riparatore si intendeva la prassi di proporre il matrimonio dopo aver posto in essere una violenza contro la donna, come nel caso di stupro o violenza carnale verso una donna nubile e illibata.

Per evitare il processo o per far cessare la pena, lo stupratore poteva proporre il matrimonio alla donna, addossandosi anche le relative spese. Il matrimonio eliminava le conseguenze penali della condotta posta in essere, anche per i complici, i quali, come l’autore diretto, non erano punibili.

Quindi, non solo era possibile riparare al disonore arrecato alla famiglia, evitando di esporsi al rischio di un delitto d’onore, ma tutelava il soggetto anche sotto il profilo giudiziario. Nella prassi non accadeva mai che la donna rifiutasse, soprattutto perché, indotta dalla famiglia che voleva recuperare il buon nome. 

La prima donna italiana a ribellarsi al matrimonio riparatore e a rifiutarlo fu la siciliana Franca Viola nel 1966, rifiutandosi di sposare il suo rapitore e stupratore. La norma sul matrimonio riparatore è stata abrogata nel 1981.

Leggi anche: Come difendersi da false accuse e denuncia di maltrattamenti in famiglia

Infanticidio della prole illegittima 

Altro caso, forse meno noto, è quello dell’infanticidio della prole illegittima. Questa è una figura che già il codice Rocco non ha più accolto, ma che era, invece, prevista dal codice precedente, cioè il Codice Zanardelli. 

La norma del codice Zanardelli sul delitto d’onore prevedeva anche delle attenuanti, quindi una riduzione di pena, per chi avesse ucciso i figli nati fuori dal matrimonio. 

​​Le attenuanti erano valide purché il bambino non fosse nato da più di cinque giorni e comunque non fosse iscritto nei registri dell’anagrafe. Questa disposizione è stata abrogata nel 1930 con il Codice Rocco.

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violenza sulle donne infanticidio  e adulterio

Adulterio della moglie

Il legislatore del 1930 aveva poi introdotto altro reato che era sintomatico dell’idea che si aveva dell’epoca della donna. L’articolo 559 del codice penale, rubricato “adulterio”, stabiliva che:

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito.

La Corte Costituzionale ha smantellato la disposizione a poco a poco. Prima, con la sentenza del 19 dicembre 1968 n. 126, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 e del comma 2. La principale motivazione concerneva l’art. 3 cost., perché la scelta di incriminare la moglie e non anche il marito era discriminatoria. Inoltre, violava anche l’articolo 29 che stabilisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Allo stesso modo, con la sentenza del 3 dicembre 1969 n. 147, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 e del comma 4.

Ti consigliamo anche di leggere: Reato di maltrattamenti in famiglia: pena, procedibilità, assoluzione

Come è cambiata la tutela contro violenze sulla donna negli ultimi anni?

Negli ultimi anni, possiamo constatare di aver assistito ad un’intensificazione dell’interesse dei Governi alla lotta contro la violenza sulle donne. A partire dal primo Governo Conte fino all’attuale esecutivo, sono state molte le disposizioni introdotte e le misure idonee a contrastare i femminicidi.

Proprio in questi anni è stata ratificata la Convenzione di Istabul e approvata la conseguente modifica del codice penale e di procedura penale, al fine di:

  1. inasprire le pene per i reati di violenza di genere con l’emanazione del Piano d’azione straordinario:
  2. procedere con lo stanziamento di fondi a vantaggio delle vittime.

Ricordiamo poi che l’introduzione del c.d. Codice Rosso ha rafforzato le tutele in fase dibattimentale delle vittime di reati di violenza sessuale e domestica. La legge c.d. sulla Giustizia riparativa ha poi introdotto una serie di misure per reperire in modo adeguato i dati per il monitoraggio di alcuni reati. 

Tra gli altri obiettivi posti in essere c’è quello di potenziare il braccialetto elettronico, oltre che nel caso del misura custodiale dei domiciliari, ma anche qualora sia applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare

Altro obiettivo che i precedenti Governi e quello attuale si sono prefissati è di introdurre l’obbligo di:

  • denuncia o di referto da parte dei pubblici ufficiali (professionisti sanitari e/o Forze dell’ordine) ;
  • informare la vittima in relazione ai centri antiviolenza presenti sul territorio e aiutarla a entrarvi in contatto qualora ne avesse fatto richiesta.

Per approfondire ti consigliamo anche di leggere: Legge sul femminicidio: dalla modifica al Codice Penale al Codice Rosso

violenza di genere come è cambiata la legge per contrastarla

DDL Roccella: cos’è e cosa prevede

Proprio in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Parlamento ha approvato il DDL Roccella per il contrasto alla violenza sulle donne.

Molte sono le misure previste, sebbene non particolarmente gradite all’opinione pubblica che invocava a gran voce un intervento più significativo.

Approfondisci l’argomento leggendo anche: Reato di atti persecutori (612 bis c.p.): esempi, prescrizione, procedibilità

Ammonimento del questore

In particolare, il decreto ha previsto significative modifiche rispetto all’istituto dell’ammonimento del questore.

Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che sia astrattamente riconducibile ai reati di lesioni personali o percosse, realizzati nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può assumere le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e, sentite le persone informate dei fatti, provvedere all‘ammonimento dell’autore del fatto

All’art. 1 si estende l’ambito di applicazione sia della disciplina dell’ammonimento del questore sia degli obblighi informativi delle Forze dell’ordine, nonché la previsione di presidi sanitari.

LEGGI ANCHE: Reato di violenza sessuale: pena e aggravanti

maltrattamenti in famiglia

Cosa fare rispetto ai reati spia?

Una delle modifiche più interessanti riguarda i reati spia, ossia quei reati che sono sintomo di maltrattamenti e violenza sulle donne, che comportano il rischio di sfociare in reati ancora più gravi.

Il legislatore ha deciso di velocizzare il procedimento da parte del giudice, soprattutto nella fase cautelare e preventiva. La valutazione del giudice deve essere assunta entro 30 giorni. I reati considerati spia sono:

  • il revenge porn;
  • la violenza privata;
  • la minaccia aggravata;
  • lo sfregio con l’acido contro una donna. 

Il legislatore ha poi disposto priorità assoluta nella trattazione di questi reati, nella formazione dei ruoli di udienza e nell’adozione delle misure cautelari.

Per questi reati è previsto poi l’ammonimento del questore che ha la durata minima di 3 anni. Inoltre, si estendono le misure di prevenzione e di sorveglianza speciale applicate per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Ti consigliamo di approfondire i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza psicologica

Iniziative e obblighi informativi violenza sulle donne

Particolarmente interessante è, invece, la previsione di iniziative formative in materia di violenza sulle donne. In particolare, si prevede la predisposizione di linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata formazione degli operatori del settore.

Tale iniziative devono essere avviate anche nell’ambito dell’attività della Scuola superiore della magistratura, che si occupa della formazione dei magistrati.

Informazioni devono anche essere date alla persona offesa. Infatti, alla persona offesa dovranno essere obbligatoriamente comunicate tutte le notizie e provvedimenti inerenti l’autore del reato.

Approfondisci un tema poco conosciuto, soprattutto agli addetti al settore, è la: Manipolazione psicologica: cos’è e quando si configura in un reato

Allontanamento casa familiare e arresto in flagranza

Il nuovo DDL Roccella ha, inoltre, previsto l’arresto in flagranza nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Potrebbe interessarti anche Come e quando si configura il reato di violenza privata

ddl roccella

Contrasto alla violenza di genere: cosa manca oggi

In conclusione, possiamo trarre le somme di come è evoluto l’approccio alla lotta contro la violenza sulle donne. È ben evidente che, fino a quaranta o cinquant’anni fa, la percezione della donna era molto diversa da quella odierna

La struttura patriarcale della società non consentiva di elaborare un piano a tutela della persona, ma anzi era un contesto fortemente disparitario, connotato dal ruolo dominante della figura maschile nella famiglia, prima, e nella società, poi.

Oggi è cambiato molto, ma, forse, non abbastanza. La difficoltà che maggiormente si riscontra è nell’individuare la strategia efficace e adottare le misure consequenziali. Si tende ancora a impostare gli strumenti di tutela in un’ottica di intervento successivo alla violenza, anche, in fondo, su spinta dell’opinione pubblica che, purtroppo ineducata, vede nello strumento punitivo un’ancora di salvezza. 

La strada per combattere la violenza sulle donne deve essere, in primo luogo, preventiva. La società deve offrire strumenti di sostegno, creare una rete sociale in cui la donna si senta protetta e abbia punti di riferimento nel momento in cui subisce una violenza.

Dal punto di vista delle misure “tradizionali” del diritto, si avverte l’esigenza di introdurre misure preventive e cautelari più efficienti, a fronte di strumenti come l’ammonimento del questore o l’allontanamento dalla casa familiare che sono, sì utili, ma poco incisivi. Queste sono le principali obiezioni che sono state mosse all’ultimo DDL Roccella, che ha deluso le aspettative di molti.  

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Domande frequenti

Che cos’è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne?

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, cioè una giornata dedicata al dibattito sulla violenza di genere e alla commemorazione delle vittime nel mondo.

Che cos’è il delitto d’onore?

Prima che l’opinione pubblica fosse più sensibilizzata sul dibattito relativo alla violenza sulle donne, l’ordinamento prevedeva pene più miti per coloro che realizzassero reati su donne o familiari per tutelare l’onore della famiglia.

Cosa dice il DDL Roccella rispetto alla violenza sulle donne?

Recentemente è stato approvato il DDL Roccella in tema di violenza sulle donne, che ha come obiettivo quello di intervenire in via preventiva rispetto ai reati di genere, in particolare al verificarsi dei cosiddetti reati spia.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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