Rimborso spese INAIL farmaci e viaggi per cure

Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico che ha la funzione di ripristinare la legalità violata per errore dal contribuente in ambito amministrativo tributario: è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di dimenticare il pagamento di una scadenza fiscale: il ravvedimento operoso è quella procedura che permette di versare il tributo non pagato in modo tale da regolarizzare in modo spontaneo l’illecito fiscale commesso, per errore o dimenticanza.
Sull’importo da pagare viene applicata una sanzione ridotta e sono presenti anche degli interessi, pari all’1% della cifra da pagare, che vengono calcolati per ogni giorno di ritardo nel pagamento rispetto alla data di scadenza prevista per un dato tributo.
Il ravvedimento operoso si distingue in diverse categorie, che si riferiscono al periodo entro il quale si effettua il pagamento di un tributo non corrisposto:
Il ravvedimento sprint, chiamato anche ravvedimento mini, è stato introdotto dal decreto Legge 98 del 2011: nella pratica, ha concesso una riduzione della sanzione minima a 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a un massimo di 14 giorni. Dal 15° al 30° giorno si torna a pagare l’importo previsto tramite procedura di ravvedimento breve.
Il ravvedimento breve ha luogo nel caso di tributi versati con un ritardo che non supera i 30 giorni. Le sanzioni previste sono pari a 1/10 del 30% dell’importo, ovvero al 3%, per tutte le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, al quale devono essere aggiunti gli interessi.
Il ravvedimento intermedio prevede una sanzione ridotta di 1/9 del minimo per ritardi che avvengono entro i 30 giorni, mentre per quanto riguarda il ravvedimento lungo, ai versamenti che vengono effettuati con un ritardo che non superi 1 anno, sulle violazioni commesse dopo il 1° febbraio 2011, viene applicata una sanzione pari a 1/8 del 30%, che corrisponde al 3,75%.
Nel ravvedimento lunghissimo la sanzione è ridotta a 1/7 per ritardi che non superino i 2 anni, mentre in quello biennale è ridotta a 1/6 per ritardi superiori ai 2 anni.
Da quanto esposto finora, si evince che la sanzione sarà ridotta di una percentuale variabile in relazione all’estensione del ritardo del versamento. Nella tabella che segue sono state riportate tutte le riduzioni previste dalla legge.
Termine di ritardo nel pagamento dalla data di scadenza | Riduzione sanzione prevista |
30 giorni | 1/10 della sanzione ordinaria |
90 giorni | 1/9 del minimo |
1 anno | 1/8 del minimo |
2 anni | 1/7 del minimo |
più di 2 anni | 1/6 del minimo |
dopo la constatazione della violazione, fatta eccezione per i casi di mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali, o altre tipologie di documenti di pagamento | 1/5 del minimo |
90 giorni per l’omissione della presentazione della dichiarazione | 1/10 del minimo |
30 giorni per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto | 1/10 del minimo |
90 giorni nel caso di omissione della dichiarazione IVA | 1/12 del minimo |
30 giorni per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA | 1/12 del minimo |
Il ravvedimento operoso permette, in pratica, di regolarizzare le omissioni, gli errori e i versamenti carenti tramite il pagamento dell’importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo a partire dal termine ultimo dell’imposta da pagare.
Un’altra novità relativa alle sanzioni è stata rappresentata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il quale ha disposto, nell’articolo 32, comma 1, che a partire dal 1° gennaio 2017 i tributi versati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, sono soggetti a una riduzione della metà della sanzione prevista, che sarà dunque pari al 15%.
Ne consegue che:
In passato, l’istituto del ravvedimento operoso poteva essere applicato solo alle imposte dirette e all’IVA: l’introduzione del D. Lgs. n. 472/1997 ha stabilito che possa essere applicato a tutti i tributi.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, il contribuente non potrà invece avvalersi del ravvedimento operoso qualora:
I pagamenti non soluti dei tributi potranno essere versati tramite:
Gli interessi dovranno essere indicati sul modello F24 con l’utilizzo dei relativi codici tributo, mentre quelli sulle ritenute devono essere versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Il calcolo della sanzione del ravvedimento operoso dipende da quanti giorni sono trascorsi dalla scadenza del pagamento di un tributo: scopri a quanto ammonta.
Il ravvedimento operoso può essere pagato tramite la presentazione di un modello differente: ecco quali sono quelli disponibili.
Il ravvedimento operoso si intende perfezionato con il pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e dei relativi interessi.