Divieto di parcheggio: quando è valido e a quanto ammonta la multa
Cosa succede se violiamo il divieto di parcheggio? La disciplina del divieto in questione è molto articolata, nel seguente articolo ci occuperemo di esaminare gli aspetti salienti.
- La violazione del divieto di parcheggio comporta l’applicazione di una multa che, a seconda dei casi, può essere molto salata.
- La multa è commisurata anche al luogo in cui è stato fermato il veicolo e alla tipologia di veicolo stesso.
- La contestazione della multa può, in alcuni casi, configurarsi in un reato contro le forze dell’ordine, ovvero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Uno dei casi più comuni di infrazione del Codice della strada è la violazione del divieto di parcheggio, che si verifica quando fermiamo un veicolo dove è espressamente vietato. Potrebbe però anche accadere di ricevere una multa ingiusta.
In effetti, la giurisprudenza ha esaminato un peculiare caso in cui un maresciallo imponeva ai propri sottoposti di irrogare multe ai clienti di un esercizio commerciale, come forma di ritorsione personale.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo quando si intende violato il divieto di parcheggio e cosa comporta. Dopo queste informazioni preliminari, ci dedicheremo a esaminare alcune fattispecie oggetto di intervento della giurisprudenza, come il menzionato caso del maresciallo.
Divieto di sosta: come funziona
Tra i principali segnali che precludono il parcheggio all’automobilista, vi è il divieto di sosta, che viene definito alla lettera c) dell’art. 157 del Codice della Strada. Con sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, ossia le ipotesi in cui tu fermi il veicolo e ti allontani da esso.
La sosta può rappresentare un significativo pericolo: per questa ragione viene inserito un apposito divieto a seconda della conformazione della strada. Il conducente, dopo aver sospeso la marcia, deve anche sincerarsi che terzi non utilizzino il mezzo in sua assenza e adottare le cautele necessarie per evitare che si verifichino dei sinistri.
Il Codice della strada prescrive molteplici oneri a carico del conducente, il quale deve:
- spegnere il motore;
- inserire il freno a mano e il rapporto più basso del cambio di velocità;
- se il mezzo è in sosta in una strada con forza pendenza, sterzare le ruote in direzione del marciapiede.
Di recente, il legislatore ha modificato la disciplina e ha previsto all’art. 188 del Codice della Strada il nuovo comma 3 bis con il quale si è stabilito che:
Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Ti consigliamo di approfondire leggendo: Divieto di sosta: cosa prevede l’articolo 158 del Codice della strada
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Dove è vietato parcheggiare?
Il Codice della Strada prevede il divieto di sosta in alcune aree, ossia:
- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree d’intersezione;
- nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree d’intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu’ vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
- negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
- negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e’ previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
- sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
- nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
- nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
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Cosa succede se parcheggio in divieto di sosta?
Nel caso in cui si parcheggi in divieto di sosta, inevitabilmente, si incorre in una sanzione, ossia la multa. I divieti di sosta che comportano la multa sono previsti dall’art. 158 del Codice della Strada, sebbene la misura della sanzione possa variare in considerazione del mezzo con il quale viene commessa l’infrazione.
Ne consegue che gli importi per la multa sono diversificati in base a diversi fattori, quali:
- il luogo della sosta;
- il veicolo, se si tratta di un ciclomotore o di altro mezzo;
- se la sosta è su passaggi ciclistici, ecc.
Di seguito possiamo schematizzare l’entità delle multe erogate in base alle varie condizioni:
- il comma 2 lettera g) prevede la violazione del divieto di sosta su determinate aree destinate al transito di pedoni o altri mezzi. La norma punisce chi sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime: in questi casi è prevista la sanzione da euro 80 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165 a 660 euro per i restanti veicoli;
- nel caso di violazione del divieto di sosta su aree destinate al parcheggio di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per i restanti veicoli;
- se è violato, nello specifico, l’art. 159 si paga una sanzione che varia da 25 a 100 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per i restanti veicoli.
La sanzione è calcolata per ciascun giorno di violazione.
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Come si paga la multa per divieto di sosta
Qualora dovessi ricevere una multa per violazione del divieto di sosta, dovrai procedere al pagamento, preferibilmente entro 5 giorni dalla notifica del verbale o dalla conciliazione con l’agente accertatore. Laddove non si proceda in tal senso, si dovrà versare una maggiorazione. È, al contrario, prevista la riduzione del 30%, se si procede nell’immediato.
Potrai effettuare il pagamento con:
- bollettino postale;
- a mezzo bonifico bancario;
- o immediatamente all’agente, in contanti o se, munito di POS, con carta di credito o bancomat.
Di recente, il legislatore ha previsto anche la possibilità di procedere al pagamento con PagoPa presso tutti gli esercizi abilitati. La multa che non viene pagata entro 60 giorni produce invece sanzioni commisurate al ritardo.
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Multa per divieto di sosta e abuso d’ufficio
Quante volte ci siamo lamentati dell’ingiustizia di una multa ricevuta? Bene, talvolta, è davvero ingiusta e a dirlo è la Corte di Cassazione. Una pronuncia recente, infatti, ha qualificato l’irrogazione della multa come una condotta che può integrare il reato di abuso d’ufficio.
Il caso riguardava la condotta di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri accusato di abuso d’ufficio, perché aveva indotto i militari dell’arma a elevare reiterate contravvenzioni al Codice della Strada per divieto di sosta nei confronti dei clienti di un esercizio commerciale.
La titolare dell’esercizio commerciale era stata “presa di mira” dal maresciallo, in quanto colpevole di aver avuto, in modo legittimo, la concessione per utilizzare un’area riservata al carico e allo scarico delle merci, sottraendo in tal modo un posto auto al condominio in cui il maresciallo risiedeva.
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Quando è reato la condotta dell’automobilista?
Pensiamo adesso al caso di un automobilista che contesti una multa proveniente dal vigile urbano o dal Carabiniere. Se l’ausiliare del traffico viene ostacolato nell’accertamento della violazione, si sta commettendo un reato? La risposta dipende dal modo in cui avviene la contestazione.
L’art. 337 c.p., ossia il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede che Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
In questa circostanza, l’ausiliare del traffico è un incaricato di pubblico servizio, quindi, se si ostacola il suo operato in modo tale da non rendere possibile l’accertamento, si compie il reato di cui all’art. 337 c.p.
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Se non c’è divieto di sosta si può parcheggiare?
Dopo aver analizzato il divieto di sosta, non possiamo che chiederci: se non c’è l’apposito segnale di divieto, possiamo parcheggiare? In realtà, nonostante l’assenza del divieto di sosta, potremmo non poter parcheggiare. Sono molteplici le ipotesi in cui è vietata la sosta temporanea, o meno, in un determinato luogo.
Non basta, infatti, guardare alla sola segnaletica verticale, ma anche quella orizzontale presente sull’asfalto potrebbe vietarci di parcheggiare. In presenza di strisce gialle sull’asfalto, non è possibile parcheggiare, mentre se ci sono strisce blu sull’asfalto, puoi parcheggiare, ma dovrai pagare il ticket di parcheggio. La violazione della segnaletica orizzontale, al pari della verticale, comporta la possibilità di incorrere in sanzioni.
Di seguito una breve tabella riepilogativa.
Colore delle strisce | Significato |
---|---|
Strisce di colore bianco | Sono le strisce che consentono il parcheggio gratuito |
Strisce di colore blu | Sono le strisce che delimitano le aree si sosta a pagamento |
Strisce di colore giallo | Sono posti dedicati ad alcune categorie speciali, tali parcheggi vanno quindi considerati come riservati |
Strisce rosa | Indicano dei posti riservati alle donne in dolce attesa o che viaggiano con dei bimbi inferiori all’anno di età |
Strisce rosse o verdi | Indicano dei posti riservati ai residenti |
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Divieto di sosta – Domande frequenti
Il divieto di sosta è un segnale che impone ai veicoli di non sostare in una determinata area. Il divieto può anche essere circoscritto ad alcune categorie.
La multa in caso di violazione del divieto di sosta varia a seconda dell’area e del veicolo: va da un minimo di 25 euro a un massimo di 344 euro.
Opporsi all’attività dell’ausiliario costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 377 c.p.
In presenza di strisce, potresti comunque non poter parcheggiare. Se le strisce sono gialle, il parcheggio è riservato a determinate categorie, così come quando sono rosa. Se le strisce sono blu, puoi parcheggiare a pagamento, se sono bianche puoi parcheggiare gratuitamente.
In ogni caso, è vietato parcheggiare in ogni situazione di pericolo, come per esempio a ridosso di incroci, su dossi, presso sbocchi di caselli, in strade non ampie, in presenza di attraversamenti pedonali o piste ciclabili.
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