Divieto di sosta: cosa prevede l’articolo 158 del Codice della strada
Qual è l’importo della sanzione che si riceve in caso di violazione del divieto di sosta? Si rischia la decurtazione dei punti della patente? Ecco cosa prevede il Codice della strada e quando è valido il divieto di sosta.
- Chi è alla guida di un veicolo ha il dovere di rispettare le norme del Codice della strada, per esempio quelle relative alla sosta.
- L‘art. 158 del CdS prevede il divieto di sosta in tutta una serie di situazioni.
- In caso di mancato rispetto di tali norme, è prevista una multa e la decurtazione di alcuni punti della patente.
Ci sono casi in cui il divieto di sosta appare palese, come per esempio davanti a un passo carrabile, e altri in cui, invece, ci potrebbero essere dubbi in merito alla sua applicazione.
Motivo di confusione potrebbe per esempio essere anche la differenza tra fermata e sosta, che rappresentano segnali di prescrizione, dalla forma circolare, poiché stabiliscono obblighi o limiti che il conducente è tenuto a rispettare.
Il divieto di fermata viene indicato con una coppia di bande rosse incrociate, su sfondo blu, mentre il segnale di divieto di sosta è identico, ma presenta soltanto una banda rossa in diagonale su uno sfondo blu. In presenza di divieto di fermata, sono vietate sia la sosta, sia la fermata.
Nelle prossime righe, analizzeremo nel dettaglio l’art. 158 del Codice della strada, il quale disciplina il divieto di sosta, esplicitando i casi in cui la sosta è vietata e cosa si rischia in caso di mancato rispetto delle regole in vigore.
Fermata e sosta: differenze
Prima di analizzare i casi in cui la sosta è vietata, vediamo cosa cambia rispetto alla fermata. In pratica, i due concetti differiscono per la durata dell’arresto del veicolo:
- nel caso della sosta, il veicolo si arresta in modo prolungato, quindi ci si allontana dall’auto;
- la fermata, invece, è di breve durata: la stessa non può ostacolare la circolazione; questo significa che il conducente deve essere pronto a ripartire.
Sulla base di quanto detto, in presenza di segnale di divieto di fermata, anche la sosta è vietata, mentre se troviamo un cartello con scritto divieto di sosta, sarà invece possibile fermarsi.
Un caso a parte è rappresentato dalla sosta di emergenza, ovvero quella per la quale si è costretti a effettuare una sosta improvvisa a causa di un malessere fisico o di un’avaria del veicolo.
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Quando non vale il divieto di sosta?
Si può sostare nelle zone in cui non è presente l’apposito divieto e in quelle condizioni che non rientrano dei divieti disciplinati dall’art. 158 del CdS.
Il veicolo in sosta o fermata deve essere lasciato nello spazio immediatamente parallelo alla strada, prendendo in considerazione una distanza adeguata dal bordo per consentire il passaggio dei pedoni, se il marciapiede è assente.
In caso di sensi unici di marcia, si potrà mettere l’auto in sosta anche sul lato sinistro. Nel caso degli spazi adibiti a parcheggi, invece, l’auto deve essere disposta entro le linee che delimitano il parcheggio. Per una sosta a tempo limitato, si potrà esporre sul veicolo il disco orario.
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Sosta vietata: art. 158 Codice della strada
Il Codice della strada prevede che la sosta sia vietata:
- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, oltre che sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse;
- h) sui marciapiedi;
- ((h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
- h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Quest’ultimo divieto vale anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della stessa. Non è comunque in vigore tra le 23:00 e le 7:00.
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Divieto di sosta: cartello
Il cartello che indica il divieto di sosta ha una validità:
- 24 ore su 24 nelle strade extraurbane;
- dalle 8:00 alle 20:00 nelle strade urbane.
Possono essere corredati da eventuali pannelli integrativi indicanti l’inizio e la fine del divieto di sosta, oppure delle informazioni aggiuntive su:
- giorni e orari in cui il divieto è valido: ci sarà la fascia oraria dei giorni feriali in cui è previsto;
- i veicoli che possono circolare: in questo caso ci sarà la scritta Eccezione;
- una zona il cui i veicoli vengono rimossi se trovati in sosta: ci sarà la dicitura Zona rimozione coatta.
Il divieto di sosta non è più valido dopo il primo incrocio qualora non sia ripetuto. In più, vale soltanto sul lato della strada in cui è stato collocato il cartello.
Sosta vietata: altri casi
Il divieto di sosta di un veicolo si estende anche ad altri casi, quali per esempio:
- in presenza di passi carrabili;
- dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- in seconda fila, tranne che per i veicoli a due ruote;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia o adibiti al trasporto scolastico;
- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
- sulle banchine;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni muniti di permesso rosa;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani;
- in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione, durante gli orari di esercizio;
- nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
Nei centri abitati, poi, è generalmente vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante.
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Divieto di sosta: multe e sanzioni
La violazione delle disposizioni elencate fin qui comporta conseguenze di diverso tipo. All’articolo 158 del Codice della strada si prevede che:
- 4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.
- 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli.
- 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli.
Le sanzioni indicate vengono applicate su ogni giorno di calendario di violazione del divieto di sosta. A ciò, si aggiunge la decurtazione di due punti della patente e, qualora previsto, anche la rimozione del veicolo (possibile anche per veicoli fermi in presenza del divieto di fermata).
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In caso di multa per divieto di sosta, ricordiamo che il pagamento entro 5 giorni dalla notifica comporta uno sconto sull’importo pari al 30%.
Ci sono poi casi in cui è possibile contestare la multa, rivolgendosi:
- al Giudice di pace, per esempio nei casi in cui i dati del veicolo riportati sulla multa fossero errati o per il fatto che nel luogo in cui è stata commessa l’infrazione la segnaletica non era adeguata – la pratica ha un costo di 43 euro;
- al Prefetto, entro 60 giorni di tempo: in questo caso la pratica è invece gratuita.
Per vincere il ricorso si deve essere in grado di dimostrare, anche con il supporto di testimoni, che la sanzione ricevuta è ingiusta.
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Divieto di sosta – Domande frequenti
Il divieto di sosta è disciplinato all’art. 158 del Codice della strada.
L’art. 46 del CdS disciplina la nozione di veicolo, termine con cui si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo.
Il divieto di sosta è valido in presenza del relativo cartello e nei casi contemplati all’art. 158 CdS: scopri quali sono nella nostra guisa.
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