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Influencer e diritto di immagine: regole, compensi, tassazione

Cosa significa sfruttamento dei diritti di immagine per chi fa l'influencer? Il reddito proveniente da questa attività è tassato? Scopri tutto quello che c'è da sapere in merito nelle nostra guida.

influencer
  • L’influencer, come qualsiasi altro soggetto che produce reddito, è tenuto al pagamento delle tasse in Italia, se è residente. Se non è residente, paga le tasse solo sul reddito prodotto in Italia.
  • Una disciplina particolare in materia di tassazione è quella relativa al diritto di immagine e al diritto allo sfruttamento dell’immagine. Questi, infatti, sono due diritti distinti, solo il secondo è disponibile, mentre il primo è assoluto, inalienabile e irrinunciabile.
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia tributaria, di recente, si è proprio occupata del Caso di Cristiano Ronaldo rispetto al pagamento delle tasse, quando si è trasferito in Italia per giocare alla Juventus.

Oggi fare l’influencer è un’attività lavorativa a tutti gli effetti. L’influencer gestisce, sostanzialmente, la propria immagine al fine di ottenere un ritorno economico, quindi pone in essere uno sfruttamento economico dei diritti di immagine.

Cosa significa sfruttare economicamente i diritti di immagine? Nel caso degli influencer, significa prestare il proprio volto ai brand e pubblicizzare mediante social network prodotti, eventi, locali e ristoranti, e così via.

Nel seguente articolo, vogliamo spiegarti cosa sono i diritti di immagine, come è possibile sfruttarli economicamente e a quali condizioni. Ti diremo anche cosa accade se un soggetto sfrutta l’immagine altrui, come nel caso di un personaggio noto.

Inoltre, ci concentreremo anche sul profilo fiscale. Come viene trattato il reddito derivante dallo sfruttamento economico della propria immagine? Per dare risposta a questa domanda, esamineremo un caso noto, quello del calciatore Cristiano Ronaldo.

I diritti di immagine degli influencer

L’attività di influencer è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, senza, però, che ciò abbia corrisposto ad una corrispettiva elaborazione legislativa, che regolasse questa nuova attività lavorativa.

Quindi, ad oggi, questo settore si trova ad affrontare una difficile situazione, cioè è un business che fa girare somme molto elevate, ma dall’altro lato non ci sono regole specifiche del settore. Si cerca, dunque, di adattare, in quanto compatibili, quelle che ci sono.

Questo fenomeno si è evidenziato anche con riferimento a quella che è la disciplina del diritto all’immagine degli influencer e la disciplina della tassazione fiscale, che però richiederebbe una regolamentazione più specifica e adatta a quelle che sono le esigenze del mercato.

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Che cos’è il diritto all’immagine?

Il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona, il quale garantisce che la propria immagine non sia divulgata o sfruttata economicamente senza il proprio consenso. Tale divieto opera sempre anche se dalla divulgazione non deriva alcun pregiudizio alla reputazione o al decoro.

Il codice civile tutela il diritto all’immagine all’art 10, dove, appunto, si prevede un divieto di esposizione o pubblicazione:

  • nei casi in cui non è previsto dalla legge;
  • se dall’esposizione o dalla pubblicazione derivi un pregiudizio.

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Tuttavia, la disciplina è completata dalla legge sul diritto d’autore, che appunto regola nel dettaglio il diritto all’immagine e la divulgazione dell’immagine senza il consenso. In particolare, l’art. 96 prevede che:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Quindi, la norma prevede il cosiddetto principio del consenso, in virtù del quale qualsiasi impiego dell’immagine altrui deve essere autorizzato. 

La norma successiva, poi, prevede le deroghe a questa disposizione, cioè quando non serve il consenso, per esempio:

  • in occasione di eventi di interesse pubblico;
  • per necessità di polizia;
  • nel caso in cui il soggetto ritratto si accompagni ad altro personaggio pubblico – in questo caso è come se si presuma il consenso. 

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influencer lavoro regole

Sfruttamento economico dell’immagine

Le principali attività degli influencer comportano uno sfruttamento economico dell’immagine, cioè l’utilizzo dell’immagine di una persona per conseguire utilità economiche. Solitamente, la principale fonte di reddito di questi soggetti proviene da pubblicità e attività di sponsorizzazione sui social network.

Come abbiamo detto, il diritto all’immagine è un diritto della personalità inalienabile e personalissimo. Quindi come è possibile che gli influencer procedano a “vendere la propria immagine”? In pratica, il diritto di utilizzo dell’immagine è un diritto diverso, che ha contenuto patrimoniale e disponibile.

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Cosa succede se si sfrutta l’immagine senza consenso?

Il reddito degli influencer proviene, principalmente, dallo sfruttamento dell’immagine. Però, proprio perché la loro immagine circola liberamente online, può accadere che taluno sfrutti economicamente la loro immagine senza consenso, per esempio, potrebbe essere utilizzata per sponsorizzare un evento, un prodotto, ecc.

In un caso simile, deve essere risarcito l’influencer. Questa tipologia di risarcimento del danno è molto peculiare: non a caso, se ne è discusso in giurisprudenza proprio su come quantificarlo. Tecnicamente, si approda ad una soluzione che non è propriamente descrivibile come risarcimento del danno.

Come puoi immaginare, in questo caso, oltre al danno derivante dalla lesione di un diritto assoluto, c’è anche un mancato profitto da parte dell’influencer. Altri, infatti, hanno utilizzato la sua immagine per trarne profitto. Cosa succede? Il profitto è restituibile?

Secondo le regole dell’azione risarcitoria, il profitto conseguito dal soggetto che sfrutta l’immagine altrui non è qualificabile come danno conseguenza. Allora come si procede? La giurisprudenza ha detto che sia possibile paragonare questa situazione ad una sorta di negotiorum gestio, cioè il soggetto che si approfitta dell’altrui immagine si ingerisce nella sfera giuridica altrui, gestendola per conto del personaggio famoso.

Quindi, è ben possibile che il personaggio noto riconosca questa negotiorum gestio e agisca con actio mandati, ovvero l’azione che viene normalmente riconosciuta al mandante per ottenere quanto conseguito dal mandatario, nell’esercizio dell’attività delegatagli con mandato.

Il profitto, in questo caso, è liquidato con un criterio forfettario, cioè il cosiddetto prezzo del consenso. Nei fatti, il personaggio noto può richiedere la restituzione di quanto normalmente chiede come corrispettivo nella “vendita della propria immagine”.

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influencer e diritto all'immagine

Influencer: come è tassato il reddito da sfruttamento dell’immagine?

Possiamo ora chiederci come vengono tassati i redditi provenienti da sfruttamento dell’immagine. Nel caso degli influencer, infatti, la questione diventa complessa, perché una volta postata una foto online, è visibile in ogni punto del globo.

In Italia vige il principio della worldwide taxation, cioè quello secondo il quale se il soggetto è residente sul territorio nazionale, i redditi sono tassati in Italia, ovunque questi siano stati prodotti. Mentre, per quanto riguarda i soggetti non residenti in Italia, vengono tassati solo sui redditi di fonte italiana.

La legge prevede anche una serie di criteri di collegamento per stabilire se un reddito sia prodotto in Italia. Questi criteri sono indicati dalla legge all’art. 23 TUIR, il quale prevede che si considerino prodotti i Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.

Tuttavia, la stessa norma stabilisce anche che, se corrisposti dall’Italia o da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio, si debbano considerare di fonte italiana anche i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno.

Se i soggetti sono neoresidenti, si applica un’imposta di 100.000 euro sui compensi esteri del soggetto.

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Caso Ronaldo

Un caso molto noto esaminato dalla Corte di Giustizia tributaria è quello di Cristiano Ronaldo, che era appunto venuto in Italia e aveva firmato un contratto con la Juventus di 4 anni. Si pose il problema della tassazione del reddito proveniente dalla gestione dei diritto d’autore.

Il calciatore, infatti, si era trasferito in Italia per giocare con la Juventus, firmando nel 2018 un contratto quadriennale, ottenendo come remunerazione una somma pari a 31 milioni di euro a stagione, per le sue prestazioni sportive oltre che per lo sfruttamento dei diritti di immagine cosiddetti “collettivi”, in quanto calciatore del club.

La difesa del calciatore sostenne che i compensi ricevuti fossero proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine per l’utilizzo di un’opera. Inoltre, si tentò anche di dire che fossero di fonte estera e che, quindi, fossero rientranti a pieno titolo nell’ambito del regime dei neo-residenti – i quali erano tenuti a pagare solo l’imposta di 100.000 euro.

In particolare, la difesa tentò anche una seconda strada:

  • in via principale, sostenendo che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR, come tali imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c);
  • in subordine, qualificando i redditi come diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, anch’essi prodotti e imponibile nel Paese del pagatore, questa volta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f).

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influencer

La risposta della Corte di giustizia tributaria

La Corte di giustizia tributaria ha sostenuto che l’immagine non costituisca un prodotto d’opera intellettuale, ma sia una caratteristica intrinseca riconducibile alla persona del giocatore. Non vi è alcuna opera autonoma rispetto alla persona del suo ideatore, come avviene per l’opera intellettuale in quanto tale.

Si conclude che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. L’art. 54, comma 1-quater, il quale sottolinea che la cessione dei diritti immateriali riferiti all’attività professionale costituisca reddito di lavoro autonomo.

Sulla seconda ricostruzione, si dice che la gestione dell’immagine da parte del calciatore venga svolta in maniera abituale e professionale. Rispetto al luogo di produzione del reddito, invece, si applica l’art. 23 comma 1 lett. d) TUIR, per cui i proventi sarebbero redditi di lavoro autonomo domestici in quanto derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.

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Il calciatore, infatti, risultava iscritto all’Anagrafe della popolazione residente in Italia, oltre a svolgere attivamente la gestione dei diritti di immagine nel nostro Paese, quindi producendo reddito in Italia. Non era tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva di 100.000 per i neo residenti, dovendo quindi pagare l’IRPEF ordinario, secondo le regole previste per qualsiasi cittadino residente in Italia.

La decisione della Corte di giustizia tributaria ci conduce ad un importante approdo, cioè per chi sfrutta abitualmente la propria immagine ottenendo reddito, questo reddito è equiparato a reddito da lavoro autonomo. In conseguenza, l’influencer, sulle somme in questione, deve pagare l’IRPEF come ogni cittadino lavoratore residente in Italia.

Influencer e diritti di immagine – Domande frequenti

Qual è la principale attività dell’influencer?

La principale attività dell’influencer è quella di gestire la propria immagine, sfruttando commercialmente i diritti di immagine. Per esempio, è cosa nota che gli influencer pubblicizzino online prodotti, facendo risultare che vengono da loro abitualmente utilizzati.

Come viene tassato il reddito prodotto all’estero?

Molto spesso, il reddito degli influencer è prodotto all’estero, perché le foto sono anche divulgate in altri Paesi e per pubblicizzare altri brand. Se l’influencer è residente in Italia, è tenuto a pagare qui le imposte, se è residente all’estero paga solo le imposte sul reddito prodotto in Italia.

Come si qualifica il reddito derivante dalla gestione dei diritti di immagine?

Il reddito prodotto dalla gestione dei diritti di immagine è reddito da lavoro autonomo, in quanto tale soggetto al regime ordinario di imposizione, soprattutto per quanto riguarda l’IRPEF:

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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