Cosa succede se insulto una persona online?
Insultare una persona online non è sempre una semplice manifestazione di rabbia o di dissenso: in determinate circostanze, l'offesa può assumere rilevanza giuridica e integrare il reato di diffamazione, soprattutto quando viene diffusa attraverso i social network e raggiunge un pubblico ampio.
- La diffusione di un insulto incide sulla gravità della condotta, soprattutto quando il contenuto viene pubblicato online e può raggiungere un numero elevato o indeterminato di persone.
- L’offesa può configurare il reato di diffamazione quando lede la reputazione di una persona assente ed è comunicata a più persone, tenendo conto del contenuto, del contesto e delle modalità di diffusione.
- La persona offesa può tutelarsi attraverso diversi strumenti, tra cui la raccolta delle prove, la richiesta di rimozione dei contenuti, la presentazione della querela e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
Social network, chat, forum e piattaforme online permettono di comunicare rapidamente con un numero potenzialmente molto elevato di persone. Proprio per questo, un’offesa pubblicata online può avere conseguenze ben diverse da una frase pronunciata durante una discussione privata.
Utilizzare nei confronti di un soggetto espressioni gravemente offensive non significa automaticamente commettere diffamazione. Per stabilire se esiste un illecito occorre considerare a chi è rivolto il messaggio, chi può leggerlo, che cosa viene detto, il contesto e l’eventuale pregiudizio arrecato alla reputazione della persona.
La questione diventa particolarmente delicata quando l’offesa viene pubblicata sui social network, dove un contenuto può essere visualizzato, condiviso e commentato da un numero indeterminato di utenti. La Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto che la pubblicazione di contenuti diffamatori sui social può integrare la diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità, proprio per la capacità del mezzo di raggiungere un numero indeterminato o comunque significativo di persone.
In questo articolo ti spiegherò nel dettaglio:
- quando si configura il reato di diffamazione insultando una persona online;
- quanto conta il numero dei soggetti che visualizzano l’insulto;
- come è possibile agire in questi casi.
Quando un insulto online può avere conseguenze giuridiche?
La comunicazione online permette di esprimere opinioni, critiche e giudizi in maniera immediata, ma la libertà di manifestazione del pensiero non è priva di limiti. Un’espressione offensiva online, cioè pubblicata su un social network, in un forum o in uno spazio accessibile ad altri utenti può infatti incidere sulla reputazione della persona alla quale è riferita.
La rilevanza giuridica della condotta deve essere valutata tenendo conto del contenuto dell’espressione, il contesto nel quale è stata utilizzata e le modalità di diffusione. Non ogni parola offensiva integra, quindi, un illecito, ma quando l’offesa supera i limiti della critica e della libera manifestazione del pensiero può sorgere una responsabilità, anche sul piano penale e civile.
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Insultare online è sempre diffamazione?
No, un insulto online non integra sempre il reato di diffamazione. Il primo elemento da distinguere è il rapporto tra ingiuria e diffamazione. L’ingiuria, intesa come offesa rivolta direttamente alla persona interessata, non costituisce oggi un reato, essendo stata depenalizzata. Ciò non significa, tuttavia, che un’offesa sia sempre priva di conseguenze: in determinate circostanze possono comunque sussistere responsabilità civile e obblighi di risarcimento.
La diffamazione, invece, riguarda l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a più persone in sua assenza ed è disciplinata dall’art. 595 del c.p. Per esempio, se una persona scrive direttamente a un’altra: “Sei un’incapace”, la situazione deve essere distinta da quella in cui pubblica sulla propria pagina social un messaggio nel quale afferma davanti ad altri utenti: “Tizio è un incapace e un disonesto”. Nel secondo caso, infatti, l’offesa viene comunicata a soggetti diversi dalla persona interessata e può quindi assumere i caratteri della diffamazione.
Anche le modalità telematiche della comunicazione sono rilevanti. La giurisprudenza ha recentemente ribadito che la pubblicazione di un video contenente espressioni offensive su TikTok può configurare diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, anche quando la persona offesa assista alla pubblicazione “in diretta” da remoto; secondo la Cassazione, la possibilità di commentare il contenuto non crea necessariamente un rapporto diretto e immediato tra autore e destinatario tale da trasformare il fatto in una semplice ingiuria.
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Quando si configura la diffamazione online?
Affinché si configuri diffamazione è necessario che:
- venga pronunciata o pubblicata un’offesa alla reputazione di una persona;
- la persona offesa non sia presente nel momento in cui l’offesa viene comunicata;
- l’offesa venga portata a conoscenza di più persone;
- la condotta sia riconducibile all’autore del messaggio.
Non è quindi sufficiente che una frase sia semplicemente maleducata o sgradevole. Il giudice deve valutare il significato delle parole utilizzate, il contesto nel quale sono state pronunciate e la loro concreta capacità di ledere la reputazione della persona.
Occorre inoltre distinguere l’offesa personale dall’espressione di un’opinione o di una critica. La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica possono infatti assumere rilievo quando ricorrono i relativi presupposti. Non tutto ciò che è duro, polemico o sgradito costituisce automaticamente diffamazione.
La situazione cambia, invece, quando vengono diffuse accuse o affermazioni idonee a screditare una persona, soprattutto se presentate come fatti e non come semplici opinioni. La Cassazione, per esempio, ha ritenuto diffamatorie espressioni pubblicate su Facebook che non si limitavano a criticare l’attività professionale di una persona, ma ne aggredivano direttamente la dignità personale e professionale.
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Cosa succede se l’insulto è visto da più persone?
Un’offesa pubblicata in una conversazione privata e un’offesa pubblicata su un profilo social accessibile a un pubblico molto ampio presentano una diversa capacità di diffusione. Proprio per questo, la giurisprudenza considera la pubblicazione attraverso social network come una forma di comunicazione potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. In questi casi può trovare applicazione l’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., relativa all’offesa commessa con un mezzo di pubblicità.
Il punto, quindi, non è soltanto sapere se il post sia stato effettivamente visto da 10, 100 o 10.000 persone. Assume rilievo anche la potenzialità di diffusione del mezzo utilizzato. Il numero effettivo delle persone che hanno visualizzato il contenuto può comunque essere importante sotto altri profili, per esempio nella valutazione della gravità concreta della condotta e delle conseguenze che l’offesa ha prodotto sulla reputazione della vittima.
Internet, inoltre, può amplificare il danno perché un contenuto può essere condiviso, ripubblicato e conservato nel tempo. La Corte costituzionale ha sottolineato proprio la capacità dei moderni mezzi di comunicazione di amplificare e prolungare nel tempo gli effetti di un attacco alla reputazione. Pertanto, maggiore diffusione non significa automaticamente maggiore responsabilità in ogni singolo caso, ma è certamente un elemento che può incidere sulla qualificazione giuridica e sulla valutazione della gravità della condotta.
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Cosa posso fare se ho ricevuto un insulto sui social?
Sei sei stato vittima di diffamazione online puoi presentare una querela, cioè dichiarare formalmente di voler perseguire penalmente il fatto.
La querela può essere presentata alla Polizia Postale, ai Carabinieri oppure alla Procura della Repubblica, personalmente o tramite un avvocato. La querela può essere presentata sia oralmente sia per iscritto e il termine ordinario è di 3 mesi dal fatto o dalla conoscenza dello stesso.
Ti ricordo che. ai fini della querela, devi conservare le prove, quindi ti suggerisco di:
- effettuare screenshot del post, del commento o del messaggio;
- conservare l’eventuale link alla pubblicazione;
- annotare data e ora della pubblicazione;
- conservare, quando possibile, informazioni relative al profilo che ha pubblicato il contenuto;
- documentare eventuali condivisioni, commenti e diffusione del contenuto;
- evitare di modificare o alterare le immagini utilizzate come prova.
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Posso ottenere il risarcimento?
Sì, puoi anche valutare un‘azione civile per il risarcimento dei danni provocati dalla lesione della reputazione. Il danno può riguardare, a seconda dei casi, la sfera personale, professionale, sociale o patrimoniale della vittima. La possibilità e l’entità del risarcimento dipendono dalle caratteristiche concrete della vicenda e dalla prova del pregiudizio subito.
In alcuni casi può essere opportuno agire contemporaneamente sul piano penale e su quello civile, valutando con un avvocato la strategia più adeguata. A tal proposito, ti ricordo che, se desideri intraprendere un’azione legale contro chi ti ha diffamato online, puoi contattare uno degli avvocati penalisti presenti su deQuo.
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Come funzionano rimozione del contenuto e diffida?
Non sempre la prima risposta deve necessariamente essere un procedimento giudiziario. A seconda del caso concreto, puoi chiedere la rimozione del contenuto direttamente alla piattaforma e puoi rivolgere all’autore una diffida, chiedendo la cancellazione delle affermazioni offensive e, quando necessario, la cessazione della loro ulteriore diffusione. Ti preciso che queste iniziative non sostituiscono necessariamente la querela e devono essere valutate anche alla luce dei termini entro i quali è possibile proporla.
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Insulti online – Domande frequenti
No, non ogni espressione offensiva integra automaticamente il reato di diffamazione. Occorre valutare il contenuto dell’offesa, il contesto, la presenza della persona interessata e il numero di soggetti ai quali l’espressione è stata comunicata.
La legge richiede che l’offesa sia comunicata a più persone, ma non stabilisce un numero minimo preciso. Anche una comunicazione rivolta a poche persone può quindi integrare la diffamazione, se ricorrono tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.
Sì, in presenza dei presupposti della diffamazione, la persona offesa può presentare querela. La pubblicazione sui social può inoltre comportare l’applicazione dell’aggravante relativa all’utilizzo di un mezzo di pubblicità.
Può esserlo. La pubblicazione su un social network può consentire la diffusione del contenuto a un numero indeterminato o molto elevato di persone e, in determinate circostanze, può integrare la diffamazione aggravata.
La cancellazione non elimina necessariamente le conseguenze giuridiche della condotta. Se il contenuto è già stato visualizzato o acquisito tramite screenshot o altre modalità, può comunque essere utilizzato come prova.
Sì, anche la condivisione o la ripubblicazione di un contenuto offensivo può avere conseguenze giuridiche quando contribuisce a diffondere ulteriormente l’offesa e a ledere la reputazione della persona interessata. La responsabilità deve essere valutata in concreto, considerando il contenuto condiviso, le modalità della diffusione e il comportamento di chi lo ripubblica.
Riferimenti normativi
- art. 595 c.p. – diffamazione;
- art. 597 c.p. – querela della persona offesa;
- art. 124 c.p. – termine per proporre querela;
- art. 2043 c.c. – risarcimento del danno;
- art. 2059 c.c. – danno non patrimoniale;
- art. 594 c.p. – ingiuria, oggi depenalizzata.
FONTE: Insulti sui social: cosa si rischia
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