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Offese via WhatsApp: quando sono reato?

Non di rado capita di ricevere offese via social network. Purtroppo, la comunicazione così accessibile ha reso anche più semplice arrecare offesa ad altri. Cosa succede se vieni offeso via WhatsApp? Ci sono conseguenze dal punto di vista penale? Vediamolo.

offese su whatsapp quando è reato di diffamazione
  • Le offese via WhatsApp possono integrare diverse fattispecie illecite: le principali che vengono in considerazione sono la diffamazione e l’ingiuria.
  • L’ingiuria è un reato che è stato depenalizzato nel 2016, dunque, non è più qualificabile come reato l’offesa diretta a taluno.
  • La giurisprudenza ha, quindi, esaminato diverse fattispecie e casi in cui le offese sono realizzate mediante social network.

L’evoluzione tecnologica ha posto tanti nuovi interrogativi giuridici. Uno dei quali è proprio quello della rilevanza penale di affermazioni e dichiarazioni rese online sui social network.

Una fattispecie particolare è proprio quella delle offese rese mediante WhatsApp, che è uno strumento molto particolare. Si tratta, infatti, di un’app di messaggistica istantanea, con una portata diffusiva diversa rispetto ad altri social network.

Nel seguente articolo, ci occuperemo di alcuni casi di offese rese via WhatsApp, analizzando le diverse ipotesi di reato che possono essere configurabili.

Offese su WhatsApp: sono reato?

L’evoluzione tecnologica ha comportato il sorgere di nuovi quesiti sulle condotte presuntivamente illecite. Sia social network che altri strumenti come WhatsApp hanno posto diversi problemi, soprattutto rispetto alla configurabilità del reato di diffamazione.

Trattandosi di strumenti di divulgazione, hanno dato nuove opportunità per manifestare il pensiero che, a volte, può anche ricadere nell’offesa e, quindi, nella diffamazione. Il problema è proprio quello di stabilire quando il fatto costituisce reato e soprattutto garantire, al contempo, il diritto di manifestazione del pensiero

Uno degli aspetti della libertà in questione è il diritto di critica, che implica la possibilità per ciascuno di manifestare il proprio dissenso. In questo caso, la giurisprudenza, anche recente, ha sostenuto che ill diritto di critica deve essere tutelato, in quanto espressione di un diritto costituzionale. Tuttavia, tale diritto è, in ogni caso, soggetto a limiti.

Il diritto di critica non può prescindere da tre fondamentali limitazioni: la verità del fatto, la pertinenza e la continenza quali requisiti di applicabilità della scriminante di cui sopra è cenno. In particolare, cosa significa limite della continenza formale? Significa che il pensiero deve essere manifestato in modo corretto dal punto di vista verbale, senza arrecare un significativo danno a taluno.

Questo requisito, per esempio, è richiesto anche nell’esercizio del diritto di cronaca, dove però è interpretato più restrittivamente. Se si tratta di critica, l’ordinamento è più benevole nell’interpretare il requisito, chiudendo un occhio sull’uso di espressioni, talvolta, colorite. 

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offese su whatsapp
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Che reati possono essere integrati su WhatsApp?

Quando si offende qualcuno, le ipotesi di reato astrattamente ipotizzabili sono due: ingiuria e diffamazione. L’ingiuria è un’offesa arrecata in presenza della persona offesa ed è un reato che è stato depenalizzato nel 2016.

La diffamazione è invece un reato che è integrato nelle ipotesi non configurabili come ingiuria, quando l’offesa è resa alla presenza di due o più persone, ma non della vittima dell’offesa stessa.

Il reato di diffamazione è sanzionato non per la mera manifestazione del pensiero, ma perché è in grado di produrre ulteriori effetti pregiudizievoli, ossia ledere la reputazione di taluno.

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Offese su WhatsApp: sono ingiuria o diffamazione?

Quindi, come dicevamo, l’offesa può integrare uno delle due fattispecie in questione: nel caso di ingiuria, però, il soggetto non è punito, perché il reato è stato depenalizzato.

Distinguiamo, allora, alcune ipotesi. In primo luogo, le offese possono essere arrecate in chat privata. In questo caso, non c’è dubbio che l’offesa è un’ipotesi di ingiuria, in quanto mancano i requisiti della diffamazione e l’offesa è resa alla presenza della persona in questione.

Cosa succede se, invece, l’offesa è resa in un gruppo? Se l’offesa è resa in gruppo a questo punto dobbiamo distinguere due casi:

  1. se nel gruppo è presente la persona offesa e questa è online, allora, si tratta di ingiuria, in quanto offesa resa alla presenza del destinatario;
  2. se, invece, la persona offesa non è presente nel gruppo, oppure è presente ma non è online, in questi casi, è possibile configurare il reato di diffamazione.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo anche: Creare profili falsi sui social è reato?

reato ingiuria

Diffamazione tramite social network

Come abbiamo evidenziato, il reato di diffamazione presuppone che la persona non sia presente al momento di realizzazione del reato, quindi, quando viene resa l’offesa.

Quindi, la giurisprudenza si è interrogata circa la possibilità di integrare il reato di diffamazione mediante social network, per intenderci pubblicando contenuti diffamatori su Facebook, Instagram, Twitter, ecc.

Ti consigliamo anche di leggere: Diffamazione: cos’è, quando è aggravata, come viene punita dal Codice penale

Un primo orientamento, infatti, escludeva tale reato di diffamazione, perché si assumeva che l’offesa fosse arrecata alla presenza della vittima. Questo orientamento, però, si basava sostanzialmente su una presunzione, per cui un soggetto sia necessariamente iscritto ai social network, oltre al fatto che non necessariamente è online.

Come abbiamo detto per WhatsApp, infatti, il soggetto se non è online non si intende presente. A tal fine, si giunge tendenzialmente a ritenere che la persona offesa non è presente all’offesa, perché non è iscritto ai social network, o anche se iscritto potrebbe non avere collegamenti con la persona del reo o, comunque, si presume che non sia sempre in ogni momento online. 

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Possono essere integrati altri reati su WhatsApp?

Possiamo ora chiederci se eventuali messaggi via whatsApp o anche offese possono integrare altri reati. Primo tra tutti ci viene in mente il reato di molestie mediante telefono, che è espressamente previsto dalla legge all’art. 660 c.p. Sul punto, è stata posta la questione anche alla Cassazione. 

Infatti, la norma citata presume che il soggetto subisca la molestia telefonica senza poter in alcun modo porsi al riparo da essa. I requisiti per integrare il reato di molestie sono:

  • l’istantaneità della comunicazione molesta;
  • la circostanza che essa giunga in un momento improvviso non regolabile dal soggetto che riceve la comunicazione;
  • il fatto che risulti accessorio il mezzo utilizzato – per esempio è integrato il reato di molestie anche quando si utilizzano SMS. Inoltre è una condotta a dolo specifico, cioè l’agente deve essere mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo.

LEGGI ANCHE Reato di molestia o disturbo alle persone: quando si configura, esempio, procedibilità

L’intervento della Cassazione

Dunque, sulla questione, la Cassazione ha affermato che le molestie via social o con messaggistica istantanea non sono equiparabili a molestie via telefono. 

In particolare, ha evidenziato che:

In un sistema di messaggistica telematica che per effetto del progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, l’equiparazione tra l’invasività delle comunicazioni moleste effettuate attraverso sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più.

Quindi, la possibilità di sottrarsi alla condotta molesta del mittente esclude la configurabilità del reato di molestie telefoniche.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo: Molestie via social network: quando è reato

reato diffamazione su whatsapp

Reato di minacce o atti persecutori

Le offese via WhatsApp, tuttavia, possono integrare il reato di minaccia, di cui all’art. 612 c.p.. A seconda dei casi, infatti, le dichiarazioni rese possono essere sia offensive, ma anche minacciose.

Per questa ragione, è necessario valutare le dichiarazioni eventualmente rese in privato, anche mediante chat privata. In questo caso, può configurarsi il reato di minaccia, se il soggetto del reo minaccia un fatto ingiusto.

Ti consigliamo anche di leggere: Il reato di minaccia (art. 612 c.p.), ovvero quando le parole sono gravi

Se le minacce o le offese diventano persistenti nel tempo o sono semplicemente reiterate, non si esclude la possibilità che sia integrato anche il reato di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p.

La norma, tuttavia, prevede un reato di evento; conseguentemente è necessario che sia realizzato uno degli eventi indicati dall’articolo in questione, ossia un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale:

  • da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; 
  • da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Approfondisci l’argomento leggendo anche: Reato di atti persecutori (612 bis c.p.): esempi, prescrizione, procedibilità

Offese via WhatsApp – Domande frequenti

Quando le offese sono reato?

Le offese sono reato quando integrano diffamazione. Prima della depenalizzazione, le offese integravano anche il reato di ingiuria.

Che differenza c’è tra ingiuria e diffamazione?

L’ingiuria è un’offesa resa alla presenza del destinatario. La diffamazione è un’offesa resa alla presenza di due o più persone, ma non del destinatario.

Quando le offese via WhatsApp sono diffamazione?

Le offese via WhatsApp sono diffamazione quando rese in un gruppo a cui non partecipa la persona offesa o se la persona offesa, pur presente, non è online al momento dell’offesa.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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