Interferenze illecite nella vita privata altrui: come viene punita la violazione della riservatezza
Cosa si intende per interferenze illecite nella vita privata altrui? Ecco quali sono i casi in cui si configura il reato previsto ai sensi dell'art. 615 bis del Codice penale e cos'è, in senso più ampio, un luogo di privata dimora.
- Interferire nella vita privata altrui, per esempio in un condominio o su un luogo di lavoro, potrebbe configurarsi in un reato.
- L’articolo 615 bis cp disciplina proprio le Interferenze illecite nella vita privata.
- Tale reato prevede la reclusione da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 4 anni, ma sono previste delle circostanze aggravanti.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è disciplinato dall’articolo 615 bis cp, nel quale vengono previste delle pene per coloro i quali si procurano, con mezzi di ripresa visiva o sonora, immagini e notizie relative alla vita privata di altre persone, ovvero a quello che si svolge nei luoghi di privata dimora.
L’oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, cioè il modo in cui si manifesta la personalità di ognuno nei luoghi di privata dimora. Le modalità descritte dalla norma, comunque, non sono comprensive di tutti i casi in cui l’intrusione nella sfera della vita domiciliare potrebbe realizzarsi, che sono stati esplicitati nel tempo dagli interventi della Cassazione.
Il reato in questione rientra tra i delitti di danno e non di pericolo, oltre che essere un reato di pura condotta, in quanto il procacciamento indebito di immagini e notizie non è altro che il contenuto della condotta che viene punita dalla legge.
Interferenze illecite nella vita privata: art. 615 bis cp
L’articolo 615 bis del Codice penale recita che:
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Come anticipato nelle righe iniziali, dunque, il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, con delle aggravanti previste in alcuni casi.
I luoghi ai quali si fa riferimento, ovvero quelli citati già nell’articolo 614 cp, sono:
- l’abitazione altrui;
- un altro luogo di privata dimora;
- le appartenenze di essi.
Il reato si configura anche nel caso in cui le riprese avvengano in assenza del soggetto del quale venga violata la riservatezza domiciliare, a condizione che il luogo ripreso possa restituire una testimonianza della vita privata dello stesso.
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Interferenze illecite nella vita privata: esempi
Un esempio che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui è il caso in cui si riprendano immagini di un domicilio privato, dalle quali si possano esprimere giudizi sulle abitudini di vita di chi lo abita.
La riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui si realizza nel momento in cui vengono ripresi comportamenti che si compiono solitamente (ed esclusivamente) in luoghi di privata dimora, come potrebbe essere il semplice camminare nudi in casa.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui si configura a prescindere dal fatto che la persona ripresa in modo abusivo da un soggetto terzo possa essere identificata dai filmati.
Un altro caso che rientra in questo particolare reato è, per esempio, quello in cui un coniuge registri la conversazione che l’altro partner intrattiene in casa con un soggetto terzo. Le registrazioni di una conversazione privata, infatti, sono legali solo nei casi in cui si sia presenti allo svolgimento della stessa.
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Cosa si intende per privata dimora
La nozione di privata dimora è stata oggetto di numerosi interventi nel corso degli anni. Tale termine viene evocato non solo nel già citato articolo 614 cp, ma anche all’articolo 624 bis, sul furto in abitazione e furto con strappo.
Le sentenze che si sono susseguite negli anni hanno confermato che il concetto di privata dimora è molto più esteso rispetto a quello di semplice abitazione, in quanto comprende tutti quei luoghi che, anche se in modo transitorio, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività privata.
Vi rientrano dunque – e fanno parte del concetto di libertà domestica:
- i luogo di lavoro;
- i luoghi di studio e di svago;
- quelli di commercio.
Tali luoghi, come per esempio un bar in cui si svolge la propria attività lavorativa, possono diventare privata dimora nel momento in cui, una volta chiuso l’esercizio, ci si svolga un’attività privata.
Estensione del concetto di privata dimora
Per la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 2, 1353/1985, si considera luogo di privata dimora anche quello adibito all’esercizio di una attività, che «ogni persona ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi, ai quali può essere vietata la introduzione o la permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il ristorante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è luogo che viene protetto dalla norma su indicata, che attribuisce, perciò, al gestore del locale il potere di impedire l’accesso e di espellere coloro che si introducono per azioni illecite»
In passato, l’orientamento prevalente sull’interpretazione di luogo di privata dimora è stato quello di un luogo che possa essere utilizzato per svolgere attività culturali, professionali e politiche, ovvero un posto in cui le persone si ritrovano a compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
In questo senso, rientrano perfettamente nell’accezione più ampia di luogo di privata dimora ambienti quali:
- il ripostiglio di un esercizio commerciale;
- l’interno di uno studio odontoiatrico;
- una farmacia durante l’orario di apertura.
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Art. 615 bis codice penale: spiegazione
Sulla base di quanto detto fin qui, appare più semplice capire che la norma prevista dall’art. 615 bis cp tuteli la pace e la libertà domestica, che è il risultato al contempo dell’ammissione o dell’esclusione alla propria sfera privata.
Lo spazio individuale che si esplica nel rapporto tra la persona e l’ambiente in cui vive, ovvero quello in cui è possibile la piena realizzazione come individui, viene in questo modo salvaguardato.
A essere punite sono le intromissioni indebite nella sfera domestica altrui che non si realizzano necessariamente con un’introduzione di tipo fisico – come avviene nella violazione di domicilio – ma con riprese visive e sonore.
Interferenze illecite nella vita privata altrui: quando è reato
Riportiamo infine alcuni casi che sono stati analizzati dalla Cassazione e che mettono in evidenza le situazioni in cui si può effettivamente parlare di reato e quelle in cui, invece, le interferenze illecite nella vita privata di un’altra persona non si configurano in un delitto.
Reato di interferenze illecite nella vita privata altrui | Quando non è reato |
quando con un telefono munito di fotocamera, si riprenda l’immagine altrui nei locali ove si svolge il suo lavoro | quando l’attività captativa rappresenti una prova che scagioni l’autore delle riprese da accuse ingiuste nei suoi confronti |
in caso di riprese effettuate all’interno dell’appartamento della prostituta destinato a un rapporto sessuale | vi sia stato il consenso del titolare dello ius excludendi alios |
se un dipendente di una struttura ospedaliera si sia indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia | nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine prediale, che postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e costituisce attività agevolmente osservabile, dunque non sottratta alla normale osservazione dall’esterno |
nei casi in cui un investigatore privato abbia effettuato riprese di un rapporto sessuale all’interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all’insaputa dell’altro soggetto coinvolto nel rapporto | nei casi in cui il soggetto attivo effettui, mediante telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e dell’ingresso, essendo luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone |
nelle ipotesi in cui venga ripresa la vittima nel corso di un rapporto sessuale qualora la stessa abbia prestato il proprio consenso ad alcune fotografie ma non alla videoripresa del rapporto | quando l’azione può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, anche se si svolge nei luoghi di privata dimora |
Interferenze illecite nella vita privata – Domande frequenti
Dipende dal soggetto che lo ha commesso: si può presentare una querela come regola di base, ma diventa procedibile d’ufficio nel momento in cui il reato di interferenze illecite nella vita privata sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.
No, il reato interferenze illecite nella vita privata altrui non è stato oggetto di depenalizzazione, quindi prevede sanzioni penali ai sensi dell’art. 615-bis c.p.
In base all’interpretazione che è stata data negli anni al concetto di luogo di privata dimora sì, vi possono rientrare anche i luoghi adibiti all’esercizio di un’attività commerciale.
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