L’amministratore di sostegno può prelevare dal conto corrente?
L'amministratore di sostegno ha specifici poteri e competenze previsti dal decreto del giudice tutelare. Può aprire un conto corrente? Può prelevare da esso? Serve un'apposita delega? Scopri tutto nel seguente articolo
- L’amministratore di sostegno è una figura di recente introduzione, che ha la funzione di assistere i soggetti fragili, tramite decreto del giudice tutelare che specifica i poteri esercitabili.
- Il giudice tutelare deve autorizzare l’amministratore di sostegno ad aprire un conto corrente bancario, a prelevare liquidità e a compiere ogni altra operazione.
- La legge e il giudice dispongono le regole che devono essere seguite dall’amministratore di sostegno per la gestione del conto corrente bancario e dei relativi pagamenti.
L’amministrazione di sostegno è un istituto di recente introduzione, volto ad aiutare i soggetti in difficoltà. Molte sono le questioni che sorgono intorno alla figura dell’amministratore di sostegno, proprio per le peculiarità che la contraddistinguono.
Il giudice, infatti, deve autorizzare le varie attività che può compiere, tra cui anche l’apertura di un conto corrente bancario.
Nel seguente articolo ti spieghiamo come può l’amministratore di sostegno aprire un conto corrente, cosa gli serve per prelevare, se è indispensabile la delega. Ti indicheremo preliminarmente una serie di nozioni che ti servono a capire perché è prevista una certa disciplina per l’apertura del conto corrente e il prelievo.
Analizzeremo poi i vari poteri dell’amministratore rispetto a prelievi e investimenti. Infine, faremo anche un breve focus sull’online banking e i poteri dell’amministratore.
Chi è l’Amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura di recente introduzione. Il legislatore ha disciplinato l’istituto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha tentato di sopperire ad alcuni deficit che caratterizzano gli istituti dell’interdizione e dell’incapacità.
È un istituto che ha tendenzialmente rivoluzionato quella che era la disciplina per la tutela delle persone fragili. Sicuramente, si caratterizza per una maggiore flessibilità rispetto agli altri due istituti citati.
L’art. 1 della norma prevede che la presente legge abbia lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte della capacità di svolgere le funzioni della vita quotidiana, comportando, al contempo, la minore limitazione possibile della capacità di agire. L’amministrazione di sostegno mira quindi ad un intervento, sia esso temporaneo o permanente, meno invasivo rispetto all’interdizione e l’incapacità.
Una delle caratteristiche principali è che il giudice può modulare i poteri dell’amministratore di sostegno. Tramite decreto, infatti, il giudice individua gli atti che l’amministratore può porre in essere, lasciando alla persona fragile la possibilità di compiere tutti gli altri atti previsti.
In tal modo, si intende valorizzare la centralità della persona da tutelare, senza privarla della possibilità di compiere qualsiasi atto della vita quotidiana.
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A chi si applica l’amministrazione di sostegno?
L’amministrazione di sostegno è riconosciuto a tutti soggetti fragili. Tuttavia, tale caratteristica si presta ad una duplice interpretazione:
- l’amministrazione si applica solo ai soggetti incapaci da un punto di vista psichico;
- l’amministrazione si applica anche a chi ha un’incapacità fisica.
Il dato letterale farebbe propendere per la seconda soluzione, perché letteralmente la normativa fa riferimento anche a chi è affetto da un’incapacità fisica.
La dottrina ha però sostenuto che:
- l’amministrazione di sostegno è un ufficio di diritto pubblico, che comporta dei costi, sia per il compenso dell’amministratore sia in termini di impiego di risorse processuali;
- in caso di incapacità fisica si deve ritenere preferibile ricorrere ad altri strumenti negoziali, come il mandato ad esempio, che consentono di giungere, più velocemente e senza dispendio di risorse, allo stesso risultato.
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Differenze con interdizione ed incapacità
Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato la principale caratteristica dell’amministrazione di sostegno. Questa costituisce una significativa differenza rispetto all’interdizione e all’incapacità. Gli istituti in questione, infatti, comportano una devoluzione integrale della gestione del patrimonio al tutore o curatore.
Ciò ha posto l’annosa questione di come gestire i c.d. atti personalissimi, come matrimonio o donazioni. In queste ipotesi, infatti, comunque era dubbia la possibilità di porre in essere questi atti per conto della persona fragile. Tramite l’amministrazione di sostegno si supera l’incertezza, in quanto questi restano nella sfera di dominio del soggetto debole.
Il legislatore, tuttavia, ha deciso di non cancellare gli istituti dell’interdizione e dell’incapacità. Questi ultimi, infatti, potrebbero comunque rivelarsi utili, soprattutto quando il soggetto fragile è titolare di un grande patrimonio. Infatti, come abbiamo già evidenziato, con l’amministratore di sostegno, sono devoluti all’amministratore solo i poteri espressamente indicati nel decreto, mentre i residenti sono attribuiti al soggetto tutelato.
Rispetto ai grandi patrimoni potrebbe, dunque, essere complesso elencare tutti gli atti e le competenze dell’amministrazione di sostegno. Tramite, invece, interdizione e incapacità, l’intera gestione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazioni sono attribuiti al tutore.
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Amministratore di sostegno e conto corrente bancario
Passiamo ora ad esaminare quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno rispetto al conto corrente bancario del soggetto incapace. Come dicevamo nei paragrafi precedenti, l’amministratore di sostegno ha i poteri espressamente previsti dal decreto che viene emesso dal giudice.
Se nel decreto non è prevista la possibilità di aprire un conto corrente, l’amministratore non può porre in essere questo atto per conto dell’assistito. Tuttavia, egli potrebbe presentare un’istanza a un giudice tutelare, con la richiesta di ottenere l’autorizzazione all’apertura e alla gestione del conto corrente.
Una volta che sarà presentata l’autorizzazione del magistrato, l’amministratore può provvedere all’apertura del conto vincolato intestato all’amministrato e collegato all’amministratore.
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Nel provvedimento, il giudice deve indicare i limiti entro cui l’amministratore può operare. Se non sono previsti deve essere proposta una seconda istanza, affinché il giudice specifichi:
- l’importo massimo prelevabile;
- la modalità di prelevamento.
Il fatto che sia vincolato significa che solo l’amministratore può effettuare le operazioni per conto della persona fragile. Egli opererà in forza del provvedimento del giudice, non in base a una delega. Dunque, non è necessario che sia emessa dall’assistito una dichiarazione la quale autorizzi alla dichiarazione.
L’amministratore di sostegno dovrà sottoscrivere la documentazione bancaria con la dicitura in qualità di Amministratore di Sostegno come da provvedimento del Tribunale di …… di data …… NRG n...
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Regole di gestione delle spese e conto corrente
L’amministratore di sostegno, una volta autorizzato, deve provvedere ad effettuare i pagamenti mediante conto corrente intestato al beneficiario e non con i contanti. In tal modo, si rende tracciabile ogni pagamento, rendendolo giustificabile nel momento in cui si procede al rendiconto, cioè quando l’amministratore deve procedere a fare la relazione sul suo operato.
Si precisa che tutti i rapporti bancari, sia il conto corrente che i depositi e i titoli, devono essere intestati esclusivamente al beneficiario. Eventuali rapporti cointestati dovranno essere chiusi con ripartizione delle somme. Ogni investimento deve poi essere autorizzato dal giudice tutelare: non può essere posto in essere in completa autonomia, nonostante sia conferito il potere.
Si rammenta poi che l’amministratore di sostegno non deve anticipare le somme dovute al beneficiario, soprattutto quando lo stesso beneficiario ha a disposizione risorse economiche proprie. Si impone all’amministratore di garantire che ogni rapporto di dipendenza, anche per i collaboratori familiari, sia regolato da apposito contratto a norma di legge, eventualmente ricorrendo anche a figure di supporto, come i patronati.
Alcune condotte sono severamente vietate all’amministratore di sostegno, come per esempio:
- appropriarsi, anche solo temporaneamente, di denaro del beneficiario;
- prelevare somme dal conto corrente bancario del beneficiario per riconoscere a se stesso rimborsi spesa. Eventuali rimborsi delle somme dovute sono anticipati solo nell’interesse del beneficiario e su autorizzazione del giudice tutelare, allegando anche i documenti che comprovano le spese effettuate.
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Amministratore di sostegno e online banking
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno abbia avuto l’autorizzazione da parte del giudice ad aprire il conto corrente, a porre in essere prelievi e ogni altra operazione, comunque potrebbero sorgere dei problemi. Infatti, le banche possono creare delle difficoltà quando si tratta di gestire l’online banking, cioè l’app sullo smartphone o il sito attraverso i quali gestire il conto corrente online.
Molto spesso, infatti, nell’ipotesi di home banking, le banche hanno rifiutato la gestione da parte dell’amministratore: ciò ha comportato anche una serie di interventi del giudice tutelare per dare autorizzazioni apposite. La questione è persino approdata in Cassazione, dopo che un giudice tutelare ha rifiutato di dare apposita autorizzazione a operare tramite online banking, sostenendo che fosse più che sufficiente l’autorizzazione all’apertura del conto corrente e alle relative operazioni.
La Cassazione, intervenuta sul punto, ha sostanzialmente avallato quanto sostenuto dal giudice di prima istanza. La Corte ha evidenziato che il sistema di online banking è del tutto equivalente all’accesso allo sportello fisico presso la sede dell’istituto bancario.
La Suprema Corte ha quindi concluso che le ragioni alla base dei numerosi rifiuti da parte delle banche erano del tutto infondate. Anche l’amministratore di sostegno, dunque, può scaricare l’app collegata al conto corrente sul proprio smartphone per gestire il conto corrente dell’assistito.
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Amministratore di sostegno e conto corrente – Domande frequenti
L’amministratore di sostegno può aprire il conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario, previa istanza al giudice tutelare, che specifica poteri e competenze al riguardo.
L’amministratore di sostegno non deve fare istanza apposita al giudice tutelare per la gestione dell’online banking, è sufficiente l’autorizzazione generica all’apertura e alla gestione del conto corrente.
L’amministratore di sostegno non può mai prelevare per provvedere a propri rimborsi spese. I rimborsi spese anticipati devono essere autorizzati dal giudice tutelare, nell’interesse dell’assistito.
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