Favoreggiamento personale: quando si configura il reato, esempio e cause di non punibilità
Quali sono le condizioni nelle quali si configura il reato di favoreggiamento personale, tra pena, assoluzione e cause di non punibilità, e la differenza con il favoreggiamento reale.
- Il reato di favoreggiamento personale sanziona la condotta di chi aiuta altri ad eludere le indagini della polizia.
- L’ordinamento conosce una seconda fattispecie di favoreggiamento, ovvero il favoreggiamento reale.
- Talvolta, la parola favoreggiamento è utilizzata anche con il significato di sfruttamento, come nel caso del favoreggiamento della prostituzione.
Con il termine favoreggiamento si identificano due reati: il favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 c.p., e il favoreggiamento reale, di cui all’art. 379 c.p. Le due norme prevedono il reato di chi aiuta altri a eludere indagini.
Nel caso del favoreggiamento reale, tale aiuto è reso occultando il prodotto profitto o prezzo del reato, mentre con riferimento al favoreggiamento personale, l’aiuto, in genere, si sostanzia in false dichiarazioni rese alle autorità.
Nell’ordinamento, tuttavia, la parola favoreggiamento è impiegata in più occasioni. A tal proposito, richiamiamo il favoreggiamento della prostituzione o dell’immigrazione clandestina. D’altra parte, si osserva che questi due reati citati siano ben distinti dalle fattispecie di cui all’art. 378 c.p.
Nel seguente articolo, descriveremo la fattispecie di favoreggiamento personale, indicandoti gli elementi essenziali del reato. Provvederemo, poi, a delineare la distinzione con i reati di favoreggiamento della prostituzione e dell’immigrazione clandestina.
- Che cos’è il favoreggiamento?
- In cosa consiste la condotta di favoreggiamento?
- Caratteristiche del reato
- Che differenza c’è con il favoreggiamento reale?
- Che differenza c’è con il favoreggiamento della prosituzione?
- Favoreggiamento personale: pena e prescrizione
- Chi è l’autore del reato di favoreggiamento personale?
- Favoreggiamento personale: cause di non punibilità
- Favoreggiamento e concorso di persone: quali sono le differenze?
Che cos’è il favoreggiamento?
Il reato di favoreggiamento personale è disciplinato all’art. 378 c.c., norma la quale prevede che:
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il favoreggiatore è taluno che vuole aiutare altro reo ad eludere le investigazioni. Ciò implica che il favoreggiamento sia un reato che ne presuppone un altro.
Come è evidente, la norma presuppone che vi sia uno specifico intento, ossia quello di agevolare un reo. Il favoreggiatore agisce al fine di sottrarre il favoreggiato al rischio di essere arrestato per un reato.
La norma richiede appositamente che il reato presupposto sia un delitto per cui sia comminata la pena della reclusione o dell’ergastolo.
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In cosa consiste la condotta di favoreggiamento?
Con favoreggiamento si intende qualsiasi condotta che possa aiutare qualcuno a sottrarsi alle indagini. La norma non specifica la condotta che costituisce reato, ma prevede alcuni vincoli, ovvero:
- che non costituisca una condotta costituente concorso di persone nel medesimo reato presupposto;
- l’intenzione di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria.
Ciò detto, è però opportuno evidenziare che, di norma, la condotta di favoreggiamento si sostanzi in dichiarazioni false rese dal favoreggiatore a polizia e carabinieri.
Di recente, è stato posto all’attenzione della Corte di Cassazione uno specifico caso (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1176 del 6 dicembre 2021):
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Caratteristiche del reato
Il reato di favoreggiamento personale è un reato a forma libera, che si può commettere anche con delle condotte di tipo omissivo, sulla base di quanto ritenuto dalla dottrina maggioritaria.
Tuttavia, si ritiene anche che la reticenza o il rifiuto a fornire notizie utili alle indagini non possa essere considerato un reato in quanto non esiste alcun obbligo giuridico per il quale un cittadino che è venuta a conoscenza di un reato si attivi affinché venga scoperto chi lo ha commesso.
Il bene giuridico tutelato è il regolare svolgimento del processo penale nel momento in cui avvengono le investigazioni e le ricerche. Si tratta inoltre di:
- un reato comune, che può essere commesso da chiunque:
- un reato di pericolo, che lede il buon andamento della Giustizia.
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Che differenza c’è con il favoreggiamento reale?
Il favoreggiamento personale si distingue dal favoreggiamento reale, previsto all’art. 379 c.p. La norma prevede che:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione
Anche tale fattispecie presuppone che sia stato realizzato, a monte, un reato presupposto. In pratica, è un reato a forma libera, difficilmente realizzabile tramite omissione. Condivide i presupposti del reato di favoreggiamento personale, ma ha per oggetto la garanzia del profitto criminoso.
La differenza principale rispetto alla fattispecie dell’art. 378 c.p. è che l’oggetto dell’azione illecita è un bene (il prodotto, profitto o prezzo). Con ciò si intende che l’autore del reato di favoreggiamento reale, di norma, pone in essere una condotta volta ad occultare un bene allo scopo di sottrarre taluno al rischio di indagini. Sia in caso di favoreggiamento reale sia personale, dunque, l’intento dell’agente è quello di aiutare l’autore del reato presupposto.
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Che differenza c’è con il favoreggiamento della prosituzione?
Il favoreggiamento della prostituzione è una fattispecie diversa dal favoreggiamento personale. Questo reato sanziona la condotta di chi agevola l’attività di prostituzione, in qualche modo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione.
Come è evidente, il reato di favoreggiamento della prostituzione è cosa ben diversa dal favoreggiamento personale. La fattispecie non presuppone che l’agente agisca al fine di aiutare taluno ad eludere le indagini. Al contrario, la condotta è proprio finalizzata a porre in essere un’attività, la prostituzione, che di per se non costituisce reato.
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Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Il termine favoreggiamento ricorre anche con riferimento al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Come con riferimento al favoreggiamento della prostituzione, anche in questo caso, il fatto illecito si sostanzia nella condotta di chi agevola taluno a compiere un’attività, in questo caso, illecita.
Il favoreggiatore è colui che aiuta gli immigrati ad entrare illegalmente nel nostro Paese. Anche in tal caso, la fattispecie incriminatrice non prevede l’intenzione dell’agente di aiutare taluno ad eludere le indagini dell’autorità giudiziaria.
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Favoreggiamento personale: pena e prescrizione
Il regime sanzionatorio del reato di favoreggiamento personale è senza dubbio molto articolato. La pena base prevista dal Codice Penale è la reclusione sino a quattro anni (in base a circostanze e tipologie delittuose). Se il delitto commesso dalla persona “aiutata” rientra nell’art. 416 bis (“Associazione di tipo mafioso”), viene applicata la reclusione per non meno di due anni.
In considerazione della pena in questione, il reato si prescrive in sei anni. Ricordiamo, a tal proposito, che il termine di prescrizione equivale alla pena massima prevista per il reato, se superiore a sei anni. Quando, invece, la pena è inferiore a sei anni, allora, il termine di prescrizione corrisponde a 6 anni per i delitti e a 4 per le contravvenzioni.
Il codice poi attenua la pena in alcuni casi, in specie ove il reato presupposto compiuto dal soggetto aiutato sia una contravvenzione: in tal caso il favoreggiatore può andare incontro ad una multa sino a 516 euro.
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Chi è l’autore del reato di favoreggiamento personale?
L’autore del reato di favoreggiamento personale non può mai essere anche autore del reato presupposto. Tale conclusione sembra ben evidenziata dal dispositivo dell’art. 378 c.p., oltre che dell’art. 379 c.p.
D’altra parte, questa affermazione è ritenuta espressione di un principio cardine del diritto penale, ossia quello per cui nessuno può essere chiamato a rendere dichiarazioni contro di sé. Da ciò si desume che l’autore di un reato possa porre in essere le condotte che lo mettano al riparo dalle conseguenze del reato stesso.
Si conclude che l’autofavoreggiamento non sia punito, come conseguenza del principio secondo cui nessuno è tenuto a rendere dichiarazione contro di sé, ad autoincriminarsi o a collaborare alle indagini.
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Cos’è l’autofavoreggiamento mediato?
L’autofavoreggiamento può essere anche mediato. Con ciò si intende che anche colui che aiuta taluno, con l’intento di sottrarre se stesso alle indagini, non sia punito per favoreggiamento. Per esempio, se ho aiutato Tizio a realizzare un furto, posso celare che lo stesso sia stato autore del reato. In tal modo, eludo le indagini che potrebbero condurre all’accertamento della mia colpevolezza.
Non è autofavoreggiamento mediato quando induco altri ad aiutarmi. Chi comunque è indotto, anche con errore, ad aiutarmi risponde, in ogni caso, di favoreggiamento. L’autore del reato presupposto, in ogni caso, non è punibile per concorso in favoreggiamento.
In sintesi, se io convinco un amico a rendere dichiarazioni che aiutano a sottrarmi alle indagini, quello è autofavoreggiamento mediante autore mediato, nel senso che lui è mezzo del mio autofavoreggiamento. Ne consegue che io non sono punibile, mentre lui può essere accusato di favoreggiamento.
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Favoreggiamento personale: cause di non punibilità
Le cause di non punibilità per il reato di favoreggiamento personale sono previste dall’articolo 384 del Codice penale, nel quale viene stabilito che:
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
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Favoreggiamento e concorso di persone: quali sono le differenze?
Il favoreggiamento personale può interferire con l’istituto del concorso di persone. La medesima condotta di rendere dichiarazioni false può essere sia concorso di persone che favoreggiamento. Per quale ragione?
Perché le condotte consistenti nelle dichiarazioni false possono essere volte:
- sia a eludere le indagini;
- sia a realizzare il reato in concorso di persone, quindi, consistere in un contributo causale che possa consentire di realizzare il fatto illecito.
Ci dobbiamo, allora, chiedere: quando si configura il reato di favoreggiamento? Quando è concorso di persone? Il reato di favoreggiamento non può configurarsi prima del perfezionamento. Con ciò si intende quel momento in cui tutti gli elementi essenziali della fattispecie incriminatrice sono realizzati. Il concorso, invece, può essere realizzato entro i limiti temporali della consumazione, ossia il momento in cui la condotta dell’agente realizzi la massima offesa possibile.
Elemento soggettivo
Questo, però, significa che c’è uno spazio temporale in cui favoreggiamento e concorso possono entrambi configurarsi. Ciò accade tra il perfezionamento e la consumazione del reato.
Ciò pone problemi ove la condotta di concorso si sovrapponga a quella di favoreggiamento. Per esempio, colui che nasconde sostanze stupefacenti per lo spacciatore, può integra il reato di favoreggiamento? Oppure aiutare taluno a sottrarsi alle indagini, può anche contribuire eziologicamente all’integrazione del reato?
La giurisprudenza ha osservato che la principale differenza consiste nell’atteggiamento psicologico:
- se l’agente vuole solo aiutare l’altro autore del reato, allora realizza un fatto costituente reato di favoreggiamento;
- se l’agente ha consapevolezza e volontà di collaborare con altri a integrare il reato, allora, in tal caso si configura il concorso di persone.
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Favoreggiamento personale – Domande frequenti
Il reato di favoreggiamento personale si configura solo nel caso in cui si presentino determinate condizioni: clicca per conoscere quali siano.
Commette favoreggiamento personale colui che mente oppure omette di dire quello che sa su un fatto criminoso al fine di sostenere chi lo ha commesso.
Commette favoreggiamento personale chiunque ometta di dire alle Forze dell’Ordine ciò che sa su un crimine, quindi qualora fosse persona informata sui fatti.
Il reato di favoreggiamento personale è punito con la reclusione sino a quattro anni.
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