Cos’è la segnalazione di operazione sospetta
Cosa si intende per segnalazione di operazione sospetta, quali soggetti sono tenuti a comunicarla e cosa si rischia nei casi di omessa segnalazione o qualora si violi il divieto per il cliente di esserne messo al corrente.
La segnalazione di operazione sospetta rientra nella lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa.
Costituisce, dunque, una forma di segnalazione antiriciclaggio, che è stata introdotta in Italia dall’articolo 35 del Dlgs n. 231/2007.
Chi sono i soggetti che hanno l’obbligo di comunicare all’Uif, Unità di Informazione Finanziaria, tutte quelle operazioni che potrebbero costituire un illecito?
In che periodo deve essere effettuata e in quanti livelli è diviso il processo di segnalazione? Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.
Esempio di segnalazione di operazione sospetta
La segnalazione di operazione sospetta non è altro che una comunicazione obbligatoria all’Uif della Banca d’Italia sui movimenti di denaro e gli investimenti che potrebbero far scaturire il dubbio di una destinazione illecita.
I motivi per i quali viene inoltrata la segnalazione devono essere ben precisi. Potrebbe quindi trattarsi di casi in cui si verifica:
- il riciclaggio di denaro;
- il finanziamento di terroristi;
- attività illegali, quali il traffico di stupefacenti o un sequestro di persona.
Esistono poi motivazioni speciali, quali:
- quelle riguardanti gli enti di credito e finanziari, relativa alla normativa europea su Iran e Corea del Nord (ai sensi dei Regolamenti Ue n. 267/2012 e n. 1509/2007);
- quelle relativi al finanziamento di programmi miranti alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (con riferimento al Provv. della Banca d’Italia nel 27 maggio 2009).
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Come si formano i sospetti
Dubitare sulle operazioni bancarie e finanziarie che vengono svolte da un determinato soggetto dipende molto dalla sua capacità economica e dall’operazione che viene poi realizzata.
Per esempio, nel caso di individui che non abbiano un reddito particolarmente elevato, è ragionevole iniziare a porsi delle domande nel momento in cui iniziano, dal nulla, a investire somme di denaro molto ingenti, delle quali non si conosce la provenienza.
Tra i comportamenti anomali che si possono trasmettere all’Uif, ci sono anche:
- prelievi frequenti e troppo ravvicinati di contanti da carte di pagamento, che vengono invece utilizzati poco (o niente) per gli acquisti;
- la creazione di un trust che in apparenza ha uno scopo filantropico, ma che in realtà viene utilizzato per il riciclaggio di denaro;
- l’usura;
- l’evasione e le frodi fiscali;
- le truffe legate all’utilizzo delle macchinette destinate al gioco presenti negli esercizi pubblici.
Chi è tenuto a inoltrare una segnalazione di operazione sospetta
Gli utenti che sono tenuti a comunicare all’Uif un’operazione sospetta da parte di un cliente (il quale non dovrà, ovviamente essere messo al corrente della segnalazione che dovrà mantenersi segreta), sono stati specificati dall’articolo 1 del Dlgs. n. 90 del 2017.
Nell’articolo sono state identificate 5 categorie di soggetti, ovvero:
- gli intermediari bancari e finanziari;
- gli altri operatori finanziari;
- i professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- i prestatori di servizi di gioco.
La comunicazione è obbligatoria anche per la Pubblica Amministrazione e per le società che si occupano di:
- gestione accentrata di strumenti finanziari;
- gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- gestione di strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e fondi interbancari;
- gestione di servizi di liquidazione di operazioni su strumenti finanziari;
- gestione in generale.
Elenco soggetti con obbligo di comunicazione
Nella tabella che segue sono stati riportati tutti i soggetti appartenenti alle 5 categorie che hanno l’obbligo di segnalare le operazioni sospette all’Uif.
Intermediari bancari e finanziari | Altri operatori finanziari | Professionisti | Altri operatori non finanziari | Prestatori di servizi di gioco |
banche; Poste Italiane; istituti di pagamento; istituti di moneta elettronica; società di gestione del risparmio; società di intermediazione mobiliare; società di investimento a capitale variabile, fisso, mobiliare o immobiliare; intermediari finanziari abilitati; Cassa depositi e prestiti; agenti di cambio; compagnie assicurative e loro intermediari del ramo vita; confidi; soggetti che erogano micro-crediti; soggetti abilitati alla cartolarizzazione di crediti; società di consulenza finanziaria o singoli consulenti | le fiduciarie non iscritte all’albo degli intermediari finanziari; gli agenti in attività finanziaria; i mediatori del credito; i professionisti abituali del cambio valuta | ragionieri, commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo; i consulenti del lavoro iscritti all’Albo; periti, consulenti ed altri professionisti che svolgono attività di contabilità e tributi; avvocati; notai; associazioni di categoria di imprenditori e commercianti che lavorano su contabilità e tributi; Caf e patronati | prestatori di servizi riguardanti trust o società; commercianti di cose antiche; soggetti che lavorano per case d’aste o gallerie d’arte; i compro oro; mediatori immobiliari e civili; soggetti che custodiscono o trasportano denaro contante, titoli o valori anche a mezzo di guardie giurate private; mediatori civili; chi esercita il recupero crediti per conto terzi; chi si occupa della conversione di valute virtuali | chi offre attraverso Internet o altre reti di telecomunicazioni giochi con vincite in denaro su concessione statale; chi offre dei giochi con vincite in denaro su concessione statale attraverso apparecchiature fisiche installate da esercenti; chi gestisce una casa da gioco |
In che periodo deve essere effettuata
Nell’ipotesi in cui si dovesse avere il sospetto circa la liceità di un’operazione bancaria o finanziaria sarà necessario inviare la segnalazione prima ancora di portare a termine l’operazione in questione.
In particolare, dovranno essere comunicati non solo i dati e la descrizione dell’operazione, ma quali sono stati gli elementi che hanno portato a maturare dei sospetti. Il segnalante avrà anche l’obbligo di fornire tutti gli eventuali chiarimenti che saranno richiesti dall’Uif.
Per inoltrare la segnalazione di operazione sospetta, si dovrà andare sul sito infostat-uif.bancaditalia.it. Prima ancora sarà necessario essersi iscritti all’anagrafe dei segnalanti Uif che è presente sul portale.
La registrazione comporta una richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni tramite la compilazione e l’invio di un modulo di adesione via PEC. Tale autorizzazione si riceverà, dopo qualche giorno, direttamente tramite email.
Chiarimenti
Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà possibile fare la segnalazione tramite il data entry disponibile sul sito di Uif la quale, costituendo un obbligo da aprte dei soggetti indicati nelle righe precedenti, non rappresenta mai una violazione della privacy.
I casi nei quali non si è obbligati a segnalare un’operazione sospetta sono quelli in cui si è stati informati da fonti esterne o, per esempio, è stata resa nota una situazione di riciclaggio di denaro commessa da un proprio cliente nel corso di una procedura giudiziaria.
Quali sono le sanzioni previste
Cosa si rischia nel caso di tardiva o di omessa segnalazione di operazione sospetta? Intanto, la violazione del divieto di informare il cliente o altre persone in merito alla segnalazione viene punita con:
- l’arresto da 6 mesi a 1 anno;
- l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
L’omessa segnalazione comporta una sanzione amministrativa di 3.000 euro, mentre nel caso di violazione più gravi, ripetute o sistematiche, è prevista:
- l’interdizione da un minimo di 2 mesi a un massimo di 5 anni;
- sanzioni amministrative che partono da 30.000 euro, ma possono toccare la cifra massima di 300.000 euro.
Segnalazione di operazione sospetta – Domande frequenti
Ci sono delle situazioni in cui potrebbe sorgere il sospetto che un cliente stia commettendo delle operazioni illecite: ecco quali sono le più comuni.
Le operazioni sospette sono quelle nelle quali il denaro non viene utilizzato in modo lecito: ecco quando devono essere segnalate.
L’omessa segnalazione di un’operazione sospetta viene punita con una sanzione di tipo amministrativo: scopri a quanto ammonta.
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