Reato di truffa: pena prevista nel codice penale, prescrizione e procedibilità
Quando si configura il reato di truffa? Quando non è truffa e cosa cambia, a livello di pena, prescrizione e procedibilità, tra la truffa semplice e la truffa aggravata.
- Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 del Codice penale.
- Viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
- Si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, ma qualora si tratti di truffa aggravata diventa perseguibile d’ufficio.
La truffa è un’azione che si basa sul raggirare o ingannare un’altra persona facendogli credere qualcosa di falso, al fine di ottenere dei benefici ingiusti: si tratta di un reato disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale.
Vediamo di seguito qual è il contenuto della legge, come viene punito, qual è la procedibilità prevista e la differenza esistente rispetto al reato di frode informatica.
Reato di truffa: art. 640 Codice Penale
La truffa è un delitto contro il patrimonio punito dall’articolo 640 del Codice Penale, nel quale la vittima viene indotta in errore tramite raggiri e artifici dai quali consegue un profitto ingiusto per la persona che la realizza.
Nel c.p. è previsto che Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
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Reato di truffa aggravata
La truffa si definisce aggravata, e prevede la penadella reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro, se il fatto è commesso:
- a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
- in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5.
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Reato di truffa: procedibilità
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, 1° comma, n. 7″. Questo significa che potrà presentare querela alle autorità solamente la persona che è stata vittima della truffa.
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Truffa aggravata e procedibilità
Come si evince da quanto contenuto nell’articolo 640 c.p., la truffa aggravata è quella commessa nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico, oppure al fine di far esonerare qualcuno dal servizio militare, o quando si provoca in un soggetto terzo il timore di un pericolo che non esiste o qualora si convinca la vittima a dover eseguire un ordine impartito dall’autorità.
Oltre alla pena differente, che nel caso della truffa aggravata corrisponde alla reclusione da 1 a 5 anni e a una multa da 309 euro a 1.549 euro, quello che cambia è la procedibilità:
- il reato di truffa è infatti procedibile a querela della persona offesa;
- il reato di truffa aggravata, invece, è procedibile d’ufficio.
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Elementi costitutivi del reato di truffa
La truffa si contraddistingue per la presenza di alcuni elementi che la definiscono in modo univoco e in presenza dei quali si configura il reato.
In particolare, si tratta:
- dell’artificio, che permette di far apparire come vera una situazione che in realtà non esiste, o del raggiro, ovvero di quando si afferma il falso e si riesce a convincere un altro della verità delle proprie affermazioni;
- dell’induzione in errore di un soggetto terzo al fine di conseguire un ingiusto profitto patrimoniale;
- del danno procurato a un’altra persona e del profitto da parte del truffatore. Mentre il danno è sempre di natura patrimoniale, il profitto può essere di tipo patrimoniale, morale o anche affettivo.
L’elemento soggettivo della truffa è il dolo generico, che può essere diretto o indiretto: chi porta avanti una truffa a danno di un’altra persona lo fa in modo consapevole, con la volontà di utilizzare raggiri o artifici per indurre l’altro in errore, provocargli un danno e ottenere un profitto ingiusto.
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Prescrizione reato di truffa
Sia nel caso che si tratti di truffa semplice, sia del reato di truffa aggravata, il termine di prescrizione è pari a 6 anni.
Competenza territoriale reato di truffa
La competenza per territorio deriva dal luogo in cui il reato è stato consumato. Nel caso delle truffa online, quindi, è determinata dal luogo in cui il reo ha conseguito il profitto derivante dalla sua condotta truffaldina.
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Reato di truffa ai danni dello Stato
La truffa è un reato che può essere realizzato con modalità differenti e ai danni di soggetti di diverso genere: per esempio, una truffa commessa per mezzo di un contratto prende il nome di truffa contrattuale.
Una particolare tipologia di truffa è quella realizzata ai danni dello Stato. Ne sono esempi la produzione di certificati di laurea falsi con i quali si consegue una determinata abilitazione e si inizia a svolgere una certa professione, oppure un raggiro verso l’INPS al fine di ottenere l’indennità di disoccupazione.
La truffa ai danni delle casse dello Stato rientra nelle ipotesi di truffa aggravata elencate nell’articolo 640 c.p. e può prevedere anche la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, in base a quanto stabilito dall’articolo 640-quater c.p., o eventualmente di quelli che appartengono al reo.
Bisogna prestare attenzione a non confondere questa tipologia di truffa con la “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, disciplinata dall’articolo 640-bis c.p., il quale stabilisce che:
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
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Differenza tra truffa e frode informatica
La truffa viene spesso confusa con il reato di frode informatica, disciplinato dall’articolo 640 ter del Codice Penale, nel quale si legge che: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena aumenta:
- da uno a cinque anni e la multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da due a sei anni e la multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Anche questa fattispecie è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti. Per avere maggiori approfondimenti sul tema, leggi anche: “Come difendersi dalla frode informatica”.
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Reato di truffa – Domande frequenti
La truffa è un reato disciplinato dall’art. 640 c.p. per il quale sono previste pene differenti a seconda che si tratti di truffa semplice o aggravata: scopri di più nella nostra guida.
Il reato di truffa è perseguibile d’ufficio nell’ipotesi di truffa aggravata.
Il termine di prescrizione del reato di truffa è di 6 anni.
La truffa semplice è un reato che può essere indagato solo se la persona che ha subito il raggiro si rivolge alle Autorità presentando una querela di parte.
Quando una persona è indagata per truffa, le indagini che precedono il processo possono avere una durata pari a 1 anno, che si estende a 1 anno e 6 mesi nei casi di maggiore gravità.
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