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Abrogazione del millantato credito e riformulazione del traffico di influenze illecite: che rapporto c’è tra i due reati?

L'abrogazione del reato di millantato credito, avvenuta con la "Legge Spazzacorrotti" (L. 3/2019), ha eliminato la punibilità di chi vanta falsi rapporti con pubblici ufficiali per farsi dare denaro. La condotta è ora inquadrata nel reato di traffico di influenze illecite, sebbene la giurisprudenza non riconosca tale continuità normativa.

Rapporto tra millantato credito e traffico di influenze illecite
  • La legge Spazzacorrotti ha abolito il reato di millantato credito riassorbendolo in quello di traffico di influenze illecite.
  • La giurisprudenza nega la continuità normativa tra le due fattispecie delittuose per diverse ragioni, riconoscendo il vecchio reato più affine alla truffa.
  • Il novellato traffico di influenze illecite è punito con la reclusione ed è procedibile d’ufficio.

Il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) è stato abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Spazzacorrotti”). La condotta, consistente nel farsi dare denaro millantando influenza presso un pubblico ufficiale, è stata in parte assorbita nel nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), mentre, in casi di inesistenza del pubblico ufficiale, il vecchio illecito viene, invece, ricondotto alla fattispecie di truffa (640 c.p.).

La Cassazione ha fortemente dibattuto sulla continuità normativa tra l’abrogato millantato credito e il novellato reato di traffico di influenze illecite, evidenziando che le due fattispecie proteggono interessi diversi e richiedono condotte strutturalmente differenti.

Le righe che seguono mirano ad analizzare i rapporti che intercorrono tra le due fattispecie di reato e i motivi per i quali la giurisprudenza non riconosce la piena continuità normativa fra i due illeciti.

La vecchia disciplina del millantato credito

Prima dell’intervento della legge Spazzacorrotti, il vecchio reato di millantato credito consisteva nel farsi dare o promettere denaro/utilità vantando una falsa o esagerata influenza presso un pubblico ufficiale. Il soggetto attivo (il cosiddetto millantatore) ingannava la vittima promettendo di corrompere un funzionario per ottenere favori, intascando il denaro per sé.

La condotta era spesso fraudolenta, basata sul pretesto e sull’inganno della vittima che credeva di ottenere un vantaggio illecito.

L’interesse protetto dall’abrogata norma era il prestigio e l’esteriore credibilità della pubblica amministrazione, cosicché il funzionario pubblico potesse apparire disposto a favorire interessi privati in violazione dei principi di imparzialità e correttezza.

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Cos’è il reato di traffico di influenze illecite

Come detto, con la Legge n. 3 del 2019, il delitto di millantato credito è stato abrogato e le condotte sono confluite nel reato di traffico di influenze illecite, includendo ora anche il vanto di relazioni meramente asserite.

Il traffico di influenze illecite, disciplinato dall’art. 346-bis c.p., punisce chi si fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali per sé o per altri, sfruttando relazioni esistenti e reali con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di influenzarne l’azione per ottenere un vantaggio illecito.

Il reato è stato introdotto nel 2012 allo scopo di colpire le attività prodromiche che potrebbero sfociare in veri e propri episodi di corruzione, punendo la mediazione illecita prima ancora che il pubblico ufficiale sia effettivamente corrotto.

La Riforma Nordio ha riscritto in maniera significativa il reato in questione eliminando la punibilità per chi vanta relazioni inesistenti, condotta che in passato rientrava nel millantato credito. La riforma chiarisce anche che non costituiscono reato le attività di interessamento politico o amministrativo se fatte senza passaggi di denaro o promesse illecite. La mediazione deve essere finalizzata a remunerare il pubblico ufficiale o a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che costituisca reato.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio, il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Quanto all’elemento soggettivo, dopo la riforma Nordio è richiesto il dolo intenzionale relativamente all’utilizzo delle relazioni e il dolo specifico per la destinazione della remunerazione.

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Traffico di influenze illecite: esempio, pene e procedibilità

Si ha traffico di influenze illecite, per esempio, quando un imprenditore paga un consulente che vanta strette conoscenze personali con i componenti di una commissione di gara. Il pagamento non è volto a corrompere direttamente i commissari, bensì ad assicurare che il consulente interceda presso di loro per indirizzare la decisione a favore dell’imprenditore.

Il novellato traffico di influenze illecite è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno e 6 mesi a un massimo di 4 anni e 6 mesi. La pena si applica sia a chi riceve o si fa promettere il denaro/utilità (il cosiddetto mediatore), sia a chi dà o promette il denaro/utilità (il committente), ed è aumentata se il soggetto che si vuole influenzare riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in ambiti giudiziari.

Il reato in questione è procedibile d’ufficio, nel senso che l’autorità giudiziaria lo persegue autonomamente, senza necessità di querela o denuncia da parte della vittima.

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C’è una continuità tra millantato credito, traffico di influenze illecite e truffa?

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, tuttavia, escluso la continuità normativa tra reato di millantato credito e reato di influenze illecite. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il legislatore non volesse trasferire il millantato credito all’interno della nuova fattispecie, ma eliminarlo, rendendo non più punibili (o punibili diversamente) le condotte basate sul semplice mendacio.

Nel reato di traffico di influenze illecite, riformato dalla legge Spazzacorrotti, inoltre, manca il riferimento al “pretesto” (falso vanto di rapporti) tipico del millantato credito, richiedendo, invece, un’effettiva influenza.

La condotta di millantare crediti inesistenti è considerata dai giudici di legittimità strutturalmente diversa dallo sfruttare o millantare relazioni esistenti ai fini della continuità tra le norme. Per la giurisprudenza, per fatti precedenti alla riforma, il millantato credito poteva concorrere con la truffa, in quanto chi ottiene denaro promettendo l’interessamento di un pubblico ufficiale inesistente o che in realtà non interverrà, commette appunto il reato di cui all’art. 640 c.p.

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