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Adozione di un maggiorenne: è possibile?

Come si adotta un maggiorenne? Quali sono i requisiti? Come funziona? Nel seguente articolo, ti spieghiamo cosa c'è da sapere sull'adozione del maggiorenne.

qual è il procedimento di adozione di un maggiorenne?
  • L’adozione di un maggiorenne è un istituto espressamente contemplato dal codice civile, laddove ricorrano alcune specifiche condizioni.
  • L’adozione di un maggiorenne presuppone il consenso di tutte le parti coinvolte, anche dei genitori biologici dell’adottato.
  • In genere, si ritiene che sia un istituto che trova giustificazione nell’esigenza di garantire un successibile all’adottante.

L’adozione di una persona maggiorenne è un istituto codicistico che ha radici anche nel contesto storico in cui il codice è stato introdotto. Quest’ultimo risale all’epoca fascista, dunque, molte delle norme risentono di una specifica impostazione.

Soprattutto per quanto riguarda tutto ciò concerne la famiglia, il codice si fonda sull’assunto che tale figura abbia un ruolo economico, prima che personale ed individuale. Secondo l’originaria impostazione codicistica, la famiglia è intesta infatti come nucleo economico su cui si fonda la società e l’economia nazionale, in quanto tale deve essere tutelata.

Anche la disciplina dell’istituto dell’adozione dei maggiorenni risente di questa prospettiva: lo scopo della disciplina è quello di garantire a chi non ha eredi un successibile, di modo che il proprio patrimonio non vada perduto. Nel seguente articolo, approfondiremo proprio come funziona l’adozione del maggiorenne, indicando gli aspetti maggiormente rilevanti.

Adozione del maggiorenne: codice civile

La legge consente l’adozione anche delle persone che abbiamo già compiuto la maggiore età. Per l’adozione di un minore sono previsti in genere dei tempi molto lunghi e, a volte, anche dei costi molto onerosi. Molto spesso, inoltre, a causa delle stringenti condizioni previste dalla legge per l’adozione del minore, l’adozione diventa un vero calvario.

Chi desidera lasciare degli eredi dopo la propria morte ma non ha dei figli, può invece ricorrere all’adozione del maggiorenne, che richiede costi e tempi minori, oltre ad una procedura rapida e snella. Chiunque può adottare più persone maggiorenni, anche con atti successivi, sempre a condizione che siano presenti tutti i requisiti legati all’età delle parti e al consenso degli altri familiari, che esamineremo in seguito.

Il maggiorenne, però, non può essere figlio adottivo di più di una persona, e può quindi essere adottato solo da un singolo individuo che decide di adottarlo. Può anche essere adottato da due persone, ma solo a condizione che questi siano legalmente sposati. Infatti, la legge prescrive che il maggiorenne non può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie (art. 294 c.c.).

Anche il tutore può adottare la persona della quale ha avuto la tutela. Il tutore è la persona che si è occupata, tra le altre cose, anche dell’amministrazione del patrimonio eventualmente appartenente al minore. Per questa ragione il tutore può adottare la persona della quale ha avuto la tutela solo dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art. 295 c.c.).

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Come adottare un maggiorenne
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Adozione maggiorenne: requisiti anagrafici

Per adottare un maggiorenne è necessario che ricorrano alcuni requisiti, che esamineremo di seguito, tra cui:

  1. differenza di età tra adottante e adottato
  2. età dell’adotattante

1) Differenza di età tra adottante e adottato

Il primo requisito posto dalla legge per ottenere l’adozione del maggiorenne è la differenza di età tra adottante ed adottato. L’adottante deve avere diciotto anni in più rispetto all’adottato.

Per esempio, se un uomo di 45 anni vuole adottare un maggiorenne, questi deve avere almeno 27 anni, cioè 18 in meno. Ma potrebbe anche adottare qualcuno ancora più piccolo, per esempio di 25 anni, purché maggiorenne. Il principio in base al quale l’età dell’adottante deve superare di almeno di diciotto anni l’età di colui o colei che si intende adottare è però derogabile.

In tema di adozione del maggiorenne, il giudice, nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost. e l’art. 8 della CEDU. Il giudice deve quindi considerare le circostanze del caso concreto, e può consentire una ragionevole riduzione del divario di età di 18 anni, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris” (Cass. civ. n. 7667/2020).

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2) Età dell’adottante

Chi intende adottare una persona di maggiore età deve avere una età superiore ai 36 anni. In realtà il codice stabilisce che chi vuole adottare un maggiorenne deve aver compiuto almeno 35 anni. Tuttavia, poiché l’adottato maggiorenne deve avere almeno diciotto anni in più dell’adottante, è chiaro che nella pratica l’adottante deve avere sempre almeno 36 anni. Solo in casi eccezionali il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni e sempre a patto che l’adottante abbia almeno diciotto anni in più rispetto all’adottato (291 c.c.).

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cos'è le come funziona l'adozione dei maggiorenni

Adozione di un maggiorenne: consenso degli altri familiari

Prima di dichiarare l’adozione, il tribunale deve acquisire il consenso di una serie di soggetti che sono in vario modo interessati dall’adozione. Per l’adozione del maggiorenne, si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (art. 296 c.c.).

L’adottando maggiorenne che si trova in stato di interdizione giudiziale può manifestare il proprio consenso tramite il suo rappresentante legale. Questo assenso non è un atto personalissimo, e non rientra nell’elenco degli atti espressamente vietati dal rappresentante legale; quindi, non ci sono ostacoli all’adozione del maggiorenne, anche se interdetto (Cass. civ. n. 3462/2022).

In origine il codice prevedeva anche che, per adottare un maggiorenne, l’adottante dovesse essere privo di discendenti legittimi. Oggi questa regola è stata parzialmente modificata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 557/1988. Adesso, l’art. 291 c.c. consente l’adozione anche alle persone che abbiano discendenti legittimi maggiorenni che prestino il loro consenso all’adozione.

Quando il tribunale acquisisce un dissenso da parte dei soggetti interessati, può comunque dichiarare l’adozione. Una volta acquisito parere contrario all’adozione, il giudice, se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione.

Il tribunale non può pronunciare l’adozione solo in presenza del parere contrario dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Allo stesso modo, il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

A questo proposito, leggi anche Responsabilità genitoriale: significato, codice civile, decadenza

Adozione di un maggiorenne con genitori

Devono prestare il consenso all’adozione del maggiorenne anche i genitori dell’adottando (297 c.c.). Ciò significa che anche una persona maggiorenne che possiede già dei genitori può essere adottata da qualcun altro. In questo caso, ovviamente, i genitori adottivi si sostituiscono a quelli naturali, quindi la legge prevede come necessario il consenso di questi ultimi.

Per effettuare l’adozione del maggiorenne è necessario anche il consenso del coniuge dell’adottante e dell’adottata, se coniugati. Quindi, per esempio, se una donna sposata di 60 anni vuole adottare un uomo sposato di 40 anni, il marito della donna adottante e la moglie dell’uomo adottando dovranno essere d’accordo (297 c.c.).

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Come si ottiene l’adozione di una persona maggiorenne

L’adozione del maggiorenne deve essere richiesta al tribunale nella cui circoscrizione risiede l’adottante. Il procedimento per ottenere l’adozione di un maggiorenne ha un costo. Bisogna pagare un contributo unificato di 98,00 euro e una marca da bollo di 27,00 euro.

Chi intende ottenere l’adozione di un maggiorenne dovrebbe farsi assistere da un avvocato, quindi dovrà sostenere anche il costo della parcella dell’avvocato, che varia moto in base al professionista a cui ci si affida. Tuttavia, sebbene fortemente consigliata, la presenza dell’avvocato non è obbligatoria.

Al procedimento davanti al tribunale possono partecipare anche gli eredi dell’adottante, i quali possono presentare memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Visto che con l’adozione si aggiunge un nuovo soggetto che ha diritto di acquisire una porzione dell’eredità, gli altri eredi hanno tutto l’interesse di proporre la loro opposizione. Il loro dissenso non è tuttavia vincolante e il giudice può non tenerne conto.

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come funzionano le adozioni di una persona maggiorenne

Istanza al Presidente del Tribunale

È necessario che il consenso dell’adottante e dell’adottando sia essere manifestato personalmente al Presidente del tribunale, a pena di nullità del procedimento. Il tribunale verifica se tutte le condizioni della legge sono state adempiute e se l’adozione conviene all’adottando.

La valutazione della “convenienza” dell’adozione deve essere solo formale, e limitata ad accertare la libertà e la genuinità dell’intenzione di adottare e di essere adottato. Il giudice non può, infatti, sostituire la sua valutazione a quella espressa dall’adottante e dall’adottato che hanno manifestato il proprio consenso.

Al termine della procedura, il giudice pronuncia un provvedimento, decidendo di approvare o meno l’adozione. Contro la sentenza che pronuncia l’adozione, possono proporre appello l’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione. Anche la Corte d’appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

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Come revocare l’adozione del maggiorenne

L’adozione del maggiorenne può essere revocata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. La revoca deve essere sempre pronunziata dal tribunale. Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se, tuttavia, la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

La revoca può essere proposta:

  1. su domanda dell’adottante, quando l’adottato ha attentato alla vita dell’adottante, o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti;
  2. su domanda dell’adottato, quando i fatti previsti nel punto precedente siano stati commessi dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge, i suoi discendenti o gli ascendenti.

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Adozione di una persona adulta: effetti

L’adottato entra a far parte della famiglia dell’adottante, però conserva anche tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. La legge specifica che l’adozione del maggiorenne non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Un effetto rilevante dell’adozione è certamente quello di attribuire all’adottato la qualità di erede dell’adottante. Il figlio adottivo è pienamente equiparato ai figli legittimi. L’adozione non attribuisce all’adottante nessun diritto di successione sul patrimonio del figlio adottivo. Così la legge intende reprimere ogni adozione finalizzata a scopi speculativi.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio: se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito. Se l’adozione è compiuta da una donna sposata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (art. 298 c.c.).

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quali sono i requisiti dell'adozione del maggiorenne

Adozione del maggiorenne straniero

Nulla vieta di adottare un maggiorenne che non possegga la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero può essere adottato anche se risiede in un Paese diverso dall’Italia. Come abbiamo visto, il consenso dell’adottato deve essere prestato direttamente davanti al presidente del tribunale, per cui, almeno per prestare il proprio consenso, il cittadino straniero deve venire in Italia.

Prima di iniziare il procedimento, ai documenti del cittadino straniero devono essere apposte le apostille. Questa formalità serve per attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto. Per ottenerle, il cittadino straniero deve presentare i documenti presso il suo Stato di provenienza.

Se lo stato d’origine non ha adottato le apostille, i documenti devono essere presentati al Consolato italiano nel Paese d’origine dell’adottando. I documenti vanno poi tradotti in italiano con traduzione giurata in un qualunque tribunale italiano.

Come abbiamo detto, i genitori dell’adottato devono prestare il proprio consenso all’adozione, ma è possibile che i genitori dello straniero siano residenti all’estero. In questo caso, i genitori dell’adottando straniero devono necessariamente rilasciare e far pervenire al tribunale una delega nella quale prestano il proprio consenso all’adozione.

Dopo l’emanazione della sentenza di adozione, il maggiorenne straniero non è più espellibile in quanto familiare di un cittadino italiano. Potrà quindi chiedere alla questura il visto di soggiorno come figlio di cittadino italiano.

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Quali documenti servono per adottare un maggiorenne?

Per procedere all’adozione di un maggiorenne, ti serviranno i seguenti documenti:

  • certificato di residenza dell’adottante;
  • certificato di residenza dell’adottando;
  • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante;
  • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
  • certificato di stato libero dell’adottante e dell’adottando, oppure certificato di matrimonio;
  • atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;
  • certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
  • decreto di nomina del legale rappresentante dell’adottando incapace;
  • eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell’adottando.

Inoltre, in caso di adottanti o adottati stranieri, occorre produrre:

  • l certificato di cittadinanza, se disponibile;
  • sempre se disponibile, il permesso di soggiorno per l’adottando oppure il permesso per ragioni di studio o similari.

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Adozione maggiorenne – Domande frequenti

Qual è l’età per adottare un maggiorenne?

Per procedere all‘adozione di un maggiorenne è necessario avere almeno 36, perché tra adottante e adottato deve esservi una differenza di età di 18 anni.

Quanto costa l’adozione di un maggiorenne?

Per adottare un maggiorenne è necessario pagare un contributo unificato di 98,00 euro e una marca da bollo di 27,00 euro, oltre alle spese di assistenze e rappresentanza legale.

Sì può adottare un maggiorenne senza avvocato?

L’adozione di un maggiorenne può avvenire anche senza l’assistenza di un avvocato, anche se la figura di questo professionista è fortemente consigliata.

Un single può adottare un maggiorenne?

Sì, il soggetto maggiorenne può essere adottato sia da una persona sposata che single.

Perché adottare un maggiorenne?

L’adozione di un soggetto maggiorenne è più rapida e presenta meno complessità in termini burocratici e di costo rispetto a quella di un minore.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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