Affidamento in prova ai servizi sociali: cos’è e quando si applica
Che significa essere affidato ai servizi sociali invece che scontare la pena in carcere? Cosa succede dopo l’affidamento in prova? Esaminiamo nel dettaglio il funzionamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, anche alla luce della riforma Cartabia.
L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione, la cui funzione principale è quella di favorire il reinserimento sociale del soggetto condannato, tramite una minore riduzione della sua libertà personale.
In pratica, consiste nella possibilità di espiare la propria pena definitiva (in alcuni casi) o il residuo di una pena maggiore fuori dal carcere, tramite un periodo di prova che affonda le sue radici nella funzione rieducativa della pena.
In cosa consiste l’affidamento in prova ai servizi sociali?
Durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, il condannato in via definitiva sconta la sua pena al di fuori dell’istituto penitenziario, tramite la partecipazione a un programma di recupero (art. 47, l. n. 354/1975.).
Questo percorso di riabilitazione sociale si basa sullo svolgimento di:
- un’attività lavorativa;
- un’attività di pubblica utilità;
- volontariato, ecc.
Ci sono diverse tipologie di affidamento previste dal nostro ordinamento, ovvero dalla legge 354/75, ovvero:
- l’affidamento ordinario;
- l’affidamento in prova di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria;
- l’affidamento in prova in casi particolari;
- l’affidamento in prova del condannato militare.
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Quali sono i requisiti di accesso?
L’affidamento in prova ai servizi sociali può essere richiesto in presenza di alcuni requisiti, cioè:
- quando il condannato a pena definitiva non deve scontare una pena superiore a 4 anni. Nel caso in cui sia stato condannato a un reato che prevede una pena maggiore, per esempio di 8 anni, può richiedere l’affidamento in prova nel momento in cui gli restano 4 anni da scontare;
- in presenza di buona condotta dimostrata durante il periodo di reclusione.
Non può invece essere richiesto nel caso in cui sia stato commesso un reato ostativo (art. 4 bis, comma 1 ter, o.p.), quale il reato di violenza sessuale o la concussione, ma questo divieto non si applica ai soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria.
Per i reati previsti dall’art. 4 bis, comma 1 quater, o.p., invece, si può concedere al condannato l’affidamento in prova dopo un anno di osservazione della condotta tenuta all’interno dell’istituto penitenziario.
Il divieto si applica anche ai condannati che hanno commesso il reato di evasione, per il quale sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione (per un periodo di 3 anni), oppure nei casi di recidiva reiterata.
Come funziona l’affidamento in prova ai servizi sociali
In presenza dei requisiti appena elencati, il condannato che non deve scontare più di 4 anni di reclusione potrà fare richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, rivolgendosi:
- al Pubblico ministero, che trasmette l’istanza al Tribunale di sorveglianza, se si trova in stato di libertà, quindi quando la pena prevista fin dall’inizio è inferiore a 4 anni;
- al Direttore dell’istituto carcerario se è già detenuto: anche in questo caso, la richiesta sarà inoltrata al Tribunale di sorveglianza competente rispetto al luogo dell’esecuzione.
Nei casi di urgenza, l’istanza si può presentare direttamente al magistrato di sorveglianza, che, al termine della valutazione della condotta del condannato e in assenza di pericolo di fuga, potrà concedere l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova se ritiene che la permanenza in carcere possa costituire un pericolo per le condizioni del detenuto.
Vengono quindi stabilite, in un apposito verbale, le prescrizioni che il soggetto in prova dovrà rispettare in relazione:
- al suo rapporto con i servizi sociali;
- alla dimora, che può prevedere l’obbligo di soggiorno in un dato Comune o il divieto di soggiorno in uno o più Comuni;
- alla libertà di spostamento;
- al divieto di frequentare determinati luoghi o persone, dalla cui frequentazione potrebbe derivare il compimento di nuovi reati;
- all’attività lavorativa.
Sarà compito del servizio sociale quello di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza in merito al comportamento del beneficiario della misura.
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Revoca e esito dell’affidamento in prova al servizio sociale
La misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali potrebbe essere revocata nel caso in cui ci fosse una violazione delle prescrizioni da parte del condannato, ovvero qualora il suo comportamento risulti non più compatibile con la prosecuzione della prova. In questa ipotesi, il condannato dovrebbe rientrare in carcere e restare in cella fino al termine della pena.
L’affidamento in prova ai servizi sociali può però anche avere esito positivo. In questa ipotesi si prevede:
- l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, fatta eccezione per le pene accessorie perpetue (quali l’interdizione perpetua dai pubblici uffici);
- anche l’estinzione della pena pecuniaria, nel caso in cui non dovesse essere stata già riscossa.
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Affidamento in prova e liberazione anticipata
Il comma 12 bis dell’art. 47 della legge sull’ordinamento penitenziario prevede che all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dimostrato un concreto recupero sociale, per mezzo di un positivo evolversi della sua personalità, potrà essere concessa la liberazione anticipata – la quale prevede una detrazione di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena scontata.
Affidamento in prova ai servizi sociali: riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha invece previsto che l’affidamento in prova ai servizi sociali possa essere concesso anche a chi è stato condannato alle pene sostitutive della semilibertà e delle detenzione domiciliare:
- dopo che sia stata espiata almeno metà della pena;
- in presenza di un comportamento tale per il quale l’affidamento in prova appaia come una misura più idonea per la rieducazione sociale del condannato, assicurandosi che ciò non possa tradursi con la commissione di nuovi reati.
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Affidamento in prova ai servizi sociali 2024
Vogliamo infine citare una recente sentenza in tema di affidamento in prova al servizio sociale – la n. 6752/2024 – relativa al rigetto di un’istanza di applicazione della misura alternativa trattata in queste righe.
La richiesta è stata rifiutata in quanto il condannato si era dimostrato poco collaborativo con il Tribunale, venendo meno al suo dovere di lealtà processuale, poiché non aveva dato indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa.
Questo principio è ribadito anche in altre sentenze, quali la n. 50169/2017, dove si legge che:
In tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della concessione della misura.
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