Avviso di conclusione delle indagini preliminari: cos’è, cosa significa e cosa fare
Cosa serve e cosa contiene un avviso di conclusione delle indagini preliminari e cosa può fare l’indagato che lo riceve.
- L’avviso di conclusione delle indagini è un atto con il quale il PM informa l’indagato della chiusura delle indagini a suo carico, con riferimento a un determinato reato.
- Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato può esercitare il proprio diritto di difesa, presentando memorie.
- L’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. costituisce presupposto di validità dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è un passaggio fondamentale dalla fase investigativa a quella processuale. Fino alla notifica dell’avviso, l’indagato può anche non essere al corrente di quali elementi sono stati raccolti a suo carico, per formulare l’accusa.
Con questo atto, invece, il sistema garantisce il diritto di difesa, permettendo all’indagato di sapere quali prove ha in mano il Pubblico Ministero, presentare atti difensivi ed estrarre copia del fascicolo e presentare atti difensivi. Si tratta, quindi, di una fase decisiva, a torto, spesso sottovalutata, ma che può influenzare l’intero processo. Esaminiamola.
Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è l’atto con cui il Pubblico Ministero (PM) informa l’indagato che le indagini nei suoi confronti per un fatto di reato a lui ascritto sono terminate e che, sulla base degli elementi raccolti, valuta l’esercizio dell’azione penale, mediante il rinvio a giudizio.
Disciplinato dall’art. 415 bis, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari contiene il quadro accusatorio completo. Tale avviso non è, quindi, una semplice formalità, ma uno strumento di garanzia per l’indagato, perché serve a garantire che il rinvio a giudizio si basi su elementi concreti e oggettivi.
Serve, quindi, per:
- evitare di segnare negativamente la vita futura del soggetto sottoposto a giudizio;
- fare in modo che la macchina processuale non si “appesantisca” con procedimenti poco fondati e destinati a essere chiusi poco dopo l’avvio dell’iter processuale.
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Cosa deve contenere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari ha un contenuto ben preciso, a pena di nullità, indicato dall’art. 415 bis. Trattandosi di un atto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, l’avviso deve indicare:
- una sommaria esposizione del fatto di reato per il quale si procede;
- le norme di legge che si assumono violate;
- la data e il luogo del fatto;
- l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
la facoltà di presentare le memorie difensive, produrre documenti, entro 20 giorni.
Deve inoltre svolgere indagini difensive e chiedere interrogatorio. L’omessa notifica o la mancanza di elementi essenziali o vizi gravi del contenuto dell’avviso di conclusione indagini determinano una nullità, la quale invalida la successiva richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta.
Se ricevi un avviso di conclusione controlla che sia completo, perché diversamente puoi sollevare vizi di nullità, con l’aiuto del tuo avvocato.
Che differenza c’è tra avviso di garanzia e avviso di conclusione delle indagini
L’avviso di conclusione delle indagini, molto spesso, è confuso con l’avviso di garanzia, ma sono due atti molto diversi con funzioni altrettanto differenti. L’avviso di garanzia (o informazione di garanzia, art. 369 c.p.p.) informa l’indagato dell’esistenza di un’indagine a suo carico e garantisce il diritto di difesa durante le attività investigative.
Tale atto è notificato nel corso delle indagini per consentire all’indagato di nominare un avvocato per l’assistenza alle indagini, quando devono compiersi c.d. atti garantiti (accertamento tecnico non ripetibile, interrogatorio, ispezione, confronto, perquisizioni e i sequestri). L’avviso di conclusione delle indagini, invece, è notificato alla chiusura della fase investigativa, per portare a conoscenza dell’indagato gli esiti delle attività di polizia giudiziaria.
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Cosa succede dopo la notifica di un avviso di conclusione delle indagini
Ricevere un avviso di conclusione delle indagini non significa essere condannati. Con tale atto il PM ritiene di aver raccolto elementi sufficienti, poiché, diversamente, potrebbe chiedere la proroga delle indagini al GIP, nel rispetto dei limiti di legge (fino a due anni per i reati più gravi).
Non vuol dire neanche che, necessariamente, il PM eserciterà con certezza l’azione penale con la richiesta di citazione in giudizio; ma è anche vero che, se a seguito di tale notifica, non emergono nuovi elementi tali da mettere in discussione l’impianto accusatorio costruito dal PM, anche forniti dalla difesa dell’indagato, è quasi certo l’avvio della fase processuale.
L’avviso segna una finestra temporale molto importante durante la quale l’indagato può far valere le proprie ragioni.
È spesso l’ultima occasione che hai per modificare il corso del procedimento prima che venga formalmente avviato il processo.

Cosa fare quando si riceve un avviso di conclusione delle indagini
La prima cosa da fare se ricevi un avviso di conclusione delle indagini preliminari è rivolgersi il prima possibile a un avvocato, per provare a comprendere la fondatezza del capo di imputazione e iniziare a costruire la tua difesa.
Non è obbligatorio rispondere all’avviso di conclusione delle indagini, presentando memoria, ma non esercitare questo diritto, rappresentando una diversa interpretazione dei fatti, può essere controproducente, perché si è ancora in una fase precedente all’effettiva instaurazione del giudizio.
Anche una semplice memoria può contribuire a chiarire aspetti rilevanti o a mettere in discussione l’impostazione accusatoria.
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Cosa rischi dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
Una volta trascorsi 20 giorni dalla ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, il PM deve scegliere come procedere. Tale decisione dipende totalmente dall’entità e fondatezza delle prove raccolte in sede di indagini preliminari e dalla “risposta” dell’indagato – ovvero se sono state presentate memorie e prove forti che abbiano messo in discussione l’impianto accusatorio.
Il pubblico ministero, infatti, può:
- procedere con la richiesta di rinvio a giudizio se ritiene di aver raccolto prove sufficienti per sostenere in giudizio l’accusa;
- chiedere l’applicazione di riti alternativi (rito abbreviato art. 438 c.p.p.; patteggiamento art. 444 c.p.p.; procedimento per decreto art. 459 c.p.p.; giudizio immediato art. 453 c.p.p.; giudizio direttissimo art. 449 c.p.p., messa alla prova);
- formulare richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.), se ritiene infondata l’ipotesi accusatoria, perché non sono state raccolte prove sufficienti.
Avviso conclusione indagini preliminari – Domande frequenti
È un atto che informa che è stata svolta un’indagine e questa si è conclusa con una ipotesi accusatoria, la quale sarà oggetto della successiva fase processuale.
No, l’avviso non è sempre obbligatorio in tutti i procedimenti (decreto penale di condanna, o, in alcuni casi, per i procedimenti davanti al Giudice di pace).
Si, l’indagato può chiedere di essere interrogati e il PM è obbligato a fissarlo.
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