Contraddittorio preventivo: cos’è, quando si svolge, come si instaura
Che cos'è il contraddittorio preventivo? Qual è la sua funzione? Quali sono i casi in cui è obbligatorio? Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'argomento nella nostra guida.
- Il contraddittorio preventivo è un istituto utilizzato dall’Agenzia delle entrate per procedere all’accertamento di eventuali illeciti tributari.
- Tale istituto consente al contribuente di difendersi, prima che l’amministrazione finanziaria prenda una posizione netta nei suoi confronti.
- Il concordato preventivo consente anche di accedere all’istituto dell’accertamento con adesione e ai relativi vantaggi.
Di recente, il legislatore ha modificato la disciplina dell’accertamento con adesione, offrendoci l’opportunità di esaminare uno specifico istituto: il contraddittorio preventivo.
Quest’ultimo è indispensabile affinché sia possibile accedere all’accertamento adesivo, il quale consente al contribuente di ottenere non pochi vantaggi.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo cos’è e a cosa serve il contraddittorio preventivo. Dopo aver esaminato questa figura, provvederemo poi a porre in evidenza i legami dell’istituto con l’accertamento adesivo.
Che cos’è il contraddittorio preventivo?
Uno dei principi fondamentali che regola l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è quello del contraddittorio preventivo. Con ciò, si intende il diritto del contribuente di partecipare al procedimento di accertamento. Qual è la funzione di tale istituto?
In realtà, sono due:
- garantire il diritto di difesa: il contribuente può difendersi preventivamente, partecipando in modo attivo al procedimento di accertamento dell’amministrazione finanziaria;
- prevenire il contenzioso: il contraddittorio preventivo consentirebbe al contribuente di raggiungere un accordo bonario con l’amministrazione finanziaria, senza giungere ad un aperto conflitto in sede giudiziaria.
Il principio ha trovato formale positivizzazione con l’introduzione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 546/92. La norma prevede che l’amministrazione, prima di emettere un avviso di accertamento, provveda a informare il contribuente delle possibili infrazioni e delle ragioni alla base della procedura di accertamento. In questo modo, il contribuente può presentare le proprie osservazioni e argomentazioni difensive.
Il principio del contraddittorio preventivo è espressione dei criteri di trasparenza, imparzialità e partecipazione che caratterizzano l’intero procedimento amministrativo, ivi compreso il procedimento di accertamento fiscale.
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Contraddittorio preventivo: quando è obbligatorio?
Il contraddittorio preventivo è sia obbligatorio che facoltativo. Non è, dunque, sempre obbligatorio invitare il contribuente a esporre le proprie osservazioni. Il legislatore stabilisce quali siano i casi in cui è obbligatorio instaurare il contraddittorio, presupponendo che in ogni altra ipotesi non sia necessario invitare il contribuente a fornire osservazioni.
Le ipotesi in cui il contraddittorio è obbligatorio sono:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul valore degli immobili all’estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
- imposta sul valore aggiunto.
Vi sono poi anche delle circostanze in cui il contraddittorio preventivo non deve essere attivato, ossia con riferimento a:
- atti automatizzati;
- atti sostanzialmente automatizzati;
- atti di pronta liquidazione;
- atti di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze,
- per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
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Come funziona il contraddittorio preventivo
L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere ad avviso di accertamento o ad ogni altro atto impositivo, comunica al contribuente uno schema di atto. Contestualmente alla comunicazione, l’amministrazione invita il contribuente a presentare delle osservazioni scritte e documenti entro il termine di 60 giorni, anche per via telematica.
Il contribuente può anche far richiesta di essere sentito personalmente dall’amministrazione, per un confronto orale. Tale diritto si accompagna alla facoltà di fare accesso agli atti, ossia di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo per comprendere le motivazioni dell’amministrazioni finanziaria ad avviare il procedimento di accertamento.
L’Agenzia delle Entrata è tenuta a valutare le osservazioni presentate. Le alternative che si pongono sono le seguenti:
- accogliere le osservazioni e annullare l’atto impositivo;
- modificare l’atto impositivo e ridurre la pretesa;
- confermare l’atto impositivo.
L’atto di accertamento può essere emesso solo dopo la scadenza del termine di 60 giorni per il contraddittorio. Affinché il contribuente possa difendersi, l’Agenzia deve comunicare al contribuente:
- il periodo o i periodi d’imposta oggetto di contraddittorio;
- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se chiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
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Il contribuente deve aderire all’invito?
Possiamo ora chiederci cosa succede dopo che l’invito sia presentato. L’interrogativo che ci poniamo è se il contribuente possa decidere di non presentare osservazioni in conseguenza dell’invito dell’amministrazione.La partecipazione del contribuente in contraddittorio al procedimento non è un obbligo.
Ove il privato decida di non comunicare osservazioni, egli non sarà in alcun modo sanzionabile. La principale conseguenza è che il contribuente perde la possibilità di esercitare un rimedio e, in particolare, dell’istituto dell’accertamento con adesione.
Mentre, ove il contribuente partecipi al procedimento, egli potrà fornire elementi che dovranno essere necessariamente esaminati dall’amministrazione e di cui dovrà dare atto nella motivazione del provvedimento.
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Notifica atto conclusivo contraddittorio preventivo
L’atto conclusivo non può essere notificato prima dei 60 giorni. È possibile che sia applicata una proroga quando:
- la scadenza del termine di 60 giorni sia successiva a quella di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo;
- oppure se, fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il predetto termine di decadenza, decorrono meno di 120 giorni.
In questi due casi, il termine per l’adozione dell’atto è posticipato al 120esimo giorno dopo la scadenza del contraddittorio.
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Che cos’è l’istituto dell’accertamento con adesione?
Il contraddittorio preventivo è funzionale ad accedere al rimedio dell’accertamento con adesione. Di recente, il legislatore ha modificato la disciplina con il D.Lgs. n. 13/24: lo scopo perseguito è quello deflattivo del contenzioso, cioè serve a ridurre l’accesso alla giustizia per risolvere eventuali controversie. Il contribuente non sarà tenuto a sostenere anche le spese di un procedimento, ma si accorda direttamente con l’amministrazione finanziaria.
Dal 30 aprile 2024, infatti, sarà possibile scegliere tra due possibili alternative:
- Adesione senza condizioni;
- Adesione condizionata.
Il contribuente beneficia anche di una riduzione della sanzione, potenzialmente irrogata, di circa 1/3 del minimo.
All’articolo 1 del D.Lgs. n. 218/97 si legge che:
l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con un adesione del contribuente, su proposta degli Uffici competenti.
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La nuova disciplina del D.Lgs. n. 13 del 2024 ha introdotto alcuni vantaggi. In particolare, il legislatore ha disposto che, se si accede ad accertamento con adesione, in conseguenza del contraddittorio preventivo, è possibile ridurre:
- l’entità della pretesa nell’ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l’Ufficio accolga le doglianze del contribuente;
- le sanzioni ad un terzo del minimo edittale.
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Adesione con e senza condizioni
La principale novità introdotta dalla disciplina del D.Lgs. n. 13 del 2024 è la distinzione tra adesione con o senza condizioni:
- nella prima eventualità, il contribuente si obbliga a eliminare gli errori compiuti. Nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’ufficio che ha redatto il verbale procede a eliminare gli errori, con conseguente aggiornamento del verbale. A seguito, il medesimo ufficio procede a darne comunicazione al contribuente e al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- nel secondo caso, invece, non presuppone la possibilità di eliminare gli errori compiuti.
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Contraddittorio preventivo – Domande frequenti
Il contraddittorio preventivo è un istituto che consente al contribuente di partecipare al procedimento di accertamento posto in essere dall’Agenzia delle Entrate.
Il contraddittorio preventivo consente al contribuente di difendersi e prevenire un giudizio, giungendo preventivamente ad un accordo con l’amministrazione finanziaria.
L’accertamento con adesione consegue al contraddittorio preventivo, cioè è l’accordo a cui il contribuente e l’amministrazione finanziaria giungono all’esito dell’accertamento.
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