Divorzio Breve (Torino): cos’è e come funziona
Come posso ottenere il divorzio in tempi brevi nella città di Torino? Quali sono i costi per divorziare in modo veloce? Ecco in cosa può esserti utile rivolgerti a deQuo.
- Il cosiddetto “divorzio breve” è stato introdotto in Italia nel 2015.
- La nuova normativa ha permesso di ridurre i costi e di semplificare i tempi della procedura.
- Si può distinguere tra divorzio breve consensuale e giudiziale.
Il divorzio breve rappresenta una novità della riforma attuata con la legge n. 55 del 6 maggio 2015, che ha permesso alle coppie di ridurre notevolmente i tempi necessari per concludere la procedura di scioglimento del vincolo matrimoniale e portare così anche alla possibile riduzione di eventuali costi.
Il nostro studio si occupa del divorzio breve a Torino e può guidarti alla scoperta della legge 55 del 6 maggio 2015 che ha portato alla nascita della nuova procedura, alle novità introdotte con la c.d. Riforma Cartabia del 2023, spiegarti il funzionamento e quali sono i termini e le condizioni che lo caratterizzano.
Divorzio breve: cos’è e la legge 55/2015
Con l’espressione divorzio breve si indicano tutte quelle procedure giudiziali e stragiudiziali che permettono di condurre al divorzio in tempi più celeri rispetto al passato.
Il divorzio breve è entrato in vigore in Italia con la Legge 55 del 6 maggio 2015: si è trattato di una grande rivoluzione che ha permesso di ridurre di molto i tempi necessari per ottenere un divorzio.
Prima di allora era, infatti, previsto un termine di almeno tre anni dalla separazione, giudiziale o consensuale, prima di poter fare richiesta di divorzio.
La legge 55/2015, nota anche come “Legge sul divorzio”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015.
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Divorzio breve: come funziona
La nuova legge sul divorzio breve ha accorciato i termini per ottenere il divorzio:
- da tre anni a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale redatto in udienza purché segua l’omologazione;
- da tre anni a un anno, in caso di separazione giudiziale, decorrenti dalla comparizione delle parti alla prima udienza davanti al collegio o un giudice delegato (art. 473 bis.12 c.p.c.).
Alla classica differenza tra divorzio di tipo giudiziale e consensuale, sono state aggiunte due procedure attraverso le quali è possibile divorziare in tempi molto celeri:
- il divorzio breve in Comune, senza la obbligatoria assistenza di un avvocato;
- il divorzio breve attraverso la negoziazione assistita dagli avvocati.
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Divorzio breve: termini
Il presupposto per ottenere il divorzio è rappresentato da un periodo di separazione ininterrotta da parte dei coniugi, che non devono quindi più vivere nella stessa abitazione.
I termini della nuova legge della durata della separazione sono i seguenti:
- 6 mesi in caso di separazione consensuale, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale redatto in udienza, purché segua l’omologazione;
- 12 mesi in caso di separazione giudiziale, che decorrono dalla data di comparizione davanti al collegio o al giudice delegato;
- 6 mesi in caso di separazione avvenuta in Comune, alla presenza del Sindaco, che decorrono dal giorno in cui viene sottoscritto l’atto di accordo;
- 6 mesi in caso di separazione tramite negoziazione assistita, a partire dalla data dalla quale parte l’accordo.
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Divorzio breve con figli, minorenni e non
I termini appena descritti sono gli stessi anche in caso di presenza di figli, a prescindere che siano maggiorenni o minorenni. Bisogna però considerare il fatto che, qualora nella coppia vi fossero figli minorenni, oppure maggiorenni disabili, incapaci o non economicamente indipendenti, è possibile fare ricorso alle varie procedure per ottenere il divorzio, tranne quella della separazione consensuale in Comune davanti al Sindaco – a questa procedura, infatti, possono accedere solamente coppie senza figli.
Divorzio breve: tempi e costi
Il divorzio breve è stato un cambiamento epocale poiché, a partire dal 2015, ha portato a una notevole riduzione sia dei tempi, sia dei costi alla base della procedura di divorzio. In sintesi, per quel che riguarda i tempi, sono sufficienti da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno dal momento in cui si verifica la separazione.
In merito ai costi, invece, ci sono vari fattori che entrano in gioco. Il metodo più economico per ottenere il divorzio consiste nella dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui si è celebrato il matrimonio o di residenza di uno dei coniugi.
Con questa procedura infatti l’assistenza dell’avvocato è solo facoltativa. Pertanto, se si dovesse decidere di fare tutto in autonomia, si dovrebbero sostenere solamente le spese per la marca da bollo di 16 euro.Per accedervi è necessario, ovviamente, essere separati legalmente e che siano decorsi almeno sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale. Inoltre, possono accedervi solamente le coppie senza figli e a condizione che nell’accordo di divorzio non vogliano inserire patti di trasferimenti immobiliare.
Divorzio breve: quando serve l’avvocato
Diverso è il caso di un divorzio che non si basa su una procedura consensuale, ma su quella di tipo giudiziale: in questi casi è bene affidarsi a un avvocato che conosca bene la materia e che possa offrire un servizio di qualità, in base a una parcella il cui costo è sancito dal D.M. 104/2012, nel quale vengono definite le tabelle dei compensi professionali.
Bisogna tenere in considerazione che il costo della prestazione varia molto in relazione alla città in cui il professionista opera: quindi, per esempio, nel caso di divorzio breve a Torino, bisogna rapportare la parcella dell’avvocato al costo della vita.
Nel momento in cui si sceglie di divorziare tramite la procedura giudiziale, l’avvocato di fiducia si impegnerà per fare in modo che i propri diritti vengano rispettati e redigerà un documento di accordo tra le parti, da inviare al Comune al fine di fissare un incontro necessario ad omologare la separazione.
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Divorzio breve: procedura
Il primo passo da compiere per ottenere il divorzio è rappresentato dalla richiesta dell’omologazione della separazione, a partire dalla quale iniziano a decorrere i termini per richiedere il divorzio. Ci sono, dunque, due strade che i coniugi possono scegliere di percorrere:
- la separazione consensuale;
- la separazione giudiziale.
1. Separazione consensuale
Il primo caso consiste nell’ipotesi in cui i due coniugi scelgano di separarsi di comune accordo: presentano, dunque, tramite i loro avvocati, ricorso al Tribunale in modo tale che il presidenti fissi una data per l’udienza di comparizione davanti al giudice relatore.
All’udienza il giudice tenta la riconciliazione. Se non riesce, si procede con la redazione di un verbale di separazione, in cui far confluire l’accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione e, chiesti i necessari chiarimenti laddove ritenuti necessari, rimette la causa in decisione.
Tale accordo, se ritenuto non contrastante con l’interesse dei figli, viene omologato dal collegio. Avviene così l’omologazione della separazione: dal giorno dell’udienza, si iniziano a contare i sei mesi dopo i quali potrà essere richiesto il divorzio che determina lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
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2. Separazione giudiziale
Il secondo caso, invece, è quello della separazione giudiziale: i due coniugi non sono d’accordo tra loro sulle condizioni della separazione (per esempio sulla presenza o sull’importo dell’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa coniugale o sull’affidamento dei figli).
In questo caso, con il deposito del ricorso da parte dell’avvocato di una delle parti, si instaura una procedura contenziosa, disciplinata – dopo la Riforma Cartabia – dagli artt. 473bis.12 c.p.c. Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione davanti al giudice delegato, assegnando un termine per la comparizione del convenuto.
Qualora vi siano gravi ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini per la comparizione e, se chiesto dal ricorrente in caso di ragioni di eccezionale urgenza, può emettere dei provvedimenti indifferibili. All’udienza, il giudice tenterà la strada della conciliazione: se non riesce pronuncia i provvedimenti temporanei in tema di affidamento, mantenimento e assegnazione della casa coniugale che potranno poi essere confermati o modificati con la sentenza emessa all’esito del procedimento. Durante tutto il procedimento potrà essere ascoltato il minore, potranno essere sentiti testimoni, potrà essere nominato un consulente o potranno essere delegati degli accertamenti ai servizi sociali.
Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, la rimette al collegio che pronuncia sentenza di separazione. Dopo la sentenza di separazione, iniziano a decorrere i dodici mesi per poter presentare domanda di divorzio; tuttavia il termine viene calcolato dalla data della prima udienza di comparazione davanti al Presidente o a un suo delegato.
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Cumulo di domanda di separazione e divorzio
La Riforma Cartabia, attuata con il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, ha introdotto un’ulteriore novità in tema di processo di famiglia, volta a ridurre ulteriormente i tempi per ottenere una sentenza di divorzio. In pratica, a riforma ha introdotto la possibilità di cumulare la domanda di separazione e divorzio. Con cumulo si intende la possibilità di inserire sia la domanda di separazione che quella di divorzio in unico atto. La legge dà cioè la possibilità di avanzare domanda di divorzio già all’interno del ricorso diretto ad ottenere la separazione.
In tal caso, la sentenza che statuisce la separazione dei coniugi conterrà già la fissazione dell’udienza per il divorzio dopo un anno se si tratta di separazione giudiziale o sei mesi se si tratta di separazione consensuale (in gergo giuridico si dice che la domanda di divorzio diventa procedibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione).
Lungi quindi dal poter ottenere contestualmente, nell’immediato, la separazione e il divorzio, questa possibilità di cumulare la domande porta con sé il vantaggio di ridurre le tempistiche per ottenere lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale perché, con la sentenza di separazione, il giudice fissa già l’udienza per il divorzio.
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Divorzio breve in Comune
Uno dei cambiamenti di maggiore rilievo introdotti con la legge del 2015 è stato il c.d. divorzio breve in Comune, che non necessita dell’assistenza di un avvocato con conseguente possibilità di riduzione dei costi. I coniugi possono rivolgersi autonomamente al proprio Comune di residenza o a quello in cui si è celebrato il matrimonio per fissare una data di comparizione davanti all’ufficiale di stato civile, per rendere la dichiarazione di voler divorziare.
Occorre tenere presente che, come già detto, a questa procedura possono accedere solo i coniugi che non abbiano avuto figli e a condizione che nell’accordo di divorzio non siano inseriti trasferimenti immobiliari.
Nella pratica, il divorzio in Comune prevede l’invio di una richiesta scritta, redatta sulla base di moduli predisposti dall’ufficiale comunale, in cui i coniugi chiedono congiuntamente di fissare una data per rendere la dichiarazione davanti all’Ufficiale di stato civile.
Alla data così fissata, viene redatto un verbale di divorzio che deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi. Successivamente, tale accordo deve essere confermato: a tal fine, l’ufficio comunale comunica una data non inferiore a trenta giorni in cui i coniugi devono presentarsi per confermare la volontà di divorziare. È importante sapere che la presenza a quest’ultimo incontro è fondamentale perché, in caso di assenza, l’accordo perde qualsiasi effetto.
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Divorzio breve e negoziazione assistita
Infine, una quarta possibilità per ottenere il divorzio in tempi relativamente brevi è rappresentata dalla procedura di negoziazione assistita dagli avvocati. Si tratta di una procedura stragiudiziale, in quanto si svolge al di fuori del Tribunale. I due coniugi si incontrano, ognuno accompagnato dal proprio avvocato, e si rendono disponibili l’uno verso l’altro per concludere tutte le questioni che riguardano la separazione.
Questa tipologia di divorzio breve è contrassegnata dalle fasi seguenti:
- l’avvocato invia alla controparte l’invito ad avviare una negoziazione assistita;
- entro trenta giorni, la controparte deve accettare o rifiutare la proposta;
- nel caso in cui l’invito fosse accettato, le parti fissano un incontro per discutere le varie questioni relative alla separazione;
- viene redatto e firmato un verbale che viene poi inviato all’Ufficio dello Stato Civile del Comune nel quale il matrimonio è stato registrato, nonché alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per ottenere il nulla osta;
- nel caso in cui le parti non riuscissero ad accordarsi, viene redatto un verbale di mancato accordo.
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Divorzio breve Torino – Domande frequenti
Col termine divorzio breve si intendono tutte quelle procedure entrate in vigore con la legge n. 55 del 2015, che hanno portato alla semplificazione della pratica del divorzio e alla riduzione delle tempistiche. Condizione necessaria per poter divorziare rimane un determinato periodo di separazione continuativa tra i due coniugi.
Il divorzio breve può essere richiesto dopo sei mesi di ininterrotta separazione in caso di separazione consensuale o massimo 12 mesi di ininterrotta separazione in caso di separazione contenziosa.
Il divorzio breve in Comune può avere un costo di circa 16 euro, che corrispondono alla cifra che deve essere versata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune, se si decide di non avvalersi dell’assistenza di un avvocato.
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