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Separazione consensuale (Torino): modi, costi e tempi

Se sei interessato a saperne di più in merito alla separazione consensuale a Torino, in queste righe potrai trovare le informazioni di maggiore utilità. Un buon punto di partenza consiste nel sapere che, durante la fase di separazione consensuale, rivolgersi a un buon avvocato è fondamentale. Il professionista potrà infatti fornire tutto il suo supporto in merito a diritti sul patrimonio, diritti di visita e mantenimento dei figli, eventuali assegni di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa coniugale.

separazione consensuale in comune
  • La separazione consensuale è una di quelle procedure attraverso le quali marito e moglie possono decidere di separarsi di comune accordo.
  • È disciplinata dall’art. 473-bis.51 c.p.c.

La separazione personale è concepita dalla legge come rimedio ai coniugi nel caso in cui il rapporto di coppia fosse entrato in crisi. La legge vigente, prendendo atto della realtà in cui versano molte coppie, consente ai coniugi di presentare domanda di separazione giudiziale o consensuale e, con la Riforma Cartabia, consente ormai di presentare contestualmente alla domanda di separazione anche quella di divorzio (che in ogni caso sarà procedibile decorsi sei mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi).

La separazione, infatti, non determina già di per sé lo scioglimento del vincolo matrimoniale, effetto che si ottiene invece con il divorzio, di cui la fase di separazione costituisce in molti casi l’anticamera. La separazione legale provoca tuttavia alcuni importanti effetti: determina la cessazione della comunione di vita fra i coniugi e un affievolimento dei doveri coniugali (ne estingue alcuni, come il dovere di fedeltà, e ne modifica altri, come quello di contribuzione).

La legge prevede due diverse forme di separazione:

  • a) giudiziale;
  • b) consensuale.

Esse prevedono due procedimenti distinti. Ma occupiamoci qui in dettaglio della separazione consensuale.

Separazione consensuale: cos’è

La separazione consensuale, come suggerisce il termine stesso, è un procedimento che può avere luogo soltanto nel caso in cui i due coniugi siano d’accordo non solo nel richiedere la separazione in sé, ma soprattutto nel regolare questioni delicate, quali per esempio:

  • l’affidamento dei figli;
  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • la divisione dei beni e tutte le altre questioni di tipo economico o patrimoniale. 

La separazione consensuale, dunque, presuppone la concorde decisione dei coniugi di porre fine alla loro comunione di vita e la disciplina dei relativi effetti. 

Si tratta della tipologia di separazione preferibile per la coppia in via di sfaldamento nella misura in cui permette ai due di mantenere un rapporto pacifico, nota molto positiva soprattutto in presenza di figli, e si tratta di una procedura abbastanza rapida nei tempi e nelle modalità di realizzazione.

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Cosa bisogna fare per separarsi consensualmente?

Tale accordo sulle condizioni della separazione deve essere stipulato secondo le forme e le modalità previste dalla legge. La forma classica consiste nella domanda di separazione in Tribunale, presentata congiuntamente da entrambi i coniugi.

La legge 162 del 2014, integrata e parzialmente modificata dalla L. n. 206/2021 e dal d. lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ha portato all’introduzione di due ulteriori formule distinte attraverso le quali può avvenire la separazione consensuale senza necessariamente introdurre un’azione in giudizio. Esse sono :

Attualmente, dunque, sono tre le procedure ammesse per poter giungere alla separazione consensuale, vale a dire:

  • 1) il procedimento giudiziale;
  • 2) la negoziazione assistita con intervento degli avvocati delle parti;
  • 3) la richiesta congiunta rivolta all’ufficiale di stato civile.

Approfondisci leggendo anche Separazione dei coniugi: come si fa, come funziona e quanti tipi ne esistono

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Separazione consensuale con omologazione del giudice

La separazione consensuale si realizza in primis attraverso il procedimento di omologazione. Tale procedimento è disciplinato dall’art. 473-bis.51 c.p.c. Nella pratica, occorre presentare un ricorso proposto da ambedue i coniugi al tribunale del luogo in cui uno dei due ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve contenere tutti gli elementi indicati dalla norma su indicata.

Una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia è rappresentata dalla facoltà delle parti di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte e che non intendono conciliarsi. In tal caso, al ricorso vanno allegate le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi, gli estratti conto bancari, finanziari degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi e la documentazione patrimoniale (es. visure catastali degli immobili di proprietà). 

Se le parti non intendono avvalersi di tale facoltà, il Presidente del Tribunale fissa il termine per la comparizione davanti al giudice relatore e trasmette gli atti al p.m., il quale esprime il suo parere. L’opinione prevalente, anche avallata da recenti sentenze dei Tribunali, è nel senso di richiedere contestualmente alla separazione consensuale anche il divorzio

I coniugi devono presentarsi in Tribunale nella data stabilita. Il Giudice, verifica la disponibilità a riconciliarsi e ove non sussista, può richiedere laddove necessari chiarimenti sull’accordo e integrazione documentale. Soltanto se necessario, dispone l’ascolto del minore. Successivamente, rimette la causa al Collegio che provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti fra i coniugi. 

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Quando l’omologazione può essere rifiutata?

L’omologazione rappresenta l’atto di controllo che permette alla separazione consensuale di acquisire efficacia. Il collegio può rifiutare l’omologazione se:

  • ritiene che gli accordi pregiudichino gli interessi dei figli (riguardo all’affidamento e al mantenimento);
  • quando contiene atti di disposizione di diritti indisponibili (es. rinuncia del coniuge al diritto agli alimenti);
  • oppure viola norme inderogabili di legge.

In tal caso, i coniugi, se vogliono evitare il rigetto della domanda, devono provvedere a modificare gli accordi.

Competenza separazione consensuale Torino

La separazione consensuale a Torino è di competenza:

del Tribunale di Torino se la coppia vi ha la residenza; del Tribunale del luogo in cui il coniuge ha la residenza o il domicilio; se il coniuge convenuto fosse irreperibile, del luogo di residenza o domicilio del ricorrente. 

Scopri di più su Rito unico separazione e divorzio: quali sono le novità della Riforma Cartabia

Separazione consensuale: la negoziazione assistita 

La separazione consensuale per via negoziale può avvenire mediante la stipulazione di una negoziazione assistita dagli avvocati delle parti. Questa procedura è regolata dalla legge n. 162/2014, che funziona in estrema sintesi nel modo seguente:

  • i due coniugi scelgono un avvocato per parte (ciascuna parte deve avere il proprio);
  • si incontrano, mettendosi d’accordo sulle condizioni alla base della separazione;
  • giungono a un accordo definitivo, lo mettono per iscritto e lo sottoscrivono;
  • l’avvocato trasmette l’atto al Procuratore della Repubblica. Giunti a questa fase della procedura, è possibile ricevere il nullaosta, oppure l’autorizzazione nel portare a termine la separazione. 

È importante tenere in considerazione che, se vi sono figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, il Procuratore della Repubblica accerta che l’accordo (inviatogli entro dieci giorni dalla sottoscrizione) risponda agli interessi di questi ultimi e, in caso positivo, rilascia la relativa autorizzazione che viene comunicata alle parti.

In caso contrario, oppure se si deve procedere all’ascolto del minore, trasmette entro 5 giorni l’accordo al Presidente del tribunale, il quale convoca le parti, entro i successivi 30 giorni, per l’assunzione dei provvedimenti necessari. Se le parti non dovessero presentarsi all’udienza così fissata, il procedimento si estingue.

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come funziona la separazione consensuale

Separazione consensuale in Comune a Torino

L’alternativa rappresentata dalla separazione consensuale presso il Comune di Torino può essere scelta solo nel caso in cui non si abbiano figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap. Questa procedura non si può eseguire anche nel caso in cui l’accordo tra i due coniugi preveda dei patti di trasferimento patrimoniale.

La separazione può essere richiesta o presso il Comune di residenza di uno dei due, oppure presso quello in cui è stato trascritto il matrimonio. L’assistenza da parte di un avvocato non è obbligatoria: ai due coniugi basta solo fissare con l’Ufficiale di Stato Civile un giorno di comparazione, nel quale sarà confermato, dinanzi a questi, l’accordo sulle condizioni di separazione.

Successivamente, verrà fissata d’ufficio un’altra data, entro 30 giorni, per confermare la volontà di separarsi. A questa data è necessario che entrambi i coniugi si presentino nuovamente; in caso contrario, gli effetti della separazione decadranno e si avrà come mai avvenuta.

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Separazione consensuale: costi e tempi 

I tempi per ottenere la separazione variano a seconda della procedura adottata e del carico di lavoro presento in tribunale o in ufficio di stato civile. Ad oggi, è possibile affermare che, dinanzi al tribunale di Torino, anche grazie alla possibilità di evitare l’udienza di comparizione introdotta dalla riforma Cartabia, le tempistiche si sono ridotte rispetto al passato, potendo riuscire ad ottenere l’omologazione dell’accordo di separazione anche entro tre mesi

Per quanto riguarda i costi, invece, dipendono molto dalla procedura scelta per richiedere la separazione e dalla tipologia delle questioni da risolvere per concludere l’accordo di separazione. Una cosa, infatti, è stilare un accordo di separazione di due coniugi senza figli e senza particolari richieste di mantenimento dell’uno verso l’altro, altra cosa, invece, è redigere un accordo che prevede la risoluzione di questioni inerenti l’affidamento o il mantenimento dei figli, la modulazione del diritto di visita del coniuge non collocatario, o inerenti a trasferimenti patrimoniali. 

Gratuito patrocinio: a chi spetta

Chi ha un reddito inferiore a12.838,01 euro può comunque avere accesso al gratuito patrocinio: sarà lo Stato a provvedere al pagamento delle spese del legale. In questo caso, basterà scegliere tra l’elenco degli avvocati della propria zona, uno tra quelli abilitati al gratuito patrocinio.

Costo separazione in Comune a Torino

Nel caso di separazione in Comune, dovranno essere pagati soltanto i diritti comunali, che variano tra i 15 e i 30 euro. Questa opzione, che non prevede l’obbligo di rivolgersi a un avvocato, può essere scelta solo nel caso in cui non si abbiano figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti.

Anche per la separazione consensuale in Comune di Torino, tuttavia, è buona pratica richiedere la consulenza di un legale al fine di:

  • comprendere meglio i propri diritti;
  • conoscere quali sono tutti gli strumenti di tutela dei quali si dispone. 

Una separazione rappresenta comunque un momento molto delicato della propria vita: viverlo al meglio, attraverso la consulenza di un professionista affidabile e che propone una parcella onesta, è una buona soluzione per affrontarlo nel migliore dei modi.

separazione consensuale

Separazione consensuale: cosa succede dopo 6 mesi 

Qualora i coniugi non avessero presentato unitamente alla domanda di separazione anche domanda di divorzio, e non si siano nel frattempo riconciliati, trascorsi sei mesi dopo l’omologazione della separazione, avranno la possibilità di presentare domanda di divorzio

I coniugi che si siano separati hanno comunque la possibilità di ripensarci e di tornare insieme. In questo caso specifico, basterà tornare a vivere insieme, ristabilendo i rapporti materiali e affettivi per porre fine alla separazione.

Non è necessaria una sentenza, nella misura in cui la riconciliazione tacita è comunque valida: i due coniugi, però, possono decidere di mettere nero su bianco la riconciliazione tramite una scrittura o una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile.

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Separazione consensuale Torino – Domande frequenti

Cos’è la separazione consensuale?

La separazione consensuale, introdotta in Italia nel 2014, consiste in una procedura di separazione basata su un accordo tra i due coniugi, che possono decidere di rivolgersi a un legale e procedere con la negoziazione assistita, oppure di separarsi in autonomia, presso il proprio Comune di residenza.

Qual è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?

Nella separazione consensuale vi è un accordo tra le parti che viene a mancare nella separazione di tipo giudiziale.

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

In Italia la separazione è la condizione necessaria affinché possa avvenire un divorzio, ovvero è un periodo di tempo, stabilito dalla legge, durante il quale due coniugi non vivono più insieme in modo continuativo. Con il rito unico, introdotto con la riforma Cartabia, è possibile fare domanda di separazione e divorzio congiuntamente.

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Graziana Aiello
Avvocato Civilista
Sono un avvocato che si occupa di diritto civile con studio a Torino e Catania. Nel corso degli anni ho sviluppato una vasta esperienza nel contenzioso legato al trading-forex, affrontando questioni relative a contratti finanziari e investimenti. Inoltre, ho acquisito competenze specifiche nella gestione di cause relative a separazioni, famiglia e minori. La mia esperienza professionale mi ha permesso di acquisire competenze trasversali e di essere in grado di fornire assistenza legale in molti altri ambiti del diritto civile.
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