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La fecondazione assistita in Italia è legale?

Nonostante la fecondazione assistita sia legale in Italia, ci sono alcuni limiti e requisiti da rispettare imposti dalla normativa in vigore. Vediamo quali sono.

fecondazione assistita come funziona
  • La Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 ha regolamentato per la prima volta l’accesso alle tecniche di PMA, rendendola legale in Italia, ma stabilisce i limiti e le modalità per l’utilizzo della tecnica.
  • L’art. 5 della legge 40/2004 disciplina i requisiti soggettivi e i limiti imposti dalla legge italiana.
  • Due sentenze della Corte Costituzionale hanno segnato un punto di svolta nella evoluzione della PMA, rispettivamente la n. 162/2014, che ha reso legale la fecondazione eterologa in Italia, e la n. 96 del 2015, che ha reso possibile la PMA per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, aprendo le porte alla diagnosi preimpianto.

La fecondazione assistita in Italia è legale ed è disciplinata dalla Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 intitolata “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita”, che stabilisce condizioni e modalità per il trattamento.

La legge affronta il problema della sterilità di coppia, ma sin da subito è stata oggetto di critiche sia da parte degli scienziati laici, sia da parte della Chiesa restando, ancora oggi, una delle leggi più restrittive nel panorama europeo e non solo. Vediamo come funziona.

La nascita della FIVET (fecondazione in vitro)

Le prime ricerche sulla fecondazione in vitro nell’uomo – successivamente alle primissime ricerche effettuate sugli animali – iniziarono alla fine del 1800. I primi successi, però, si raggiunsero tra 1960 e 1970 e grazie anche al lavoro dell’embriologa Jean Purdy, i due medici Patrick Steptoe e Robert Edwards, nel 1978, in Inghilterra, ottennero la nascita di Louise Brown, la prima bambina concepita tramite fecondazione in vitro (FIVET), segnando l’inizio ufficiale dell’era della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

La prima bambina nata in Italia, da equipe di medici completamente italiani, si fa risalire al 1984. La FIVET è stata, dunque, la prima tecnica di PMA, poi ne vennero scoperte delle altre, la cui differenza interessa esclusivamente la fase di laboratorio, per venire sempre più incontro a problemi di infertilità.

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La PMA oggi

Negli anni, le tecniche si sono notevolmente evolute e la fecondazione in vitro è diventata una tecnica sempre più utilizzata, non solo dalle coppie con problemi di sterilità conclamati ma, altresì, da tutte quelle coppie che, oggi, maturano la scelta di avere un figlio, in un’eta sempre più avanzata, perché se è vero che la durata della vita si è allungata, purtroppo questo non coincide con l’allungamento dell’età biologica e quindi con la fertilità della donna e dell’uomo.

Non coincidendo il momento migliore per concepire dal punto di vista biologico con il momento socialmente adatto, per motivazioni inerenti il lavoro e la crescita personale, le tecniche di fecondazione assistita sono sempre più richieste dalle coppie.

La prima legge che ha regolamento la PMA, in Spagna, risale al 1988, successivamente modificata più volte, per venire incontro al progresso scientifico. Il trattamento è accessibile a tutti, non è precluso ai single né alle coppie omosessuali, essendo prevista la donazione di gameti a differenza dell’Italia.

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La PMA in Italia: la Legge n. 40 del 19 febbraio 2004

La procreazione medicalmente assistita, in Italia, ha suscitato molte polemiche e conflitti, non solo ai suoi esordi, ma anche oggi. Approfondiremo, infatti, le storiche sentenze della Corte Costituzionale sulla rimozione di una serie di divieti imposti dalla legge 40/2004, intitolata “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita“.

Nonostante le modifiche apportate negli anni alla legge del 2004, quella italiana resta una delle più restrittive discipline in materia. Ma quali sono i requisiti soggettivi e i limiti imposti dalla legge italiana?

L’art. 5 della legge 40/2004 prevede quanto segue:

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Chi non può accedere alla procreazione medicalmente assistita?

In Italia, l’accesso è vietato a:

  • donne single;
  • coppie omogenitoriali.

Per poter accedere alla PMA, bisogna necessariamente essere una coppia composta da soggetti di sesso diversi, una donna e un uomo. Non è, invece essenziale, essere sposati, ma anche le coppie conviventi possono accedere al trattamento.

A questo proposito, leggi Coppia di fatto: cosa significa e differenza con la convivenza di fatto

L’età dei partner costituisce un limite?

In Italia, l’età per avere accesso alle tecniche di PMA è definita soltanto come “età potenzialmente fertile” e, soprattuto, l’articolo non fa alcuna differenza tra l’età dell’uomo e l’età della donna.

Le leggi regionali hanno, però, imposto dei limiti più specifici con riguardo all’età della donna per l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita:

  • la maggior parte fissa il limite di età della donna a 43 anni, mentre alcune Regioni indicano 46 anni come il limite di età per la donna che vuole ricorrere al trattamento di PMA nelle strutture pubbliche ospedaliere;
  • la Regione Veneto ha fissato l’età massima per le donne a 50 anni;
  • le strutture private, invece, hanno dei limiti più flessibili.

Altri Paesi europei hanno fissato un tetto massimo di età per la donna per l’accesso alle tecniche di PMA pari a 50 anni, per esempio Finlandia, Olanda, Spagna ed Estonia. In Francia, dal 2017, l’età massima è fissata a 43 anni.

La legge italiana impone il Divieto di PMA post mortem, infatti, l’art. 5 parla di coppie viventi; altri Paesi europei, come Spagna e Portogallo, la consentono se c’è un consenso documentato o un testamento di paternità.

Scopri di più su Donazione del seme in Italia: cosa si intende e come funziona

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GPA e fecondazione eterologa

In Italia vige anche il divieto di maternità surrogata o GPA (gestazione per altri), imposta dall’art. 12 della citata legge. La pratica prevede che una donna si obbliga contrattualmente a portare avanti una gravidanza per conto dei cd. genitori committenti.

L’art. 4, invece, stabilendo che le tecniche di procreazione medicalmente assistita siano applicate in base ai principi di gradualità – che mirano ad evitare il ricorso a interventi con alto grado di invasività tecnico e psicologico per i destinatari – e di minore invasività, impone il consenso informato alla coppia ai sensi dell’articolo 6 e vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa.

La fecondazione eterologa è la tecnica che prevede l’utilizzo di gameti di donatori esterni alla coppia: la stessa era vietata dall’art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ma che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 è oggi permessa in Italia in casi di infertilità accertata della coppia.

Approfondisci con Ddl Varchi: la GPA diventa reato universale. Cosa succede ora?

Sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 22 maggio 2025

Con la recente sentenza del 22 maggio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sulla questione della procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa. La sentenza ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La legge 40, del resto, quando tratta la tutela del nascituro, cambia il lessico e utilizza il termine più generale di figli della coppia che ha deciso di accedere alla PMA, di tutte le coppie, perché la norma ha come obiettivo la protezione del nascituro prescindendo dai divieti elencati nelle altre norme, che non possono ricadere sul bambino nato. La sentenza è stata richiamata, altresì, in una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014

Nel 2014, i Tribunali ordinari di Milano, Firenze e Catania, con ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale e di legittimità nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2014 ha, così, stabilito che il divieto assoluto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40/2004 fosse incostituzionale, in quanto violava i principi di uguaglianza e di tutela della salute, nonché i principi stabiliti dalla Corte EDU che riconosce la scelta di ricorrere alla PMA come diritto alla vita privata, sancito dall’articolo 8 della CEDU.

La sentenza n. 162/2014 della Corte Costituzionale, ha consentito e reso legale la fecondazione eterologa in Itali, sia tramite il Sistema Sanitario Nazionale, sia in regime di solvenza.

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 2015

La sentenza della Corte Costituzionale del 2015, ha consentito l’accesso alla Procreazione assistita per le coppie fertili con malattie genetiche trasmissibili.

Prima le coppie fertili, con malattie genetiche, non avevano accesso al trattamento proprio per evitare che si potessero formare feti malati, ma la sentenza della C. C. ha reso possibile l’accesso alla PMA alle coppie con malattie genetiche trasmissibili, dichiarando l’illegittimità di alcune disposizioni della legge 40/2004, e aprendo la strada alla diagnosi preimpianto (PGD) per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Successivamente, la sentenza n. 229/2015 ha affrontato il tema della selezione degli embrioni, chiarendo che la PGD è ammissibile quando è finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi patologie genetiche.

La PMA è gratuita?

Un ultimo intervento normativo è avvenuto nel 2025 in Italia, quando finalmente la PMA è diventata una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e potenzialmente accessibile a tutte le coppie che ne necessitano, con costi ridotti o tramite ticket.

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Avv. Silvia Leto
Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista iscritta all’Albo di Crotone dal 2011, con studio a Milano e a Crotone.Mi occupo di diritto penale con esperienza consolidata in procedimenti relativi a reati di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, falsa fatturazione, incidente di esecuzione. Mi sono laureata alla “Sapienza” Università di Roma, con una laurea in diritto penale, sul delitto tentato, nella cattedra del Prof. Avv. Franco Coppi. Ho collaborato anche con studi legali stranieri a Lisbona e a New York.
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