Quali sono gli impedimenti al matrimonio previsti dal nostro ordinamento giuridico?
Quali sono i presupposti del matrimonio? Vediamo di seguito quando non ci si può sposare, ovvero quali sono gli impedimenti (dirimenti e impedienti) previsti dalla legge.
- Il matrimonio tra due persone di sesso opposto non è sempre possibile.
- Esistono infatti alcune casistiche che rappresentano dei veri e propri impedimenti matrimoniali.
- Più nello specifico, è possibile distinguere tra impedimenti dirimenti e impedienti.
Nonostante la sempre maggiore presenza di famiglie di fatto e di leggi per garantire i loro diritti, l’istituto del matrimonio resta di fondamentale rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia: da esso derivano numerosi altri effetti giuridici.
Il termine matrimonio viene utilizzato sia per indicare l’atto che suggella il legame tra i due coniugi, basato sull’uguaglianza morale e giuridica (art. 29 della Costituzione), sia per riferirsi al rapporto conseguente alle nozze.
Il matrimonio tra due persone (nel caso in cui siano dello stesso sesso, si parla di unione civile) può essere contratto in presenza di determinate condizioni. Ne consegue, pertanto, che ci siano dei casi specifici in cui non è possibile contrarre il matrimonio, ovvero degli impedimenti.
In particolare, si distingue tra:
- impedimenti dirimenti;
- impedimenti impedienti.
Vediamo più nello specifico quali sono le differenze.
Quali sono i requisiti per contrarre matrimonio nel nostro ordinamento?
Quali sono i presupposti che la legge italiana stabilisce per potersi sposare? Il primo presupposto che i coniugi devono possedere per poter contrarre matrimonio è la libertà di stato (come previsto dall’art. 86 cc).
Non può quindi sposarsi una persona che è vincolata da un matrimonio (o un’unione civile) precedente. Sarà invece possibile farlo nel caso in cui il vincolo matrimoniale:
- sia stato annullato o risulti nullo;
- si sia sciolto per effetto del divorzio;
- non esista più per la morte del coniuge, quindi in presenza di uno stato di vedovanza.
Il matrimonio risulta nullo o annullabile qualora sia stato contratto in assenza della libertà di stato: in questa ipotesi, potrà essere impugnato non solo da uno dei due coniugi o dal Pubblico ministero, ma da qualsiasi persona ne abbia un interesse. Trattandosi di un matrimonio affetto da nullità insanabile, non sarà neanche necessario procedere con il divorzio per poterlo considerare tale.
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Matrimonio: impedimenti dirimenti e impedienti
Gli impedimenti matrimoniali possono essere raggruppati in due categorie:
- da un lato ci sono gli impedimenti dirimenti, per i quali l’unione può essere considerata nulla;
- dall’altro ci sono invece gli impedimenti impedienti, che rendono il matrimonio irregolare, ovvero impongono il divieto di celebrazione all’ufficiale di stato civile.
Quali sono gli impedimenti dirimenti? Oltre alla già citata libertà di stato, si annoverano:
- la minore età;
- la mancanza di sanità mentale;
- la presenza di legami di parentela;
- l’aver commesso reati contro il futuro coniuge.
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1. Minore età
L’art. 84 del codice civile prevede che i minori non possano contrarre matrimonio, salvo che, su istanza dell’interessato, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore e accertata la sua maturità psico-fisica, è possibile concedere la possibilità di sposarsi per gravi motivi anche chi ha compiuto 16 anni. Per esempio, spesso viene preso in considerazione il sussistere di una gravidanza e, dunque, la volontà di dare al proprio figlio un nucleo familiare stabile e maggiori tutele legali.
2. Sanità mentale
L’art. 85 del codice civile stabilisce che non possa contrarre matrimonio la persona che è stata dichiarata interdetta per infermità mentale. Questo divieto comprende anche i soggetti che si trovano in uno stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere.
3. Legami di parentela
Ai sensi dell’art. 87 del codice civile, non possono sposarsi i soggetti che siano uniti da vincoli parentali. In particolare, sono vietate le nozze tra:
- ascendenti e i discendenti in linea retta;
- fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini;
- zio e nipote, o zia e nipote;
- affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- affini in linea collaterale in secondo grado;
- adottante, adottato e i suoi discendenti;
- figli adottivi della stessa persona;
- adottato e figli dell’adottante;
- adottato e coniuge dell’adottante, oppure adottante e coniuge dell’adottato.
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4. Delitti contro il partner
Un altro impedimento dirimente al matrimonio tra due persone è quello disciplinato dall’art. 88 del codice civile, in base al quale non possono sposarsi due persone nel caso in cui una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato omicidio nei confronti dell’altra.
Un matrimonio può inoltre essere considerato nullo quando non è avvenuto con il consenso di entrambi i coniugi, ovvero è stato estorto con violenza, timore o per errore.
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Impedimenti impedienti matrimonio: esempi
Gli impedimenti matrimoniali impedienti rappresentano delle situazioni meno gravi rispetto a quelle elencate nei paragrafi precedenti, per le quali il matrimonio non è comunque possibile – sono quindi previste eventuali sanzioni agli sposi.
Il primo è disciplinato dall’art. 89 del codice civile e si riferisce a un divieto temporaneo di contrarre nuove nozze nei 300 giorni successivi alla fine del precedente matrimonio.
Questo per avere la certezza che la donna che intende risposarsi non aspetti un figlio dalla precedente relazione e che non insorgano dunque successivi dubbi sulla paternità del figlio. Il matrimonio può essere autorizzato quando viene assolutamente escluso lo stato di gravidanza.
Tale divieto non si applica nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi. In caso di mancato rispetto del divieto, si applica una sanzione compresa tra i 20 e gli 82 euro sia agli sposi, sia al pubblico ufficiale.
Sono previste delle sanzioni anche in caso di omessa pubblicazione dell’annuncio di matrimonio (art. 93 cc), che vanno da un minimo di 41 euro a un massimo di 206 euro, e sono a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile.
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Impedimenti canonici: quali sono
Quali sono gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio canonico? Nel Codice di Diritto Canonico (artt. 1083-1094) sono indicati gli impedimenti matrimoniali canonici. Sono in totale 12 e consistono nell’impedimento di potenza, vincolo, ordine sacro, voto, età, parentela legale, consanguineità, affinità, ratto, crimine, pubblica onestà, disparità di culto.
In tutti i casi previsti dalla legge, quindi in presenza di un impedimento matrimoniale dirimente o impediente, è possibile opporsi al matrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del Codice civile, tramite la presentazione di un atto di citazione.
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Impedimenti al matrimonio – Domande frequenti
No, per contrarre un secondo matrimonio è necessario divorziare dal coniuge perché solo il divorzio annulla gli effetti civili del matrimonio, quindi permette di contrarre nuove nozze.
Ci sono diverse cause per le quali due persone non possono sposarsi, come per esempio l’assenza di maggiore età, uno stato di infermità mentale, un rapporto di parentela.
Il matrimonio contratto all’estero in uno Stato in cui è in vigore la poligamia viene considerato un impedimento al matrimonio, in quanto nel nostro ordinamento la poligamia e la poliginia sono vietate.
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