Imposta ipotecaria: cos’è, come si calcola e a chi spetta
Cosa si intende per imposta ipotecaria? A quanto ammonta? A chi spetta? Ecco tutto quello che devi sapere.
- L’imposta ipotecaria è un tributo che si applica in occasione di compravendite, donazioni o successioni per formalizzare i passaggi di proprietà o altre garanzie nei pubblici registri immobiliari.
- Tale imposta si applica in misura fissa o in misura proporzionale.
- L’imposta ipotecaria si paga tramite il Modello Unico Informatico (MUI) o il modello F24.
L’imposta ipotecaria è un tributo dovuto qualora si debba procedere alla trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di atti e formalità nei pubblici registri immobiliari. Tale imposta è disciplinata dal D. Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990, il Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e serve per conferire validità ed efficacia giuridica al vincolo ipotecario. L’imposta ipotecaria è distinta dall’imposta catastale e dall’imposta di registro, anche se spesso vengono versate insieme nelle operazioni immobiliari.
Nelle righe che seguono ti spiego in maniera chiara e dettagliata:
- come si calcola l’imposta ipotecaria;
- a chi spetta;
- quando è dovuta.
Cos’è l’imposta ipotecaria
L’imposta ipotecaria è un tributo dovuto in ordine a specifiche formalità eseguite nei registri immobiliari, quali:
- la trascrizione di atti concernenti immobili (donazioni, successioni, compravendite, ecc.);
- l’iscrizione di ipoteche;
- l’annotazione di modifiche o cancellazioni che riguardano diritti immobiliari.
Si tratta di un tributo fondamentale per assicurare la validità legale di atti immobiliari e diritti reali, garantendo trasparenza e sicurezza nelle transazioni immobiliari.
L’imposta ipotecaria differisce dall’imposta catastale e dall’imposta di registro nella specifica funzione: mentre l’imposta catastale e l’imposta di registro si pagano rispettivamente per aggiornare l’intestazione dell’immobile nei registri pubblici e per registrare un contratto o un atto giuridico per renderlo ufficiale, l’imposta ipotecaria è legata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e si paga per trascrivere, iscrivere o cancellare un passaggio di proprietà.
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Come si calcola l’imposta ipotecaria
Il calcolo dell’imposta ipotecaria può essere fisso o proporzionale.
La misura fissa si applica nel caso in cui l’operazione non preveda il trasferimento del valore dell’immobile o per specifici regimi fiscali. L’importo è di:
- 50 euro per gli atti soggetti a IVA e per le compravendite tra privati soggette a imposta di registro (per esempio, l’acquisto della prima casa);
- 200 euro per altri atti soggetti a imposta di registro ordinaria (per esempio, donazioni)
La misura proporzionale si applica sul valore catastale dell’immobile e varia a seconda dell’operazione:
- per le successioni l’aliquota è del 2% sul valore degli immobili, con un importo minimo di 200 euro;
- per la cancellazione di ipoteca l’aliquota è dello 0,50% del valore ipotecato;
- per la rinnovazione di ipoteca l’aliquota è dell’1% sul valore originario.
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Chi deve pagare l’imposta ipotecaria?
Nei trasferimenti immobiliari (compravendite, donazioni e successioni) il pagamento dell’imposta ipotecaria spetta al soggetto che riceve il bene (acquirente, donatario, erede). Un’eccezione riguarda l’aliquota agevolata per mutui concessi da banche con una durata di almeno 18 mesi, in cui l’imposta è a carico del solo mutuatario.
Generalmente l’imposta si paga al notaio nel momento in cui si registrano gli atti relativi alla proprietà. In caso di mutuo, invece delle imposte separate, si versa un’unica tassa, la cosiddetta imposta sostitutiva, che può variare dallo 0,25% al 2% del valore del mutuo.
L’imposta ipotecaria si paga attraverso il Modello Unico Informatico (MUI). Solo per le successioni il versamento viene effettuato tramite modello F24 prima della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
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Imposta ipotecaria e ravvedimento operoso
Anche per l’imposta ipotecaria il soggetto passivo moroso può ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97. L’istituto in questione permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la sua posizione attraverso il pagamento dell’imposta dovuta, maggiorata di interessi e di una sanzione ridotta rispetto all’ammontare ordinario.
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Imposta ipotecaria – Domande frequenti
L’imposta ipotecaria non si paga per le volture di interesse dello Stato, per trasferimenti gratuiti a favore di Onlus o enti pubblici e per atti che non richiedono trascrizione nei registri immobiliari (per esempio, rinuncia all’eredità).
Si, per gli acquirenti con meno di 36 anni in possesso dei requisiti, il bonus prima casa prevede l’esenzione totale dal pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di registro.
Per visualizzare le ispezioni ipotecarie e lo stato patrimoniale dei tuoi beni, puoi consultare la banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
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