Incidente probatorio: cosa significa, a cosa serve e come è cambiato nel tempo
L’incidente probatorio è una fase eventuale, una parentesi nel corso del procedimento penale, che consente l’acquisizione anticipata della prova, quando non è possibile attendere il dibattimento
- L’incidente probatorio consente l’acquisizione della prova già nel corso delle indagini preliminari.
- L’istanza di incidente probatorio può essere formulata dall’indagato e dal PM, ma non anche dalla persona offesa.
- L’assunzione della prova nel corso dell’incidente probatorio segue le medesime regole procedimentali del dibattimentale.
Molto spesso, ascoltando casi di cronaca nera, si sente spesso fare riferimento al c.d. incidente probatorio. Si tratta di un istituto, previsto dal diritto processual-penale, che consente essenzialmente di anticipare l’acquisizione delle prove, in una fase precedente alla instaurazione del giudizio.
L’obiettivo alla base della previsione dell’incidente probatorio è, essenzialmente, preservare l’integrità della prova, che potrebbe deteriorarsi con il passare del tempo e non essere più utilizzabile.
Si pensi, per esempio, alla necessità di acquisire una testimonianza di un minore o di una persona che, per motivi di salute, potrebbe non essere più in condizione di rendere dichiarazioni nel momento in cui si instaura il giudizio.
Per questi motivi, l’instaurazione di un incidente probatorio deve essere attentamente vagliata per i risvolti nel successivo giudizio. Vediamo in cosa consiste.
Cos’è l’incidente probatorio
L’incidente probatorio è una parentesi eventuale del procedimento penale che permette l’acquisizione della prova, da utilizzare nella fase di successiva, ovvero nel dibattimento, già al momento della fase delle indagini preliminari.
Di norma, infatti, la prova, si forma nel giudizio, cioè è acquisita in sede dibattimentale, con regolare svolgimento del contraddittorio fra le parti. L’incidente probatorio, disciplinato dall’art. 392 c.p.p., si svolge innanzi al GIP (giudice delle indagini preliminari).
Nel corso degli ultimi anni, il procedimento penale, in generale, è stato protagonista di una serie di interventi, che hanno cambiato importanti tasselli l’iter processuale. Con specifico riferimento all’istituto dell’incidente probatorio, non vi sono state modifiche di rilievo in sé o alla procedura di instaurazione.
Le uniche revisioni hanno riguardato principalmente le modalità con le quali razionalizzare e bilanciare le esigenze contrapposte, garantendo un corretto contraddittorio fra le parti. In tal senso si colloca anche la recente riforma Cartabia del 2022. Vediamo in che modo.
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Incidente probatorio e Riforma Cartabia
La riforma Cartabia non ha apportato modifiche sostanziali all’istituto dell’incidente probatorio, limitandosi a rafforzare la posizione delle parti e a definire i limiti entro cui la prova può essere assunta in incidente probatorio.
Le modifiche della legge Cartabia al procedimento penale in qualche modo, tuttavia, si riflettono sull’istituto dell’incidente probatorio. Si pensi, per esempio, alla definizione di termini più stringenti per la chiusura delle indagini preliminari.
E infatti, sulla base del D.Lgs. n. 150 del 2022, i termini previsti dalla Riforma Cartabia sono:
- 6 mesi per le contravvenzioni;
- 12 mesi per i delitti comuni;
- 18 mesi per i reati gravi.
La previsione di termini più stringenti per la chiusura delle indagini preliminari, stabiliti dalla Legge Cartabia, influisce sulla richiesta e sulla concessione dell’incidente probatorio.
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In quali casi si può instaurare l’incidente probatorio
In ossequio al principio generale in base al quale la prova, nel processo penale, si forma in dibattimento e, dunque, nel giudizio, i casi in cui è possibile instaurare l’incidente probatorio sono previsti tassativamente.
In particolare, si ritiene che sussistano ragioni di urgenza, tali da non consentire il rinvio dell’acquisizione della prova in sede di dibattimento nel caso di:
- testimonianza e confronto, quando si ritiene che la persona tenuta a renderli, a causa di un grave impedimento (malattia) o perché vittima di minaccia, non sarà più nelle condizioni di poterlo fare nella fase successiva dibattimentale;
- esperimento giudiziale e perizia urgente, se l’acquisizione della prova riguarda una cosa o un luogo oggetto di perizia o esperimento, suscettibile di modificazione non evitabile;
- ricognizione, ammessa se le particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
Oltre a tali casi in cui è assunta l’urgenza e, dunque, la necessità di assumere la prova, ve ne sono in cui è possibile procedere con l’instaurazione dell’incidente probatorio, su richiesta di parte o del PM o dell’indagato.
L’incidente probatorio può dunque essere instaurato anche per:
- l’esame dell’indagato, quando debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui o l’esame dell’imputato connesso o collegato;
- la perizia particolarmente complessa;
- la testimonianza o l’esame di persona, che si sia rifiutata di rispondere nel colloquio con il difensore;
- nei casi concreti concernenti i delitti di violenza sessuale e assimilati.
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Come si richiede l’incidente probatorio
L’incidente probatorio può essere richiesto dal PM o dall’indagato, con istanza formale da depositare presso la cancelleria del giudice competente (GIP o GUP), entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari (art. 393 c.p.p.).
Tale richiesta, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.p., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esplicitazione delle ragioni per le quali la prova non può essere assunta in dibattimento, l’indicazione dell’elemento probatorio da assumere, i fatti oggetto della prova e le circostanze che ne giustificano l’ammissione.
L’istanza di instaurazione di incidente probatorio deve essere notificata alle altre parti, le quali possono contestare le ragioni fondanti la richiesta. La parte offesa non può formulare istanza di incidente probatorio, ma può sollecitare il PM affinché presenti tale richiesta al giudice competente. Il giudice decide con ordinanza non impugnabile sulla richiesta di incidente probatorio.
Nel caso di accoglimento della richiesta, il giudice emette ordinanza con specifica indicazione dell’oggetto, dei limiti e dei soggetti interessati all’assunzione di quest’ultima. In caso di rigetto per infondatezza o inammissibilità emette, in ogni caso, ordinanza, che deve essere notificata alle parti.
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Come si svolge l’incidente probatorio
L’assunzione della prova nel corso dell’incidente probatorio segue le medesime regole procedimentali previste per l’acquisizione dibattimentale.
Ciò significa che, se occorre assumere in incidente probatorio una prova testimoniale, il giudice fissa il giorno e il luogo dell’udienza, durante la quale il testimone, dopo aver prestato giuramento, viene da questi esaminato. Il teste, infatti, come in dibattimento, non viene esaminato dalle parti, ma dal giudice, sulla base delle domande ammesse con ordinanza.
Se l’assunzione della prova richiede più tempo e non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo. Una volta svolto l’incidente probatorio, la prova si considera assunta e non è ripetibile.
È importante precisare che le prove assunte in incidente probatorio sono utilizzabili nel corso del dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati e non possono riguardare soggetti terzi (art. 403 c.p.p.). Le attività compiute nel corso dell’incidente probatorio sono formalmente verbalizzate.
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Differimento dell’incidente probatorio
L’instaurazione dell’indicente probatorio rappresenta una anticipazione della prova già nella fase precedente al giudizio e ciò potrebbe costituire un intralcio all’esecuzione delle indagini preliminari. In tali casi, il PM può chiedere al giudice un differimento dell’esecuzione dell’incidente probatorio, motivando le ragioni per le quali ritiene che l’assunzione della prova possa arrecare pregiudizio. Anche in tal caso, il giudice competente decide con ordinanza di accoglimento o rigetto.
Cosa succede dopo l’incidente probatorio
Dopo lo svolgimento dell’incidente probatorio, l’iter processuale riprende il suo normale corso. Il PM prosegue con lo svolgimento delle indagini preliminari e con la raccolta degli elementi alla base dell’imputazione nei confronti dell’indagato, per formulare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Il successivo proseguimento del processo penale dipende strettamente dalla scelta del rito effettuata dall’indagato.
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