Mutuo cointestato: cosa succede se la coppia non sposata pone fine alla convivenza?
Cosa accade se i conviventi che hanno cointestato il mutuo di casa pongono fine al loro rapporto di coppia? È possibile liberarsi da questo onere? Ecco le soluzioni spiegate nel dettaglio.
- Il mutuo cointestato è il mutuo sottoscritto generalmente dalle coppie, le quali si obbligano in solido a restituire le rate del prestito.
- Se la coppia di conviventi pone fine al rapporto, i due partner devono continuare a versare congiuntamente le rate fino all’estinzione del debito.
- In caso di fine convivenza, se continuare a pagare congiuntamente risulti un problema, una delle soluzioni è l’accollo del mutuo, con cui un partner, acquistando l’intera proprietà dell’immobile, libera l’altro dal pagamento delle rate rimanenti.
Affrontare la fine di una convivenza non è mai facile, soprattutto se ci si ritrova a dover gestire una proprietà; la fine di un rapporto di coppia non cancella gli obblighi assunti con il mutuo cointestato, che dovrà essere rimborsato fino alla completa estinzione del debito.
Qualora i conviventi non volessero continuare a sobbarcarsi congiuntamente gli oneri del mutuo cointestato, è possibile optare per alcune soluzioni, che ti spiegherò nei prossimi paragrafi. Qualora avessi bisogno di una consulenza legale sul tema, ti ricordo che puoi contattare uno degli avvocati presenti su deQuo.
Cos’è il mutuo cointestato
Per mutuo cointestato si intende il mutuo sottoscritto da due o più persone, le quali, all’atto della stipula, si impegnano a restituire le rate fino all’estinzione del debito, divenendo, in tal modo, congiuntamente responsabili. Ciò significa che tutti i cointestatari rispondono per l’intero debito, non solo per la propria quota e se uno non paga, la banca può rivalersi sugli altri per l’intera somma.
Generalmente questa soluzione viene scelta dalle coppie, sia coniugate che non, soprattutto dai giovani che stanno acquistando la prima abitazione. Il mutuo cointestato consente ai coniugi o ai conviventi di condividere l’onere finanziario, offre maggiori garanzie all’istituto di credito (avendo più redditi) e può rendere più semplice l’accesso a un prestito, specialmente se un singolo richiedente non possiede sufficienti garanzie.
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Si può cointestare il mutuo se il proprietario dell’immobile è uno solo dei conviventi?
Cointestare la casa che le coppie fissano come loro abitazione principale, significa che gli stessi acquistano la pari proprietà e titolarità dei diritti sul bene. In pratica, ciascun cointestatario sarà proprietario di una quota pari al 50% della proprietà dell’intero immobile. In tal caso, si parla di acquisto della proprietà indivisa.
Per cointestare l’immobile occorre sempre rivolgersi a un notaio. Il proprietario dell’immobile, comunque, può essere anche uno solo, pure nel caso in cui ci sia la cointestazione del mutuo; al contrario, si può cointestare il bene, ma intestare il mutuo ad uno solo dei comproprietari.
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Fine convivenza della coppia non sposata: l’accollo del mutuo
La fine convivenza della coppia non sposata non incide sul rapporto della stessa con la banca che ha concesso il mutuo. In queste situazioni, i due soggetti rimangono solidalmente obbligati al pagamento delle rate residue del mutuo, tranne che decidano di:
- ricorrere all’accollo del mutuo liberatorio con conseguente acquisto dell’intera proprietà del bene da parte di uno dei due conviventi;
- vendere la casa per estinguere il debito.
In pratica, uno di essi acquista la quota di proprietà dell’immobile dell’altro, divenendone proprietario esclusivo, e, pertanto, unico titolare del mutuo; ciò può avvenire soltanto su accordo con la banca.
Se si accede all’accollo del mutuo, quest’ultimo dovrà essere rinegoziato e si dovrà riscrivere il contratto di mutuo con l’intera obbligazione in capo al convivente accollante. In caso di diniego dell’istituto di credito, rimarrà in essere l’obbligazione solidale di entrambi i conviventi che rimangono, quindi, cointestatari del mutuo.
Se uno dei due conviventi ha sostenuto un esborso maggiore rispetto all’altro, poi, quest’ultimo è tenuto alla restituzione della differenza.
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Immobile cointestato e fine della convivenza in presenza di figli
Nell’ipotesi in cui la coppia di fatto con casa cointestata e con figli voglia porre fine alla convivenza, entrambi i partner hanno un diritto di proprietà sul bene che grava per il 50% ciascuno che, però, sarà limitato per il convivente non assegnatario della casa familiare fino a quando dura il diritto di abitazione dell’altro.
La casa familiare, infatti, resta al genitore collocatario, cioè al soggetto che si occupa delle cure quotidiane della prole, anche nel caso in cui non sia il proprietario dell’immobile.
Con il raggiungimento della maggiore età dei figli, termina il diritto di assegnazione della casa familiare e, a questo punto, i partner devono decidere come regolare la proprietà della casa cointestata.
La coppia può scegliere tra le seguenti opzioni:
- accordarsi per la vendita dell’immobile e per soddisfarsi in pari quote sul ricavato;
- un partner può acquistare la quota di proprietà dell’altro corrispondendogli il controvalore in denaro;
- ricorrere al giudice, in caso di mancato accordo.
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