Il part-time può essere un’alternativa al congedo parentale?
I genitori lavoratori dipendenti possono optare per la riduzione dell'orario di lavoro al 50% (lavoro part-time) in alternativa al congedo parentale per prendersi cura dei figli. Ecco una guida che spiega nel dettaglio come funziona questa soluzione e quali vantaggi offre.
- Si può fruire del lavoro a tempo parziale (part-time) in alternativa al congedo parentale per conciliare lavoro e famiglia.
- Secondo il D.Lgs. n. 81/2015, hanno diritto alla trasformazione del lavoro da full-time a part-time i dipendenti con specifiche gravi patologie, mentre hanno la priorità i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i propri genitori affetti da patologie gravi o da disabilità.
- Diversi sono i vantaggi del part-time rispetto al congedo parentale, come la possibilità di maturare ferie e permessi.
Il part-time può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti in alternativa al congedo parentale, in quanto questa opzione consente di conciliare meglio lavoro e famiglia. Si può, quindi, trasformare il contratto da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione d’orario non superiore al 50%, al posto della tradizionale astensione facoltativa. In questo modo, il lavoratore ha la possibilità di bilanciare l’esigenza di accudire i figli con il mantenimento del rapporto di lavoro e di una parte del reddito pieno, evitando la sospensione totale dell’attività lavorativa.
Il lavoro part-time e il congedo parentale sono due strumenti distinti per la conciliazione vita-lavoro. Il primo prevede una riduzione temporanea dell’orario lavorativo, mentre il secondo è un’assenza indennizzata. A differenza del part-time che riduce la paga, il congedo parentale, essendo indennizzato, garantisce contributi figurativi, utilizzabili anche in maniera alternativa.
Se sei un lavoratore dipendente e, avendo dei figli, hai difficoltà a conciliare lavoro e famiglia, ti invito a leggere questo articolo, in cui ti spiego come funziona il part-time e quali sono i vantaggi rispetto al congedo parentale.
Cos’è il part-time?
Per lavoro part-time si intende un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario ridotto rispetto alle 40 ore settimanali standard. Prevede orari inferiori su base giornaliera, settimanale o mensile, con retribuzione proporzionale alle ore di lavoro svolte, assicurando gli stessi diritti e tutele dei lavoratori a tempo pieno.
Il part-time si distingue in tre diverse tipologie:
- part-time orizzontale, cioè il dipendente lavora ogni giorno, ma per un numero ridotto di ore;
- part-time verticale, in cui il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo in determinati giorni della settimana, del mese o dell’anno;
- part-time misto, che consiste in una combinazione delle predette tipologie.
Nel part-time, il dipendente ha diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità e al TFR proporzionalmente all’orario svolto.
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Cosa si intende per congedo parentale?
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, riconosciuto ai genitori lavoratori (dipendenti o autonomi) per prendersi cura dei figli nei loro primi anni di vita. Possono fruire del congedo parentale i genitori naturali (lavoratori dipendenti o autonomi), adottivi o affidatari.
Il congedo parentale può essere preso in maniera continuativa o frazionata (anche a ore). La domanda deve essere inoltrata tramite il sito INPS o tramite patronato con un preavviso di 5 giorni (48 ore per il congedo orario).
La Legge di Bilancio 2026 ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale portandolo da 12 anni a 14 anni. Ciò significa che i genitori possono godere del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre.
I genitori adottanti o affidatari possono beneficiarne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
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Durata massima complessiva e retribuzione
Restano, invece, invariate, le regole relative alla durata massima complessiva del congedo e all’indennità. Complessivamente, i genitori possono godere di un massimo di 10 mesi (elevabile a 11 se il padre ne usufruisce per almeno 3 mesi). La madre lavoratrice ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi, mentre il padre ha diritto a 6 mesi (elevabile a 7).
Il congedo parentale è retribuito all’80% della retribuzione per 3 mesi (non trasferibili tra i genitori) entro i primi 6 anni di vita del minore. Per i rimanenti mesi, fino al 9° mese complessivo e comunque entro i 14 anni del figlio, l’indennità è pari al 30% dello stipendio.
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Il part-time come alternativa al congedo
Dal D.Lgs. n. 81/2015 emerge che il lavoratore dipendente può utilizzare il lavoro part-time in alternativa al congedo parentale. Questa soluzione, infatti, consente di rimanere attivi nel mondo del lavoro pur riducendo il tempo di presenza in azienda.
Nello specifico, il part-time in alternativa al congedo parentale consente ai genitori lavoratori dipendenti di ridurre l’orario di lavoro al 50% invece di astenersi completamente, mantenendo parte della retribuzione e ricevendo un indennizzo del 30% per le ore di lavoro non svolte.
Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la richiesta di trasformazione, che è limitata alla durata del congedo parentale ancora spettante, entro 15 giorni. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto.
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Chi ha diritto alla trasformazione del lavoro da full-time a part-time?
Il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che:
- i dipendenti con specifiche gravi patologie hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno (full-time) a tempo parziale (part-time);
- i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i propri genitori affetti da patologie gravi o da disabilità, hanno la priorità nella trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale.
Il diritto alla trasformazione del lavoro da full-time in part-time sussiste anche durante il congedo di paternità con riduzione massima consentita del 50% dell’orario lavorativo.
Il part-time poi è compatibile con i permessi ex art. 33, comma 3 e 6, della Legge 104/1992 (fissati in modalità oraria).
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Quali sono i vantaggi del part-time rispetto al congedo parentale
Il part-time è una scelta ottima se si cerca un equilibrio famiglia-lavoro, sebbene comporti una riduzione dello stipendio proporzionale alle ore di lavoro svolte e una minore maturazione di contributi rispetto al full-time. Rispetto all’assenza totale dal lavoro, costituisce un compromesso più vantaggioso, sia dal punto di vista economico che da quello professionale.
Rispetto al congedo parentale, consente infatti di non staccarsi completamente dal mondo del lavoro, mantenendo aggiornate le competenze e riducendo il rischio di “deskilling” (perdità di capacità professionali) o di rallentamento della carriera.
Mentre durante il congedo parentale non si maturano ferie, il lavoro a tempo parziale consente di continuare a maturare ferie e permessi, anche se riproporzionati
Lavorando part-time, inoltre, si continuano a maturare contributi lavorativi proporzionali alle ore lavorate, spesso superiori alla contribuzione lavorativa prevista nei lunghi periodi di congedo non retribuito o indennizzato al 30%.
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