Richiesta di archiviazione: cos’è, quando si presenta e quali effetti produce
La richiesta di archiviazione rappresenta un momento importante del procedimento penale, in quanto può determinare la conclusione delle indagini senza arrivare a un processo. Vediamo meglio come funziona.
- La richiesta di archiviazione viene presentata dal pubblico ministero quando ritiene che non vi siano elementi sufficienti per proseguire il procedimento penale.
- Il GIP valuta la richiesta e può disporre l’archiviazione, chiedere ulteriori indagini oppure adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
- L’archiviazione chiude il procedimento, ma non equivale a una sentenza di assoluzione e, nei casi previsti dalla legge, le indagini possono essere successivamente riaperte.
Nel procedimento penale, non tutte le indagini avviate dalla Procura portano necessariamente a un processo. Quando, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, può chiedere al giudice di non procedere oltre. Questa richiesta prende il nome di richiesta di archiviazione. Si tratta, quindi, di un momento importante, perché consente di chiudere il procedimento quando non ci sono presupposti sufficienti per arrivare a un processo.
In questo articolo ti spiegherò punto per punto:
- cos’è la richiesta di archiviazione;
- quando può essere presentata;
- quali sono gli effetti.
Cos’è la richiesta di archiviazione
Per richiesta di archiviazione si intende l’atto con cui il p.m., al termine delle indagini preliminari, chiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) di chiudere il procedimento senza arrivare al processo.
La richiesta può essere presentata quando gli elementi raccolti durante le indagini non sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio o quando emerge, per esempio, che:
- il fatto non costituisce reato;
- il reato non è stato commesso;
- il reato non può essere attribuito alla persona indagata.
Specifico che l’archiviazione non equivale, tecnicamente, a una sentenza di assoluzione: il processo, infatti, non arriva alla fase del giudizio.
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Quando può essere presentata la richiesta di archiviazione?
L’art. 411 c.p.p. individua alcune ipotesi specifiche, alle quali si applicano le regole previste per l’archiviazione, ovvero i casi in cui:
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il reato di estingue;
- ci sia la mancanza di una condizione di procedibilità;
- il fatto non sussista;
- manchino elementi sufficienti per sostenere l’accusa.
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1. Il fatto non è previsto dalla legge come reato
Si tratta del caso in cui il fatto accertato è realmente avvenuto, ma non costituisce reato secondo la legge penale. In pratica, manca una norma che consideri quella determinata condotta come penalmente rilevante. In tale situazione non avrebbe senso proseguire il procedimento, dal momento che un soggetto non può essere punito per un comportamento che la legge non considera reato.
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2. Estinzione del reato
La richiesta di archiviazione può essere presentata quando il reato, pur essendo stato commesso, non può più essere punito perché è intervenuta una causa di estinzione del reato. Un esempio può essere la prescrizione, quando sono trascorsi i termini previsti dalla legge senza che il reato sia stato definito nei tempi stabiliti. In presenza di una causa di estinzione, il procedimento non può proseguire con una condanna per quel reato.
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3. Mancanza di una condizione di procedibilità
L’archiviazione può essere richiesta anche quando manca una condizione di procedibilità, cioè un presupposto necessario affinché l’autorità giudiziaria possa procedere penalmente. Un esempio è la querela nei reati per i quali la legge richiede che la persona offesa manifesti la volontà di procedere. Nel caso in cui la querela necessaria non venga presentata, il procedimento non può proseguire, salvo che ricorra una diversa condizione prevista dalla legge.
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4. Particolare tenuità del fatto
In questa ipotesi il fatto costituisce reato, ma l’offesa provocata è considerata di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La disciplina vigente richiede, tra l’altro, che si tratti di un reato per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva.
Per valutare la tenuità si considerano:
- le modalità della condotta;
- l’entità del danno o del pericolo;
- la condotta successiva al reato.
Non è sufficiente, quindi, che il danno sia semplicemente di piccola entità, ma occorre la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e il comportamento non deve risultare abituale.
La legge esclude, inoltre, la particolare tenuità in alcune situazioni, come quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà o sevizie, oppure ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima.
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5. Mancanza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa
Un altro caso si verifica quando, dopo le indagini, gli elementi raccolti non permettono di sostenere l’accusa in giudizio. In questa ipotesi, il p.m. ritiene che non vi siano basi sufficienti per esercitare l’azione penale. L’archiviazione può, quindi, dipendere, per esempio, dall’assenza di elementi che dimostrino che il fatto è stato commesso dall’indagato, oppure dalla presenza di elementi troppo deboli per giustificare la prosecuzione del procedimento.
In questa situazione, il GIP è chiamato a controllare la richiesta del pubblico ministero e a decidere se disporre l’archiviazione o adottare uno dei provvedimenti previsti dalla legge.
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Come avviene la notifica all’indagato?
Quando il pubblico ministero presenta una richiesta di archiviazione, la comunicazione alla persona sottoposta alle indagini non è sempre prevista in modo automatico.
In particolare, l’art. 408 c.p.p. stabilisce che l’avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini, quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona o per il reato di cui all’art. 624-bis c.p. Negli altri casi, la persona sottoposta alle indagini riceve l’avviso quando ne fa richiesta. L’avviso informa della possibilità di prendere visione degli atti e di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nei termini previsti dalla legge.
La notifica ha, quindi, la funzione di garantire il diritto di difesa, consentendo all’indagato di conoscere la richiesta del p.m. e, nei casi previsti, di intervenire nel procedimento prima della decisione del giudice.
È fondamentale, inoltre, distinguere tale avviso dall’avviso alla persona offesa, che è disciplinato da regole specifiche e può permettere alla persona offesa di opporsi alla richiesta indicando ulteriori indagini da svolgere.
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Quanto tempo passa dalla richiesta all’archiviazione?
Tra la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. e il provvedimento definitivo del GIP non esiste un termine unico e automatico valido per tutti i procedimenti. Se la richiesta viene accolta senza necessità di ulteriori adempimenti, il giudice può disporre l’archiviazione con decreto motivato.
Come ti ho già anticipato, prima della decisione, tuttavia, nei casi previsti dalla legge, la persona offesa deve essere informata della richiesta e può presentare opposizione: il termine ordinario è di 20 giorni, che sale a 30 giorni per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di furto in abitazione e furto con strappo previsto dall’art. 624-bis c.p.
Nel caso in cui venga presentata un’opposizione ammissibile, il giudice procede secondo le modalità previste dall’art. 409 c.p.p. e, quando non accoglie direttamente la richiesta, deve fissare l’udienza in camera di consiglio entro 3 mesi. Per tale ragione, il periodo che passa dalla richiesta all’effettiva archiviazione può variare in base al caso concreto e al carico dell’ufficio giudiziario. È, quindi, più corretto parlare di un procedimento con tempi variabili, piuttosto che fornire un numero preciso di giorni entro cui l’archiviazione deve essere necessariamente disposta.
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Quali sono gli effetti della richiesta di archiviazione?
La richiesta di archiviazione, di per sé, non determina ancora la chiusura del procedimento: si tratta, infatti, della richiesta con la quale il pubblico ministero sottopone al GIP la propria valutazione secondo cui non vi sono i presupposti per proseguire l’azione penale.
Gli effetti veri e propri si producono con il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice: in caso di accoglimento della richiesta, il procedimento viene chiuso e, in linea generale, non si procede nei confronti dell’indagato per i fatti oggetto delle indagini.
Devi sapere che, nei casi previsti dalla legge, è possibile riaprire le indagini anche dopo l’archiviazione qualora emergano nuove esigenze investigative.
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Richiesta di archiviazione – Domande frequenti
La persona sottoposta alle indagini riceve l’avviso della richiesta nei casi previsti dalla legge e, negli altri casi, quando ne abbia fatto richiesta. Le modalità dipendono quindi dal tipo di procedimento.
Non esiste un termine unico valido per tutti i procedimenti. I tempi possono variare in base al caso concreto, all’eventuale opposizione della persona offesa e ai tempi dell’ufficio giudiziario.
Sì, nei casi previsti dalla legge, la persona offesa può presentare opposizione, indicando le ragioni per cui ritiene necessarie ulteriori indagini.
No, l’archiviazione e l’assoluzione sono istituti diversi: l’archiviazione interviene nella fase delle indagini preliminari, mentre l’assoluzione è pronunciata dal giudice al termine di un processo, nei casi previsti dalla legge.
Con il provvedimento del GIP, il procedimento viene chiuso. Tuttavia, nei casi previsti dalla legge, è possibile chiedere la riapertura delle indagini quando emergono nuove esigenze investigative.
Se il GIP ritiene che non ci siano i presupposti per archiviare il procedimento, può chiedere al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini oppure, nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti necessari per proseguire il procedimento.
Riferimenti normativi
- art. 408 c.p.p. – richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- art. 409 c.p.p. – provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione;
- art. 410 c.p.p. – opposizione alla richiesta di archiviazione;
- art. 411 c.p.p. – altri casi di archiviazione;
- art. 415 c.p.p. – reato commesso da persone ignote;
- art. 131-bis c.p. – esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
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