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Particolare tenuità del fatto nella riforma del processo penale

Quali sono i casi in cui è prevista l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: analisi codice penale e ultimi sviluppi derivanti dalla riforma del processo penale.

particolare tenuità del fatto
  • L’art. 131 bis cp prevede una causa di non punibilità del fatto tipico antigiuridico e colpevole per particolare tenuità del fatto.
  • Presuppone il rispetto di alcune condizioni, sia concernenti la persona del delinquente sia il reato posto in essere.
  • Inoltre, presuppone un giudizio di offensività, che sia complessivo, quindi tenga conto del danno o pericolo arrecato, le modalità della condotta e gli atti riparatori.

La causa della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cp, ricorre quando un soggetto ha posto in essere un reato che si caratterizza per una tenue offensività, cioè non è idoneo ad arrecare un significativo pregiudizio. Per esempio rientrano in questa categoria il furto di una mela, o le minacce al partner senza arrecare danno.

Quindi, il legislatore non punisce i cd. reati bagatellari allo scopo di evitare di ingolfare il sistema giudiziario. Anche questa norma è stata di recente modificata dalla Riforma Cartabia, che ha inserito determinati cambiamenti ad alcuni presupposti della disposizione. 

Causa di non punibilità per tenuità del fatto: cos’è

L’art. 131 bis cp prevede una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La norma esclude la punibilità del fatto costituente reato quando non arreca un’offesa grave al bene giuridico protetto. Tale norma non è espressione del principio di offensività, ma di sussidiarietà della tutela penale. È un istituto volto ad assicurare il ricorso alla sanzione penale solo in casi eccezionali.

Per ragioni di opportunità, il legislatore decide di evitare che si ingolfi il sistema di amministrazione della giustizia. In questo modo si previene un’inefficienza dell’ordinamento, in quanto gli uffici giudiziari potrebbero non essere in grado di far fronte al carico lavorativo. 

Il legislatore ritiene che alcune condotte non siano meritevoli di pena quindi non provvede a sanzionarle per assolvere ad altri interessi, in particolare per esigenze deflattive del contenzioso.

Tuttavia, la norma comunque troverà applicazione a fatti che costituiscono condotte tipiche, antigiuridiche e colpevoli, ossia a reati, quando questi non siano idonei ad arrecare pregiudizio significativo alla persona offesa.  

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Particolare tenuità del fatto e riforma Cartabia

La fattispecie di cui all’art. 131 bis cp è stata di recente modificata dalla c.d. Riforma Cartabia, che ha molto inciso sul perimetro applicativo della norma. 

Va subito evidenziato che la scelta del legislatore di ancorare l’applicabilità dell’art. 131 bis cp al limite edittale massimo di cinque anni, senza tenere in considerazione l’assetto complessivo delle singole fattispecie, ha sollevato perplessità. 

Infatti, sul punto si era già pronuncista la Corte costituzionale nel 2020, con la sentenza n. 156 aveva esteso la norma ai reati puniti senza previsione di un minimo edittale di pena detentiva. 

Il legislatore è poi recentemente intervenuto sul testo, aggiungendo un secondo comma. Ha previsto l’applicazione della causa di non punibilità per i delitti puniti con una pena non superiore nel minimo a due anni di reclusione.

Quindi, a seguito della Riforma Cartabia la novità più interessante è stata che la soglia di sbarramento al riconoscimento della particolare tenuità del fatto non viene più individuata nel massimo della pena, ma nel minimo edittale. 

Ciò ha concesso di estendere la fattispecie a molte categorie di reati, ad esempio:

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Reati ostativi esclusi dall’art. 131 bis

Sono invece automaticamente esclusi dall’area del 131 bis a seguito della Riforma Cartabia:

  • i delitti perpetrati con violenza e minaccia ai danni di un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza, di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis cp;
  • i delitti di corruzione o prodromici alla corruzione, tentati o consumati, di cui  317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322; 322 bis, 391 bis;
  • il peculato;
  • il delitti di pericolo, quali incendio e incendio boschivo;
  • i reati contro la persona, quali tortura, lesioni personali e interruzione della gravidanza indotta;
  • i reati a sfondo sessuale  583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis;
  • i reati contro il patrimonio, ​​628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;
  • i reati in materia di stupefacenti, ad eccezioni della lieve entità.

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Particolare tenuità del fatto: esempi

La particolare tenuità del fatto presuppone un giudizio di scarsa offensività della condotta. Questa viene valutata in vario modo, tenendo complessivamente conto delle modalità della condotta, del pericolo o del danno arrecato e, dopo la Riforma Cartabia, anche delle condotte riparatorie assunte dopo il reato.

Prima della Riforma, molti reati erano esclusi dall’applicazione dell’art. 131 bis cp. In particolare, si fa riferimento a tutte le ipotesi di furto aggravato. Si ricorda che il reato di cui all’art. 624 cp prevede molte aggravanti all’art. 625 cp, quindi non di rado si realizza nella forma circostanziata.

Particolare tenuità del fatto: furto supermercato

Per esempio, un’ipotesi canonica era il furto dal supermercato di piccole somme, che spesso è realizzato con l’aggravante della destrezza. Mentre prima era escluso dall’area della causa di non punibilità, oggi invece vi rientra.

Sulla questione, la giurisprudenza ha specificato che si deve tener conto del valore della merce sottratta, al fine di applicare la causa, ma anche delle modalità complessive e degli ulteriori pregiudizi arrecati. 

Particolare tenuità del fatto e guida in stato di ebbrezza

Un’altra ipotesi di particolare tenuità del fatto è quella relativa alla guida in stato di ebbrezza. Anche in questo caso, sono sorti dubbi applicativi della causa di non punibilità. Qui si obiettava che non fosse applicabile l’art. 131 bis cp ai reati che prevedono soglie, rispetto ai quali lo stesso legislatore ha fatto un giudizio di offensività, cioè se si supera la soglia il fatto è adeguatamente offensivo.

Anche sul tema è stata ammessa l’applicazione del 131 bis cp. La giurisprudenza ha evidenziato che ogni reato è graduabile, perché si tiene conto della condotta complessiva. Quindi, ad esempio, se il soggetto guidava di notte in un luogo poco affollato, sicuramente la condotta non è in grado di arrecare un’offesa rilevante. 

particolare tenuità del fatto causa di non punibilità

L’abitualità come presupposto negativo

La causa di non punibilità non trova applicazione su coloro i quali siano considerabili delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

La norma non opera anche se vengono realizzati più reati della stessa indole, che non devono già essere stati oggetto di condanna. Inoltre, l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, almeno due, diversi da quello oggetto di procedimento. Quindi al terzo reato non si applica l’art. 131 bis cp.

Sono esclusi anche i reati che hanno a oggetto condotte abituali, ossia i reati che presentano l’abitualità come tratto tipico, come, ad esempio, il reato di maltrattamenti in famiglia. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda i reati che presentano condotte reiterate nel fatto tipico, come il reato di atti persecutori. 

In tali ambiti la serialità è elemento della fattispecie ed è quindi sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina, senza che occorra verificare la presenza di distinti reati.

Un ultimo criterio di esclusione fa riferimento alle condotte plurime, il cui significato è stato chiarito dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 13681 13682 del 2016).

L’unica soluzione interpretativa è quella di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo del caso concreto. Un esempio può essere il reato di lesioni colpose commesso con violazione reiterata delle norme sulla sicurezza del lavoro, se tale condotta ha comportato la mancata adozione di distinte misure. 

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La recidiva integra abitualità?

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, il soggetto che è dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza non può beneficiare dell’art. 131 bis cp. La motivazione alla base della norma infatti è quella di non punire soggetti che solo occasionalmente hanno realizzato un reato.

Quindi, si è molto discusso se la recidiva escluda l’applicazione dell’art. 131 bis cp, in quanto in questo caso il soggetto dimostra una resistenza al freno inibitorio derivante dalla condanna.

Tuttavia, la questione non è di semplice soluzione. La recidiva, infatti, non comporta un’esclusione automatica della causa di non punibilità. È necessario procedere ad una valutazione del caso concreto.

Si ritiene comunque necessario un giudizio complessivo che tenga conto della pericolosità sociale del soggetto anche alla luce della distanza di tempo tra la condanna precedente e il nuovo reato. 

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assoluzione per particolare tenuità del fatto

Assoluzione per particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche d’ufficio in ogni momento del procedimento. Ciò comporta che può dare luogo ad una serie di distinti provvedimenti, quali:

  • provvedimento di archiviazione (art. 411 c.p.p.),
  • la sentenza di non luogo a procedere (art. 420 c.p.p.), 
  • il proscioglimento predibattimentale (art. 469 c.p.p.), 
  • la sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.).

Una delle novità più interessanti è la possibilità di pronunciare l’improcedibilità, ossia la sentenza inappellabile di non dover procedere, che però richiede il non dissenso dell’imputato e del pubblico ministero. Dal dato letterale della norma, invece, non sembra necessario l’assenso della persona offesa, che deve solo essere udita. 

Non sarà possibile pervenire a tale pronuncia laddove sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti, per valutare, complessivamente, la tenuità del fatto. 

Particolare tenuità del fatto: formula assolutoria

Formalmente, la sentenza di non luogo a procedere si applica anche in udienza preliminare. In questo caso, il giudice deve procedere al proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Tuttavia, si dubita dell’applicabilità in concreto della disposizione in questa fase: il giudice potrebbe infatti dover fare una valutazione complessiva della condotta che implica ulteriori accertamenti.

Se la sentenza è emessa in sede dibattimentale, invece, il giudice può adottare la formula assolutoria di cui all’art. 530 co. 1 cpp, ossia la sentenza di assoluzione quando il “reato è commesso da persona non punibile per un’altra ragione”. 

La sentenza emessa all’esito del dibattimento può essere oggetto di impugnazione in appello, laddove la parte ritenga che possa essere applicata una formula più favorevole. L’assoluzione per tenuità del fatto, infatti, comporta comunque una serie di conseguenze negative. 

In primo luogo, la sentenza accerta l’integrazione di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Questo implica:

  • che la persona offesa possa chiedere il risarcimento del danno in sede civile, se la sentenza è emessa all’esito del dibattimento. Quindi la sentenza accerta la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo abbia commesso; 
  • l’iscrizione nel casellario giudiziario della sentenza, che verrà successivamente valutata ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cpp.
archiviazione per particolare tenuità del fatto

Archiviazione per particolare tenuità del fatto

Durante la fase delle indagini, il Pubblico Ministero può fare richiesta al GIP di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Laddove sussistano i presupposti che abbiamo esaminato, il giudice procede poi a decreto di archiviazione.

Come per la sentenza di assoluzione, anche il decreto deve essere iscritto nel casellario giudiziale. Proprio per questa ragione, alla luce delle relative conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, è possibile che anche l’indagato stesso proceda ad opposizione all’archiviazione, non essendo una facoltà limitata solo alla persona offesa.

Particolare tenuità del fatto davanti al Giudice di pace

L’istituto della particolare tenuità del fatto è previsto anche nel procedimento davanti al Giudice di pace, all’art. 34 del D.Lgs n. 274 del 2000. Tuttavia, le due fattispecie sono divergenti sotto diversi punti di vista. 

In particolare, le due disposizioni hanno una funzione diversa. L’art. 131 bis cp risponde ad esigenze deflattive del contenzioso, mentre l’art. 34 risponde a una funzione conciliativa, che attribuisce anche potere di veto alla persona offesa

La giurisprudenza delle Sezioni Unite hanno poi rilevato che proprio per la presenza di questa diversa norma che regola la materia, si può escludere l’applicazione dell’art. 131 bis cp.

In realtà, questa scelta ha sollevato alcune obiezioni, anche perché si è ritenuto che le ragioni di conciliazione delle parti non siano incompatibili con le esigenze di deflazione del contenzioso. 

Particolare tenuità del fatto – Domande frequenti

Cosa si intende per particolare tenuità del fatto?

La particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità prevista all’art. 131 bis cp.

Quando si applica l’art. 131 bis cp?

L’articolo 131 bis cp si applica quando il reato compiuto non superi nel minimo edittale i due anni e ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma. 

Cos’è l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto?

Il giudice può dichiarare la non procedibilità per particolare tenuità del fatto prima della fase del dibattimento. 

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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