Si può ritirare una denuncia?
- La denuncia è il principale strumento mediante il quale è possibile comunicare all’Autorità pubblica una notizia di reato.
- Si distingue dalla querela, che è condizione di procedibilità, ciò significa che in sua assenza il procedimento non può essere continuato.
- La denuncia e la querela hanno anche un diverso regime in relazione al ritiro e agli effetti di tale ritiro.
Molto probabilmente, avrai sentito parlare della possibilità di ritirare una denuncia. Tuttavia, molto spesso si confonde la denuncia con la querela. I due istituti presentano, però, notevoli differenze tra loro, soprattutto in punto di ritiro.
Nel presente articolo, provvederemo a spiegarti cos’è la denuncia e cos’è la querela. Elencheremo le principali differenze e quali effetti producono. Inoltre, ci soffermeremo anche su quelle che sono le conseguenze del ritiro, nell’uno e nell’altro caso.
Infine, andremo ad esaminare anche peculiari aspetti del fenomeno del ritiro rispetto al reato di atti persecutori. La fattispecie, introdotta per tutelare, in particolare, le donne da una delle condotte che costituisce una spia di possibili violenze, si connota per alcune peculiarità, proprio in quanto vi è un’esigenza di tutela rafforzata.
Come si ha conoscenza di un reato?
La notizia di reato è un’informazione che permette alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di venire a conoscenza di un illecito.
La presenza di una notizia di reato produce tre effetti:
- segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza, attività tendente a prevenire il compimento di reati e a controllare che la legge sia osservata, alla funzione di polizia giudiziaria, cioè alla fase di indagine su di un reato di cui si ha notizia;
- impone alla polizia giudiziaria, che abbia appreso la notizia di un reato, l’obbligo di informare il pubblico ministero;
- impone al pubblico ministero l’obbligo di provvedere alla immediata iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato.
Il codice regola espressamente due notizie di reato: la denuncia e il referto. Inoltre, prevede le condizioni di procedibilità e cioè la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. Questi atti contengono sia l’informativa su di un illecito penale, sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso.
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Che caratteristiche ha la denuncia?
La denuncia può essere presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia del reato, sia essa un cittadino italiano, uno straniero o perfino lo stesso autore del fatto illecito. Può essere scritta o orale e può essere presentata sia ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al pubblico ministero. Oggi, poi, esistono diverse modalità attraverso le quali presentare una denuncia online, come per esempio la piattaforma ioDenuncio.
La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia di reato, nonché le fonti di prova già note. Inoltre, quando è possibile, contiene le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.
Di regola la denuncia è facoltativa, essa è rimessa al senso civico del cittadino. Ci sono però alcune ipotesi in cui la denuncia è un obbligo. Ciò accade rispetto a persone che svolgono determinate funzioni o professioni. L’obbligo è sanzionato penalmente.
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Denuncia da parte di privati
Una persona privata ha l’obbligo di denuncia nei seguenti casi:
- quando sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato.
- quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto;
- quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo abitato;
- quando abbia subito un furto di armi ed esplosivi;
- quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona ai fini di estorsione.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio e la conoscenza del reato.
Infatti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia dei reati dei quali vengono a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni sia a causa della funzione o servizio.
Per esempio, anche fuori dell’orario di lavoro una persona riferisce ad un insegnante pubblico che la sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia. L’obbligo scatta quando la notizia di reato si riferisce ad un reato procedibile non a querela.
Esenzione obbligo di denuncia
Una disposizione apposita è prevista in relazione al difensore e ai suoi ausiliari. Tali soggetti non hanno obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
La disposizione, che è l’art. 334 bis c.p.p., deve intendersi nel senso che il difensore e i suoi ausiliari siano vincolati al segreto professionale, sia quando svolgono investigazioni difensive, sia quando comunque svolgono il loro mandato e, pertanto, non hanno l’obbligo di denuncia dei reati dei quali vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
La disposizione citata costituisce una garanzia di libertà per il difensore e i suoi ausiliari.
Differenze denuncia e querela
La denuncia si distingue dalla querela, che è una condizione di procedibilità, ovvero un atto a cui la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.
La querela è l’atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito. Ciò a prescindere dal soggetto che risulterà esserne autore.
La querela si compone di due elementi:
- la notizia di reato;
- la manifestazione della volontà di procedere penalmente in ordine al medesimo.
È chiara la differenza rispetto alla denuncia: quest’ultima può essere presentata da chiunque, non solo dalla persona offesa, e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà. È sufficiente la notizia che è avvenuto un fatto di reato.
Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Nel caso di delitti contro la libertà sessuale, il termine è di sei mesi e per i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. è di dodici mesi.
Per approfondire l’argomento leggi anche: Denuncia e querela: che differenza c’è?
Quando la denuncia può essere ritirata?
Possiamo ora chiederci se sia possibile procedere a ritirare una denuncia. In linea di principio, ritirare la denuncia non produce effetti. Infatti, le ipotesi sono due. Il reato che si è denunciato è procedibile d’ufficio: in questo caso il pubblico ministero o il giudice possono comunque proseguire nell’accertamento dei fatti.
Quando la notizia di reato diviene a conoscenza dell’autorità pubblica, allora, questa entra nella gestione del pubblico ministero. Ove fondata, si ricorda che l’azione penale è obbligatoria: ciò significa che il pubblico ministero non può valutare se procedere ad esercitare o meno l’azione.
Se il reato è procedibile d’ufficio allora serve la querela, in sua assenza il procedimento deve essere concluso. È possibile revocare la querela?
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La querela può essere ritirata?
La querela può essere rinunciata o rimessa. La rinuncia è un atto irrevocabile, incondizionato, con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. La rinuncia al diritto di querela può essere fatta con un atto espresso o tacito ed è irrevocabile.
Occorre ricordare che la rinuncia può essere effettuata solo dopo che la persona offesa ha subito reato. Prima che tale fatto sia stato commesso, non esiste alcun diritto di querela. Pertanto non è possibile rinunciare a un diritto che non è ancora sorto. Una volta proposta, la querela può, invece, essere revocata.
A tal fine il codice penale prevede l’istituto della remissione quale causa di estinzione del reato. Si tratta di un atto irrevocabile e incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta espressamente o tacitamente la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato.
La remissione non produce effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente. Merita ricordare che la facoltà di rimettere la querela non incontra nessun limite in relazione a determinati reati.
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Quali reati non sono soggetti a remissione di querela?
Nel caso di delitti in materia sessuale, la querela proposta è irrevocabile. È irrevocabile anche quando gli atti persecutori sono commessi con modalità gravi, come minacce reiterate o mediante armi e con atti anonimi.
La non revocabilità della querela ha le seguenti giustificazioni:
- da un lato, vuole evitare che il querelato, presunto responsabile del reato, possa coartare la volontà dell’offeso;
- dall’altro lato, tende a scoraggiare l’offeso dal presentare querele infondate che affermino fatti più gravi di quelli effettivamente avvenuti, poiché se tali fatti sono recepiti nell’addebito formulato dal PM, ciò impedisce la remissione della querela.
Sempre nel caso di atti persecutori, ma nell’ipotesi in cui non ricorra la circostanza della gravità, la remissione di querela può essere solo processuale. Ciò comporta che, in negativo, la remissione non può essere tacita e cioè con modalità non espresse.
In positivo, la remissione di querela può essere fatta soltanto davanti all’autorità procedente o davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. In questo modo, l’autorità può verificare la consapevolezza dell’atto di remissione e la libertà morale dell’offeso.
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Atti persecutori e procedibilità
Merita evidenziare che, nel caso di delitti di atti persecutori, è prevista un’ipotesi particolare di trasformazione della procedibilità del reato.
Infatti, ai sensi dell’art. 8 comma 4 D.L. n. 11 del 2009, si procede d’ufficio per il delitto in esame quando il fatto è commesso da soggetto ammonito dal questore.
In questo modo, la legge raggiunge l’effetto irragionevole che la persona offesa, una volta presentata l’istanza di ammonimento, si trovi coinvolta all’interno di un procedimento penale, perché, come dicevamo, la denuncia non può essere ritirata una volta avanzata.
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Denuncia – Domande frequenti
La denuncia, una volta effettuata, non può essere ritirata. L’eventuale dichiarazione contraria non produce effetto, in quanto si procede a denuncia per i soli reati procedibili d’ufficio.
La querela può essere rinunciata, cioè il soggetto rinuncia al diritto di sporgerla, dopo che il reato sia avvenuto, o rimessa, cioè ritirata a tutti gli effetti. Nel secondo caso serve l’accettazione del querelato.
Per alcuni reati non è possibile la remissione della querela, ad esempio per i delitti in materia sessuale o gli atti persecutori.
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