Disoccupazione agricola: cos’è, importo, requisiti, quando arriva
La disoccupazione agricola è un'indennità che viene versata ai lavoratori agricoli da parte dell'INPS. Nel seguente articolo, ti indicheremo requisiti e condizioni di accesso.
- La disoccupazione agricola è un’indennità che viene erogata dall’INPS ai lavoratori agricoli, in caso di disoccupazione.
- L’entità della disoccupazione agricola è variabile in base a molteplici fattori, tra cui se il soggetto era assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato.
- La disoccupazione agricola non è sempre erogata: sono previsti dei limiti ben specifici, anche in relazione alle giornate di lavoro.
Fino al 2 aprile 2024 è stato possibile presentare domanda di disoccupazione agricola. Questa è un’indennità che viene erogata ai lavoratori agricoli divenuti disoccupati. Si tratta di un sussidio erogato dall’INPS, in considerazione della paga conseguita e delle giornate di lavoro.
Negli ultimi mesi, il settore agricolo è stato investito da una crisi considerevole, soprattutto alla luce degli interventi comunitari, oltre che dell’evoluzione dello scenario politico. Sono molti i fattori che hanno inciso negativamente sul settore agricolo, che è il principale settore dell’economia italiana. Per tale ragione, si è più volte lamentato che i sussidi previsti per la categoria non siano idonei e soprattutto appaiano anacronistici.
Nel seguente articolo, ci occuperemo proprio della disoccupazione agricola, individuando i requisiti e le condizioni per l’erogazione del sussidio ai dipendenti degli imprenditori agricoli.
- Che cos’è la disoccupazione agricola?
- A quali lavoratori spetta la disoccupazione agricola?
- Disoccupazione agricola: requisiti
- Disoccupazione agricola per dimissioni del lavoratore
- Quanto si prende in disoccupazione agricola?
- Disoccupazione agricola: importi
- Disoccupazione agricola e NASpI: sono cumulabili?
Che cos’è la disoccupazione agricola?
Anche ai lavoratori agricoli spetta un’indennità di disoccupazione, come a qualsiasi altro lavoratore. Questa indennità è nota come disoccupazione agricola, a cui hanno diritti tutti i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La fattispecie è stata istituita nel 1989, con il decreto legge n. 338, con lo scopo di supportare i lavoratori di questo settore. Nasce quindi con le stesse finalità della NASpI, di norma riconosciuta a ogni lavoratore, o la DIS-COLL per i collaboratori e l’ALAS per i lavoratori dello spettacolo.
Gli importi del sussidio vengono aggiornati in base all’indice ISTA dei prezzi al consumo. Per il 2024 l’importo massimo che può essere erogato è di 1.321,53 euro mensili.
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A quali lavoratori spetta la disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
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Disoccupazione agricola: requisiti
L’indennità di disoccupazione agricola può essere concessa a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il lavoratore dovrà essere iscritto ad elenchi agricoli, per dimostrare l’anzianità di servizio, oppure si deve trattare di lavoro agricolo con qualifica OTI;
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.
L’ultimo requisito può essere perfezionato tramite il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, se l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento.
I 102 giorni di contributi possono essere raggiunti anche tramite quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
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Quando non è riconosciuta la disoccupazione agricola?
Le dimissioni non producono il diritto alla disoccupazione agricola, se si tratta:
- di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
- di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
La disoccupazione agricola non è riconosciuta anche quando i lavoratori sono licenziati per motivi disciplinari. In questo caso la cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare – essa è in ogni caso rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro.
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Disoccupazione agricola per dimissioni del lavoratore
La disoccupazione agricola è concessa in caso di dimissioni del lavoratore quando ricorre una delle seguenti cause:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
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Disoccupazione agricola: scadenza domanda
La disoccupazione agricola deve essere richiesta entro specifici termini, in via telematica. Il termine, di regola, è il 31 marzo dell’anno successivo. Quest’anno il 31 marzo è coinciso con il giorno di Pasqua, quindi, il termine è stato il 2 aprile 2024.
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Quanto si prende in disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola ha un importo differente a seconda della tipologia di contratto concluso. Le giornate minime per accedere al sussidio sono 102, poi il sussidio viene quantificato come segue:
- 40% della retribuzione di riferimento per gli operai a tempo determinato del settore agricolo in possesso dei requisiti citati;
- 30% per gli operai a tempo indeterminato.
Si deve tuttavia considerare che dall’importo determinato in base alla percentuale del 40% deve essere detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa è una trattenuta che viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
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Disoccupazione agricola: importi
Se il lavoratore ha lavorato per 180 giorni, ossia circa 6 mesi, in considerazione di quanto abbiamo affermato, quale sarà l’importo? L’importo in questo caso è pari sempre al 40% del salario di riferimento, senza ulteriori trattenute, perché le giornate sono superiori al limite massimo di 150 giorni fissato dalla normativa.
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità muta: viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta del 9%. In linea teorica, chi non ha raggiunto i 102 giorni di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Facciamo un esempio di calcolo della disoccupazione agricola. Prendiamo in considerazione un ex dipendente a tempo determinato con una paga di 40 euro per una giornata di lavoro: l’indennità sarà pari a 16 euro o a 14,56 euro (trattenuta del 9% fino a 150 giornate).
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Disoccupazione agricola e NASpI: sono cumulabili?
La legge di bilancio 2023 è intervenuta introducendo alcune modifiche in tema di disoccupazione agricola e di riordino della disciplina. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato sono state introdotte significative novità.
Queste si applicano principalmente a coloro che svolgono delle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
La circolare INPS 7 novembre 2023, n. 89 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante da prestazioni LOAgri, svolte durante la fruizione delle indennità di disoccupazione.
La circolare afferma che chi riceve NASpI e DIS-COLL può anche svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile. Tali soggetto non saranno tenuti ad adempiere neanche all’obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante da queste.
I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le due indennità di disoccupazione. Tali somme, dunque, non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.
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Disoccupazione agricola – Domande frequenti
La disoccupazione agricola è un’indennità che viene normalmente erogata dall’ente previdenziale ai disoccupati del settore agricolo.
La disoccupazione agricola viene erogata agli ex dipendenti a tempo determinato o indeterminato del settore agricolo, o ad essi equiparati.
La disoccupazione agricola viene erogata solo ove il lavoratore abbia maturato almeno 102 giornate di lavoro.
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