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Infedeltà coniugale: quali sono le conseguenze legali?

L'infedeltà coniugale è una possibile causa di separazione con addebito. Ciò si verifica quando essa è la causa principale della crisi matrimoniale. Comporta una serie di conseguenze pregiudizievoli, soprattutto alcune sanzioni economiche o in tema di diritti successori.

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  • L’infedeltà coniugale può assumere rilevanza giuridica a vari effetti, in particolare ai fini della separazione con addebito.
  • Il coniuge deve provare che tale infedeltà sia stata causa della crisi coniugale.
  • Le conseguenze principali della separazione per addebito sono sanzioni economiche a carico del coniuge che si è reso responsabile del fallimento del matrimonio. 

Ti sei mai chiesto che conseguenze ha l’infedeltà in caso di crisi coniugale? In realtà le implicazioni sono molte e, a volte, anche piuttosto afflittive per il coniuge traditore.

In particolare, la condotta può integrare la violazione dei doveri coniugali. In questo caso, se c’è nesso di causalità tra la condotta e la crisi coniugale, può esserci separazione con addebito.

Incorrere in questa sanzione è molto più semplice di quanto ci si aspetti. Infatti, con infedeltà coniugale si intendono molte condotte, non necessariamente di tradimento fisico.

Nel presente articolo cercheremo di metterti in guardia sulle possibili implicazioni dell’infedeltà nell’ambito del matrimonio, in particolare a temi quali l’assegno di mantenimento, i diritti successori e la casa coniugale

Che cosa si intende per infedeltà coniugale?

L’infedeltà del coniuge, sebbene non menzionata dal codice civile o dalle norme in materia di separazione e divorzio, può comportare una serie di conseguenze dal punto di vista legale.

Quindi, ci sembra opportuno andare a stabilire cosa si intende per infedeltà coniugale, anche perché questo concetto potrebbe apparire molto controverso. 

Infatti, in genere si potrebbe essere indotti a pensare che l’infedeltà implichi necessariamente un rapporto fisico. In realtà, ad oggi, la giurisprudenza accoglie un concetto più elastico che prende in considerazione quelle che sono le effettive ripercussioni sull’altro coniuge della condotta del marito o della moglie infedele.

Per esempio, è stata riconosciuta l’infedeltà anche in caso di rapporti meramente platonici con altro soggetto esterno alla coppia, o che comporti un legame affettivo che può, inevitabilmente, pregiudicare il rapporto di coniugio.

In aggiunta, anche i meri scambi di interazioni o conversazioni virtuali, tramite social network, vengono considerati una condotta infedele. Come dicevamo, il criterio discretivo è la reazione che tale condotta ha avuto sul rapporto di coppia, se è stata tale da incrinare la comunione spirituale tra i coniugi. 

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Qual è la principale conseguenza dell’infedeltà?

La principale conseguenza dell’infedeltà del marito o della moglie comporta la possibilità di chiedere la separazione con addebito.

Questa procedura, in genere, si distingue tra:

  • consensuale: quando le parti giungono a una composizione amichevole della crisi coniugale. In pratica, si realizza quando le parti già sono d’accordo sui rapporti economici e personali, come la gestione dei figli. In questo caso, possono giungere ad un accordo che poi viene omologato dal giudice;
  • giudiziale: quando le parti non raggiungono autonomamente un accordo, in questo caso devono ricorrere al giudice. La separazione con addebito si verifica proprio in questo caso, cioè può essere esclusivamente giudiziale, come è ovvio presumere.

La separazione per addebito di colpa infatti presuppone che vi sia la responsabilità di uno dei coniugi nel fallimento del matrimonio. Il caso più classico è proprio l’infedeltà coniugale.

Ovviamente, per adottare la relativa disciplina è necessario che ricorrano anche due requisiti. La separazione con addebito postula che la crisi:

  1. renda intollerabile la prosecuzione della convivenza;
  2. rechi pregiudizio all’educazione dei figli.

La giurisprudenza si è molto affannata nello stabilire cosa si intenda per intollerabilità. Secondo un orientamento risalente nel tempo, la convivenza diventa intollerabile quando oggettivamente, per chiunque e non solo per i coniugi, la prosecuzione del rapporto sia divenuta impossibile. Si richiede dunque una sorta di oggettività della condotta di uno dei coniugi, tale da impossibile la prosecuzione del rapporto, secondo un criterio di tollerabilità sociale. 

Tuttavia, questo orientamento è da tempo abbandonato, anche perché mal si concilia con l’evoluzione dei rapporti parentali. Ad oggi, si ritiene che si tratti di un’intollerabilità soggettiva, cioè che per i coniugi non deve essere più sostenibile proseguire il rapporto. 

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Cos’è la separazione con addebito?

La separazione con addebito ha prevalentemente una funzione sanzionatoria nei confronti del coniuge che è stato causa del fallimento del matrimonio. In genere, le conseguenze sono di carattere prevalentemente economico.

I presupposti dell’adozione della procedura, oltre a quelli che abbiamo citato, sono ai fini dell’addebitabilità della separazione, ovvero:

  • la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
  • il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale, che ha reso intollerabile la convivenza.

Come dicevamo, uno dei requisiti che il coniuge istante deve provare è la violazione dei doveri coniugali indicati dall’art. 143 c. 2 c.c., ossia:

  • l’obbligo reciproco alla fedeltà, in tal senso una relazione extraconiugale costituisce un esempio tipico;
  • l’obbligo all’assistenza morale e materiale, un esempio potrebbe essere l’abbandono del coniuge gravemente malato;
  • l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia, inteso come violazione dei doveri di solidarietà tra coniugi, di assistenza dei figli, ecc.;
  • l’obbligo alla coabitazione.

In realtà, secondo la giurisprudenza accreditata, si tende ad estendere questo concetto di violazione dei doveri coniugali. Infatti, anche le condotte contrarie ai diritti fondamentali possono assumere rilievo ai fini della separazione con addebito. 

È possibile l’addebito ad entrambi i coniugi?

Ci si chiede poi se l’addebito ad entrambi i coniugi sia ammissibile, quindi se il fallimento del matrimonio, in realtà, non sia conseguenza di una sola delle parti, ma se entrambe possano aver realizzato condotte contrarie ai doveri coniugali che abbiamo citato.

Ciò si verifica quando entrambi i coniugi addebitano all’altro, con apposita istanza, il fallimento del matrimonio. In questo caso, il giudice può addebitare la separazione ad entrambi, non è però ammessa una graduazione della responsabilità.

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Quando l’infedeltà è causa di addebito?

L’infedeltà del coniuge non è sempre causa di addebito. Infatti, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, deve conciliarsi con il requisito dell’intollerabilità e i requisiti richiesti dalla separazione con addebito. 

In particolare, come dicevamo, la condotta del coniuge deve essere causale rispetto alla crisi matrimoniale. Ciò significa che l’infedeltà deve essere causa determinante della rottura del rapporto di coniugio.

Quindi, se il matrimonio già era in crisi, non può dirsi che l’infedeltà sia stata determinante. Possiamo in tal senso fare qualche esempio che è stato affrontato dalla giurisprudenza:

  • se il coniuge comunica all’altro, anche mettendolo per iscritto, che non prova più sentimenti nei confronti dell’altro e, solo successivamente, intraprende una nuova relazione amorosa;
  • laddove il matrimonio aveva già perso i connotati tipici di un rapporto affettivo e fisico;

Dunque, il coniuge che chiede la separazione con addebito deve provare che la condotta sia stata tale da incidere sulla comunione spirituale. Tuttavia, alla controparte è consentita la prova contraria.

In sintesi, la Cassazione afferma che a fronte di una crisi matrimoniale già in atto, una relazione extraconiugale è una conseguenza ordinaria, non tale da costituire motivo di separazione con addebito.  

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Cosa si intende per infedeltà apparente?

Nel primo paragrafo, abbiamo evidenziato che il concetto di infedeltà giuridicamente rilevante può essere flessibile, cioè non si tratta solo di infedeltà di natura fisica, ma si estende ad ogni altra forma di lesione della fiducia del coniuge. In che modo queste condotte incidono ai fini della separazione con addebito?

Anche in questo caso, la giurisprudenza  ha sostenuto che può esserci sia la violazione dei doveri coniugali, sia il nesso di causalità tra la violazione e la crisi. Degli esempi molto interessanti possono chiarire il concetto.

La Cassazione ha, infatti, riconosciuto il nesso causale anche con riferimento ad un tradimento fittizio, cioè non realmente consumato neanche dal punto di vista platonico. In questo caso, la moglie aveva finto di avere una relazione extraconiugale al solo scopo di ferire il marito.

Un caso peculiare è quello dello stato di “single” su Facebook. La Cassazione in predetta ipotesi ha concesso la separazione con addebito sulla base di molteplici fattori, Tuttavia, è stato valorizzato lo stato del marito sul noto social network come condotta potenzialmente lesiva della dignità del coniuge e sintomatica di un atteggiamento del coniuge, sebbene non costituisse prova del tradimento.

Sempre in tema social network, anche i meri messaggi scambiati con un’altra persona sono stati considerati sintomatici della responsabilità del coniuge per la crisi matrimoniale. 

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Infedeltà e assegno di mantenimento 

Passiamo ora a quelle che sono le conseguenze sia della separazione con addebito sia, di conseguenza, dell’infedeltà matrimoniale quando rilevante giuridicamente. Come dicevamo poc’anzi, infatti, la separazione con addebito comporta delle conseguenze sanzionatorie per il coniuge infedele. 

Nel caso in cui l’infedeltà sia rilevante, cioè sia stato provato dal coniuge il fatto e il nesso di causalità rispetto alla crisi matrimoniale, ciò comporta che non sia più dovuto l’assegno di mantenimentoSi ricorda, tuttavia, che l’assegno di mantenimento (o gli alimenti) può avere diverse funzioni. Una di queste è quella di garantire i mezzi di sussistenza, che, sebbene non sia la funzione principale, è comunque una condizione alternativa.

Sulla questione, la giurisprudenza ha espressamente detto che l’assegno deve essere in ogni caso erogato se il coniuge infedele si trovi in particolari difficoltà economiche, tali da integrare lo stato di bisogno.

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È necessaria però un’osservazione. Questa giurisprudenza è antecedente a quella che ha individuato la nuova funzione dell’assegno di mantenimento, che ricordiamo essere:

  • prevalentemente compensativa, cioè volta a retribuire il coniuge per i sacrifici economici sostenuti in costanza del rapporto matrimoniale per far fronte alle esigenze di vita familiare e di lavoro dell’altro coniuge;
  • funzione assistenziale.

Ora, in considerazione della funzione compensativa, che sostanzialmente ha natura oggettiva, si potrebbe anche immaginare una rimeditazione sulla possibilità di concedere, almeno in parte, un assegno di mantenimento. 

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Infedeltà e diritti successori

Se causa di addebito, l’infedeltà è anche conseguenza di perdita dei diritti successori, che invece normalmente spettano al coniuge separato, ma non anche a quello divorziato. Tuttavia, anche sul punto, si individuano due eccezioni.

La prima eccezione si riferisce a un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Questo può essere erogato nel caso in cui il coniuge aveva conseguito il diritto all’assegno di mantenimento.

La seconda eccezione riguarda la possibilità di conseguire l’assegno di reversibilità, a prescindere dall’erogazione di un precedente assegno. Questo è stato affermato dalla Cassazione, che ha evidenziato che l’assegno è erogato sulla base di un solo presupposto, ossia la morte del coniuge

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Infedeltà e assegnazione casa familiare

Un’altra domanda che possiamo porci è: il coniuge infedele ha diritto all’assegnazione della casa familiare? Nella pratica, se i coniugi hanno dei figli, allora la casa familiare deve essere assegnata al coniuge che ha laffidamento dei figli

In questa ipotesi, il coniuge comunque conserva il diritto, nonostante sia infedele, se i figli sono minori o non autosufficienti.

Se manca tale condizione, secondo le regole ordinarie, la casa è assegnata al coniuge che ne ha la proprietà. Se è in comproprietà si deve procedere alla divisione della comunione legale, secondo le relative regole. 

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Infedeltà e risarcimento dei danni 

Infine, possiamo occuparci di un ultimo aspetto. Il coniuge che ha subito il tradimento, ha diritto al risarcimento dei danni? In linea teorica, è risarcibile il danno morale o anche esistenziale. Con danno morale si intende il particolare patema d’animo che in questo caso consegue alla condotta infedele, mentre il danno esistenziale è il cambiamento delle abitudini di vita conseguente l’illecito. Questo potrebbe esserci nel caso in cui dall’infedeltà coniugale derivi appositamente la crisi e la conseguente rottura del rapporto, con tutto ciò che ne deriva in termini di stile di vita.

Spesso, il tradimento può anche integrare un danno da lesione della reputazione, soprattutto se la relazione è stata resa palese, avviene nell’ambito del medesimo contesto familiare, ecc.

Tuttavia, la questione maggiormente problematica in questo caso è la prova del danno, soprattutto del danno morale. In questo caso, la giurisprudenza ammette anche la prova presuntiva tramite l’affermazione dell’avvenuto tradimento, per mezzo di fotografie, messaggi e altre circostanze specifiche. 

Talvolta si ricorre anche ad agenzie investigative per ottenere degli elementi di prova. Si ricorda, tuttavia, che alcune prove, se assunte in violazione dei diritti di privacy, possono essere inutilizzabili, perché la condotta di assunzione potrebbe anche integrare reato. 

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Infedeltà coniugale – Domande frequenti

Cosa si intende per infedeltà coniugale?

L’infedeltà coniugale rappresenta la lesione del rapporto di fiducia tra i coniugi, non necessariamente un tradimento fisico.

Cosa comporta l’infedeltà coniugale?

L’infedeltà coniugale può essere causa di separazione con addebito, a certe condizioni.

Il coniuge infedele diritto all’assegnazione della casa familiare?

Si, anche in caso di tradimento potrebbe ricevere l’assegnazione della casa familiare, se è il coniuge a cui sono affidati figli minori o non autosufficienti.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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