Reato di corruzione: significato, tipologie, pena, prescrizione, come si di...

Il Codice penale italiano disciplina diversi reati contro la Pubblica amministrazione o commessi da funzionari pubblici, come per esempio l’oltraggio a pubblico ufficiale o il reato di peculato.
Nelle prossime righe, analizzeremo due diverse tipologie di reato che rientrano in questa macrocategoria, ovvero:
Vedremo in particolare quali sono gli articoli del codice penale ai quali fare riferimento, quali sono le pene previste, la procedibilità e le caratteristiche dei due reati citati.
L’usurpazione di funzioni pubbliche è disciplinata dall’articolo 347 c.p. nel quale viene punita la condotta di coloro che svolgono una funzione pubblica senza averne l’effettiva e formale investitura.
L’articolo recita che:
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
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L’elemento soggettivo del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il delitto e la consapevolezza del danno che ne può derivare.
Si tratta di un reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della Pubblica amministrazione. Rientra tra i reati procedibili d’ufficio e nella categoria dei reati di evento.
La condotta sanzionata è duplice:
Non è invece penalmente perseguibile il funzionario di fatto, ovvero colui che opera nell’interesse della PA pur non potendolo effettivamente fare, in quanto non provvisto della forma investitura.
Il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio è disciplinato dall’articolo 328 del Codice penale, nel quale viene stabilito che:
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
L’articolo in questione prevede una pena per l’inerzia dei funzionari, i quali vengono sanzionati nel momento in cui non ottemperano alle richieste pervenute dai cittadini o da altri pubblici uffici.
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Il rifiuto di un atto d’ufficio è un reato che si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un dipendente pubblico si rifiuta di esercitare una mansione che gli compete. Il reato si configura nel caso di rifiuto non motivato.
Tale reato non viene punito soltanto con la reclusione o l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Potrebbe infatti essere prevista anche una sanzione di tipo disciplinare, ovvero l’interdizione dai pubblici uffici, sulla base della gravità di quanto commesso.
L’omissione è invece disciplinata al comma seconda dell’articolo 328 c.p. Avviene nel momento in cui non si verifica un rifiuto, ma una mancata risposta. In particolare, se il ritardo supera i 30 giorni, il silenzio è un omissione.
L’omissione di atti d’ufficio permette di presentazione di una denuncia alle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza – oppure direttamente alla Procura della Repubblica.
Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche prevede la reclusione fino a 2 anni.
Il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio può essere commesso da un funzionario pubblico con il mancato esercizio delle sue funzioni.