Legato testamentario: significato, esempio e che differenza c’è con l’eredità
Cosa si intende con legato testamentario, quali sono le tipologie esistenti, come funziona l'eventuale impugnazione, quindi cosa fare in caso di lesione della legittima.
Il legato testamentario è una particolare tipologia di testamento nella quale il testatore attribuisce un bene o un diritto di tipo patrimoniale a un soggetto che viene definitivo “legatario” o “onorario”. Il legato non corrisponde all’eredità, infatti i termini erede e legatario non coincidono: per questo motivo si dice che il legato sia autonomo.
Il legato non sempre porta a un arricchimento da parte di chi lo riceve: per esempio il legato attribuito a un creditore potrebbe corrispondere semplicemente al saldo della somma del debito. Il legato è disciplinato dall’articolo 588 del Codice Civile nel quale si legge che il testamento può essere disposto “a titolo particolare” o a “titolo universale”.
Esistono diverse tipologie di legato testamentario: in questa guida analizzeremo come funziona l’applicazione di questo strumento giuridico, quali sono le principali differenze con l’eredità e cosa succede quando all’apertura del testamento si scopre dell’esistenza di soggetti legatari.
Differenza tra erede e legatario
Un esempio ci aiuterà a capire fin da subito la differenza che esiste fra l’eredità e il legato testamentario. A una determinata persona vengono lasciati tramite legato tutti i mobili presenti in una casa: quest’ultimo non diventerà il proprietario dell’immobile, ma soltanto dei beni che si trovano al suo interno.
Il legato subentrerà così nella successione a titolo particolare: i suoi diritti si estenderanno soltanto sui beni che ha ereditato. Gli eredi, invece, entrano nella successione a titolo universale. Questo significa che dovranno farsi carico anche di eventuali debiti contratti dal defunto, che invece non spettano al soggetto legatario.
Il legato testamentario si acquisisce in modo automatico: non si dovrà accettare la successione, ma si avrà la possibilità di rinunciarvi. In sintesi:
- il legatario potrà beneficiare soltanto di un particolare diritto;
- l’erede avrà a sua disposizione la quota di legittima che gli spetta per legge. Inoltre dovrà occuparsi del pagamento dei debiti del de cuius in modo proporzionale rispetto alla sua quota di eredità.
Un’altra differenza fondamentale ha a che fare con i termini del diritto:
- un’eredità viene trasmessa in modo definitivo agli eredi;
- un legato testamentario può, invece, avere una data di scadenza, al termine della quale il bene tornerà a fare parte del patrimonio ereditario.
Si può anche essere erede e legatario contemporaneamente se il soggetto al quale viene attribuito un legato testamentario è uno degli eredi.
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Legato testamentario con onere
A differenza dell’eredità che deve essere accettata, il legato si acquista automaticamente, senza il bisogno di accettazione, ai sensi dell’articolo 649 del Codice Civile: il giudice fisserà un termine entro il quale il legatario avrà la possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia.
Il legato testamentario potrebbe anche essere con onere: significa che il legatario potrà accedervi solo se rispetterà una determinata condizione, che prevede in genere il pagamento di alcune spese.
Per esempio, nel legato testamentario potrebbe esserci l’onere in base al quale una determinata persona riceverà come legato tutte le macchine del testatore, a condizione che dia 1.000 euro a uno degli eredi. Nel caso in cui i costi derivanti dell’onere fossero superiori al valore del legato, il legatario avrebbe tutto il diritto di rinunciare ai beni ricevuti.
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Cosa sono il sublegato e il prelegato
In base all’articolo 549 del Codice Civile, il legato non potrà essere fatto gravare sulla quota di legittima, altrimenti la disposizione sarà nulla. In questo caso, in base al soggetto sul quale graverà la disposizione, si parlerà di:
- sublegato, ovvero il caso in cui il carico della disposizione gravi sul legatario e non sull’erede;
- prelegato, ovvero quando la disposizione è a carico di tutta l’eredità e uno degli eredi ha anche il ruolo di legatario. In pratica, quanto spetta al prelegatario deve essere predeterminato prima di procedere con la divisione ereditaria. Supponiamo che l’eredità sia di 7.000 euro, il legato di 1.000 euro e che gli eredi siano tre: l’erede che è anche legatario riceverà un totale di 3.000 euro, ovvero 1.000 come legato e 2.000 in eredità. Agli altri due eredi spetteranno invece per legge 2.000 euro.
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Tipologie di legato testamentario
In base agli effetti che produce, ci possono essere tre categorie differenti di legato:
- il legato a effetti reali
- il legato a effetti obbligatori;
- il legato a effetti liberatori.
1. Legato a effetti reali
Il primo rappresenta la forma più comune e nel diritto romano veniva chiamato legato per vindicationem: consiste nel trasferimento di un bene o di un diritto per volontà diretta dal parte del testatore nei confronti del legatario.
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2. Legato a effetti obbligatori
Il legato a effetti obbligatori, invece, prevede la presenza di una terza figura, ovvero l’onerato, colui il quale dovrà compiere una terza attività affinché il legatario possa conseguire il bene ricevuto dal testatore. In questo caso si parla di legato per damnationem. Vi rientrano, per esempio:
- il legato di cosa dell’onerato o di un terzo, disciplinato dall’articolo 651 del Codice Civile;
- il legato di cosa individuata soltanto nel genere, disciplinato dall’articolo 653 del Codice Civile.
3. Legato a effetti liberatori
Per quanto riguarda il legato a effetti liberatori si tratta del classico caso in cui il testatore libera un proprio debitore tramite il legato di liberazione da debito, disciplinato dall’articolo 658 del Codice Civile.
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Altre tipologie di legati testamentari
Ci sono poi legati che derivano dalle ultime volontà del defunto e altri che sono previsti dalla legge (c.d. legati ex lege), tra i quali rientrano il legato di diritto di abitazione e di uso da parte del coniuge superstite, oppure il legato di alimenti, che fa parte del legato di prestazioni periodiche.
I legati che rientrano nel Codice Civile – negli articolo dal 651 a 661 – sono chiamati “legati tipici”, mentre quelli che non sono previsti dal Codice, ma sono comunque ritenuti validi, si chiamano “legati atipici”. Riuscire a inquadrare una disposizione testamentaria è molto importante al fine di valutare correttamente le sue conseguenze. Ragion per cui non sarà soltanto il testatore, ma anche l’interprete a occuparsi di denominare il legato e la volontà del defunto.
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Legato testamentario e lesione legittima: cosa fare
Esiste un’ipotesi nella quale un erede, al quale spetta per legge una determinata quota di legittima, venga lasciato un legato con provochi una lesione della legittima, in quanto corrispondente a una quota che non rispetta le regole della divisione ereditaria.
Com’è noto, tra i legittimari rientrano il coniuge, i figli e, il loro assenza, gli ascendenti. Nel caso in cui a un legittimario venga lasciato un legato, quest’ultimo potrà decidere di rifiutarlo e conseguire la quota di legittima che gli spetta per legge.
In questo caso sarà necessario impugnare il legato testamentario per lesione di legittima attraverso quella che prende il nome di azione di riduzione: ai sensi dell’articolo 554 del Codice Civile, le disposizioni testamentarie che superino la quota di legittima sono soggette a riduzioni nei limiti della quota stessa.
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L’azione di riduzione si applica tramite atto di citazione. La sentenza n. 13310/2022 della Corte di Cassazione spiega che “il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore”.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il legittimario che ha subito la lesione accettasse anche solo tacitamente il legato:
- l’azione di riduzione non potrebbe più essere esercitata: per questo motivo, la rinuncia al legato costituisce un passaggio fondamentale;
- inoltre, in base all’articolo 551 del Codice Civile, il legittimario perderebbe anche il diritto a chiedere un supplemento qualora il legato avesse un valore inferiore a quello della quota di legittima.
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Legato testamentario – Domande frequenti
Il legato di testamento è una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce a una persona, che non deve essere necessariamente l’erede, un determinato bene o diritto.
A differenza della successione, il legato si acquista direttamente e non ha dunque bisogno di essere accettato.
No, l’accettazione di un legato testamentario fa perdere al legittimario il diritto di poter richiedere il valore della sua quota di legittima, nel caso in cui fosse superiore rispetto al legato stesso.
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