Violenza domestica: definizione, come riconoscerla e cosa fare per uscirne
Cos’è la violenza domestica, come si manifesta, quali sono articoli del Codice penale possono essere presi in considerazione per una denuncia e le tutele per le vittime previste dalle più recenti normative.
- Per violenza domestica si intende qualsiasi atto di violenza fisica e/o psicologica, subita all’interno del proprio nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che vittima e autore del reato siano residenti o convivano nella medesima unità abitativa.
- Il codice penale non prevede direttamente un reato di violenza domestica, ma disciplina una serie di comportamenti che configurano violenza in ambito domestico.
- Per la perseguibilità di alcuni di questi reati, è obbligatorio presentare denuncia.
La violenza domestica è, purtroppo, un fenomeno con il quale, negli ultimi anni, abbiamo dovuto confrontarci sempre più di frequente. Non è necessario essere esperti analisti di dati per rendersi conto di quanto tale forma di violenza sia in forte diffusione in Italia e nel resto del mondo, e ciò anche solo ascoltando telegiornali o leggendo riviste e quotidiani.
Sebbene parlare di violenza domestica appaia quasi un ossimoro, le vittime di tale reato sono diverse e appartenenti, in particolare (ma non necessariamente), alla c.d. categoria debole, che comprende donne, bambini e anziani.
Ma c’è un dato importante, che forse occorre ribadire con maggiore frequenza e convinzione, vista la difficile emersione dei fatti di violenza: le vittime non sono abbandonate al loro destino. Vi sono oggi nuove e più incisive tutele attivabili da parte di chi subisce maltrattamenti in casa, per uscire rapidamente dall’incubo. Vediamo quali sono.
Cos’è la violenza domestica
Prima di capire cosa fare se si è vittima di violenza in casa e a chi rivolgersi per ottenere l’aiuto necessario, è importante riconoscere i comportamenti violenti e, dunque, capire cosa si intende per violenza domestica, partendo dal dato giuridico.
Una definizione di violenza domestica la troviamo oltre i confini della normativa nazionale, e precisamente nella Convenzione di Istanbul, adottata l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77.
Questa Convenzione stabilisce che, con la locuzione violenza domestica, debba intendersi qualsivoglia atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
L’inquadramento della fattispecie delittuosa, definito dalla citata Convenzione, è alla base anche della definizione coniata dal nostro legislatore, con il D.L. n. 93 del 2013, in materia di contrasto alla violenza di genere, che la riprende pressoché pedissequamente.
LEGGI ANCHE Abuso familiare: quando la violenza domestica è reato
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Come si manifesta la violenza domestica
La violenza domestica può manifestarsi con una serie di comportamenti diversi, che possono riguardare principalmente la sfera psicologica o quella fisica – o può riguardarle entrambe.
Nello specifico, le violenze di tipo domestico possono tradursi essenzialmente in:
- violenza fisica, intesa come intromissione nella sfera fisica altrui, causa di dolore fisico, che può comprendere gesti come pugni, calci e simili;
- violenza sessuale, come le molestie e qualsiasi altro atto che imponga la consumazione di qualsivoglia atto sessuale, non voluto e, conseguentemente, imposto, configurabile anche all’interno di una coppia, legata da un vincolo di coniugio o convivente.
La violenza domestica può riguardare anche la sfera psichica, morale, spirituale.
Negli ultimi decenni si è finalmente registrata una maggiore consapevolezza in ordine al fatto che la violenza possa colpire anche la parte interiore dell’individuo, non sempre facilmente e immediatamente visibile, ma ugualmente lesiva e forse più pericolosa in ragione delle possibili ripercussioni.
Ti consigliamo di leggere pure Reato di violenza privata (art. 610 cp): pena, esempio, procedibilità e prescrizione
Come riconoscere la violenza psicologica in famiglia
La violenza psicologica viene in genere perpetrata attraverso condotte quali minacce, lesioni, atti di disprezzo e umiliazione, ingiurie e privazioni nei confronti della vittima.
Nell’ambito della violenza psicologica, negli anni, si sono riconosciute più specifiche forme che, pur riferendosi, in generale, all’aspetto emotivo, per differenziarlo da quello prettamente fisico, riguardano specifici aspetti e, in particolare:
- la violenza economica: si manifesta mediante il controllo delle risorse finanziarie della vittima e l’impedimento ad affrontare spese di qualsiasi genere anche primarie. Sovente, la violenza economica si concretizza nel negare alla vittima il diritto a crearsi una propria indipendenza finanziaria e, dunque, di svolgere una attività lavorativa, al fine di fare in modo che questa dipenda economicamente dal soggetto attivo, ovverosia dall’autore della violenza:
- la violenza spirituale o religiosa: si attua mediante manipolazioni, che fanno leva su credenze per giustificare comportamenti abusanti o con l’imposizione di seguire e vivere secondo un determinato credo, impedendo, invece di professare una fede, secondo il proprio personale sentire religioso.
Approfondisci leggendo anche Violenza psicologica in famiglia, sul lavoro, sui figli: quando è reato e come denunciare
Come si configura la violenza domestica
Quali sono i reati di violenza domestica? Il codice penale non disciplina specificamente il reato di violenza in casa, ma prevede una serie di fattispecie concrete che descrivono condotte penalmente rilevanti, che concorrono a definire il più ampio concetto di violenza domestica.
La mancanza di una previsione ad hoc, che preveda e punisca la violenza domestica, non deve indurre a ritenere che si tratti di un vuoto normativo causa di mancate tutele. Al contrario, posto l’ampio ventaglio di comportamenti con i quali è possibile consumare il reato, il Legislatore ha ritenuto di non imbrogliare in maglie strette l’inquadramento della fattispecie penale, ma di prevedere diversi atti con i quali è possibile ritenere configurato il reato di violenza domestica.
Fra le principali fattispecie delittuose, che descrivono condotte rientranti nella violenza privata, vi sono:
- le lesioni personali, le quali comprendono qualsiasi atto di violenza fisica, che provochi lesioni alla vittima (art. 582 c.p.), anche gravi o gravissime (art. 583 c.p.), dalle quali derivi una malattia nel corpo o nella mente;
- il reato di percosse (art. 581 c.p.), che si configura quando la violenza fisica non provoca lesioni evidenti, ma comporta comunque un’aggressione fisica;
- il reato di minacce (art. 612 c.p.), che si configura quando si prospetta ad altri un ingiusto danno;
- il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), che, in linea generale, punisce chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali;
- i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), reato che può comprendere una serie di condotte diverse, caratterizzate dalla loro reiterazione e dalla creazione di un clima di sofferenza per la vittima.
Sul punto, è importante rilevare una distinzione dirimente: ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, occorre una reiterata realizzazione delle condotte da parte del soggetto attivo, che devono essere sorrette dalla volontà di sottoporre la persona offesa a una serie di sofferenze fisiche e morali.
A differenza del reato di maltrattamenti, le altre fattispecie delittuose sopra descritte, possono invece configurarsi anche in presenza di un solo episodio violento.
Reato di stalking
Discorso a parte merita il reato di stalking o atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p. di recente previsione (Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38). Tale fattispecie delittuosa può effettivamente sovrapporsi al reato di maltrattamenti, se il maltrattamento ripetuto arreca nella vittima uno stato di ansia, paura o compromette la sua qualità di vita.
LEGGI il nostro approfondimento su Reato di atti persecutori (articolo 612 bis codice penale): quando si configura, esempi, procedibilità
Cosa fare in caso di violenza domestica?
Il primo passo da compiere per uscire dal vortice di violenza è rivolgersi alle forze dell’ordine per un aiuto materiale e immediato, volto ad allontanarsi dal luogo in cui è perpetrata la violenza. È anche possibile fare riferimento a numerose organizzazione ed enti antiviolenza.
Nel nostro Paese sono attivi diversi numeri di telefono da contattare per ricevere svariate tipologie di sostegno. Il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha istituito un numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24, a sostegno delle vittime di violenza in famiglia e stalking. Inoltre, in quasi tutte le province, sono presenti centri antiviolenza, anch’essi collegati al 1522 e sempre attivi.
Ti consigliamo di leggere pure Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: cos’è, a chi spetta, a cosa serve
Come denunciare la violenza domestica
Al fine di ottenere una più ampia tutela è necessario denunciare la violenza subita, rivolgendosi a un avvocato con competenze specifiche in materia penale. Tale passaggio è di primaria importanza perché la maggior parte dei reati sopra enunciati, come rilevato, prevede la presentazione obbligatoria della denuncia di parte, cioè di una manifestazione della volontà della vittima di procedere nei confronti dell’autore della violenza.
In tal senso, i reati che configurano una violenza domestica si differenziano dai reati c.d. procedibili d’ufficio, per i quali l’azione penale è avviata automaticamente dalle autorità giudiziarie, indipendentemente dalla specifica manifestazione della volontà da parte di chi ha subìto violenza.
Quali sono i termini della querela di parte?
Ulteriore aspetto di non poco conto è rappresentato dalla previsione di un termine entro il quale occorre presentare querela, generalmente pari a 90 giorni, ai sensi dell’art. 124 c.p.p. Tale termine trova applicazione per i reati di percosse e lesioni personali.
Le lesioni personali gravi o gravissime sono, invece, perseguibili d’ufficio, con la conseguenza che non sono soggette al rispetto del termine di mesi 3 per la presentazione della denuncia. Analoghe considerazioni valgono in caso di maltrattamenti: trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio non sussiste un termine entro il quale è obbligatorio presentare querela.
Il reato di stalking è, in linea generale, perseguibile a querela di parte entro 6 mesi dal fatto. Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, il reato di stalking è anch’esso perseguibile senza che sia necessaria la presentazione di denuncia-querela.
Più ampio, fino a 12 mesi, è il termine per denunciare un reato di violenza sessuale.
Quali sono le tutele per la vittima di violenza in famiglia
Il crescente allarme sociale, conseguente al progressivo aumento dei fenomeni di violenza domestica, ha contribuito a fornire un forte impulso alla lotta contro i reati di genere.
Fra tali misure rientra la recente legge, comunemente nota come Codice Rosso (L. 19 luglio 2019, n. 69), la quale è intervenuta in relazione a un duplice profilo:
- introduzione di nuove tutele attivabili dalle vittime di maltrattamenti;
- riduzione delle tempistiche per l’attivazione di nuove tutele.
Una volta presentata la denuncia, il PM procede con l’assunzione di informazioni entro tre giorni. Dopo la denuncia, possono essere applicate diverse misure, quali l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e l’ammonimento del questore.
Approfondisci leggendo Ammonimento del questore: cos’è e qual è la sua funzione preventiva
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere