Reato di sfregio, art 583 quinquies cp: cos’è, pena, procedibilità, giurisprudenza
Il sempre maggiore proliferarsi di casi di violenza di genere ha portato il legislatore alla creazione di un reato per punire le vittime di sfregio permanente del viso e deformazione, con pene più severe rispetto a quelle precedentemente in vigore.
- Prima dell’introduzione del Codice rosso il reato di sfregio non esisteva.
- La fattispecie è stata introdotta con l’art. 583 quinquies del Codice penale.
- Le pene sono più severe rispetto alla normativa in vigore in precedenza, che considerava lo sfregio del viso solo come un aggravante del reato di lesione personale.
Il Codice rosso, ovvero la legge 69/2019, ha portato all’introduzione di una serie di reati o alla previsione di pene più severe per reati già esistenti, al fine di offrire una maggiore tutela giuridica alle vittime di violenza domestica e di genere.
Tra i reati che sono stati inseriti nel nostro Codice penale, troviamo anche il cosiddetto reato di sfregio permanente, dove con sfregio si intende un turbamento permanente dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso.
Tale reato ha come conseguenza più grave la deformazione e risulta irreversibile, ovvero non può essere eliminato o attenuato tramite il ricorso alla chirurgia facciale. Si verifica anche se le alterazioni delle linee del volto incidono in maniera minima o parziale sulla sua funzione estetico-fisiognomica.
Vediamo più nel dettaglio qual è stato l’iter normativo che ha portato all’introduzione di questo reato, quali sono gli elementi che lo caratterizzano e come viene punito dalla legge.
Omicidio di identità
Prima dell’approvazione del Codice rosso, era stata ipotizzata l’introduzione del reato di omicidio di identità. Tale proposta di legge prevedeva che:
Chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso è punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.
La pena sarebbe stata aumentata da un terzo alla metà se i danni cagionati fossero stati commessi:
- dall’ascendente o dal discendente;
- dal coniuge, anche legalmente separato;
- dalla parte dell’unione civile;
- da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
Questa proposta di legge era stata fortemente voluta in seguito a diversi fatti di cronaca nei quali il viso di alcune donne era stato deturpato, con acido o fuoco, per pura vendetta da mariti, compagni, ex partner, con il principale scopo di distruggere, fisicamente, psicologicamente e socialmente, la vittima.
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Sfregio al viso come aggravante delle lesioni
Prima dell’approvazione del reato di sfregio al viso come reato a sé stante, lo sfregio al viso era considerato soltanto un aggravante del reato di lesione personale, di cui all’art. 582 del Codice penale.
Tra le circostanze aggravanti di tale reato (art. 583 cp), considerate lesioni personali gravissime e per le quali sono previsti da 3 a 7 anni di reclusione, troviamo infatti i casi in cui dalla lesione derivi:
- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l’aborto della persona offesa.
In tali ipotesi, il reato in questione sarebbe procedibile d’ufficio.
Ai sensi di quanto precisato dalla sentenza n. 21394/2016 della Corte di Cassazione, che citiamo in quanto aggiunge al caso in esame l’aggravante dei futili motivi, ovvero l’assenza di una ragione plausibile per la quale il reo abbia agito in un certo modo nei confronti della vittima:
In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.
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Sfregio a deformazione: spiegazione art. 583 quinquies cp
Con il Codice Rosso viene quindi introdotto il reato di sfregio, con l’inserimento nel Codice penale dell’art. 583 quinquies, intitolato Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Tale reato punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque cagioni una lesione personale a un’altra persona dalla quale derivi la deformazione o lo sfregio permanente del viso. L’applicazione di tale pena comporta anche l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, la curatela e all’amministrazione di sostegno.
Come si può subito notare, gli anni di reclusione previsti per questa fattispecie criminosa sono superiori rispetto a quelli applicabili nel caso di lesioni personali gravissime, a riprova della gravità di questo genere di condotta.
In merito alla procedibilità del reato di sfregio, rientra tra i reati perseguibili d’ufficio, quindi può essere denunciato da chiunque, non solo dalla persona offesa. La vittima può anche decidere di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere un risarcimento per il danno subito
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Sfregio permanente del viso giurisprudenza
In merito all’applicazione del reato di sfregio, quindi di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, in molti si sono chiesti se la norma sia applicabile soltanto ai reati di genere, quindi commessi da coniugi o ex partner.
Come precisato dalla sentenza n. 7728/2024, in realtà, il reato ha un ambito di applicazione generico. Non è dunque previsto soltanto in casi specifici di violenza di genere o domestica.
Questo reato può infatti essere commesso:
- da chiunque contro qualsiasi soggetto, anche uno sconosciuto;
- a prescindere dalla relazione familiare che unisce vittima e reo.
Nelle sentenza viene comunque specificato che:
deve anche rilevare questo Collegio, a riprova della natura “comune” del delitto, come il legislatore abbia specificamente previsto il caso in cui il delitto di sfregio o deformazione permanente del viso intervenga in ambito di violenza domestica o di genere, rendendo tali elementi di relazione e di contesto circostanze aggravanti. Infatti, l’art. 585 cod. pen. aggrava la pena dell’art. 583-quinquies per il caso di condotta lesiva contro l’ascendente o il discendente e altri congiunti.
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Il caso Annibali
Uno dei casi di cronaca di maggiore impatto relativi al reato di sfregio è stato quello che ha coinvolto, nel 2013, Lucia Annibali, sfregiata con l’acido da due persone pagate dal suo ex, Luca Varani, che voleva punirla perché era stato lasciato dalla donna.
Varani è stato condannato a 20 anni con il rito abbreviato in primo grado e dalla sentenza di Appello per tentato omicidio, lesioni gravissime (ai tempi non esisteva ancora il reato di sfregio) e stalking,
In merito alla drammatica vicenda che ha segnato la sua vita (e il suo viso) per sempre, la Annibali ha dichiarato di recente:
Se aumentiamo le pene non è che facciamo più felici le donne che subiscono violenza. La repressione da sola non basta non è neanche un deterrente. Aumentare le pene, inventarsi anche nuovi reati o farsi tentare dal giustizialismo: non è questa la soluzione, serve agire in anticipo, l’approccio dev’essere molto più trasversale. Non aiuta le donne che subiscono violenza perché evidentemente i fatti si sono già consumati.
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Reato di sfregio – Domande frequenti
Il reato di lesioni personali è procedibile d’ufficio in presenza delle circostanze aggravanti citate nell’art. 583 del codice penale.
L’articolo 583 quinquies del codice penale disciplina il reato di Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Tra le vittima del reato di sfregio che hanno fatto più parlare di sé ricordiamo Gessica Notaro, Lucia Annibali, Valentina Pitzalis.
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