Reato di minaccia (art. 612 c.p.): quando si configura, pena, procedibilità
Cos’è e quando si configura il reato di minaccia: la differenza fra minaccia semplice e grave, quando la minaccia è procedibile d'ufficio e cosa si rischia con una denuncia per minacce.
Il termine minaccia viene utilizzato per indicare un’intimidazione nei confronti di un altro individuo, che può essere di tipo verbale, oppure avvenire in forma scritta o con un gesto, dalla quale deriverebbe un danno ingiusto, come nel caso della minaccia di morte o di percosse.
Può essere rivolta sia verso la persona sia verso il suo patrimonio: si tratta di un delitto contro la libertà individuale che ha un’entità tale da limitare la libertà psichica di un individuo e ha natura di pericolo: la minaccia può infatti costituire l’antefatto di una vera e propria lesione.
Il reato di minaccia, che può essere semplice o grave, è disciplinato dall’articolo 612 c.p. e a differenza dell’ingiuria non è stato oggetto di depenalizzazione: ecco quali sono i requisiti di configurabilità, la pena prevista e il termine di prescrizione.
Pena per reato di minaccia
Quando si configura il reato di minaccia? Il testo dell’articolo 612 c.p. recita che:
1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
2. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.
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Minaccia grave: circostanze aggravanti art. 339 cp
Quando una minaccia è grave? L’articolo 339 cp stabilisce quali siano le circostanze aggravanti dalle quali derivano pene maggiori, ovvero:
“Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.
La gravità della minaccia non dipende unicamente dal contenuto o dallo strumento con la quale viene praticata, ma anche e soprattutto dallo stato di turbamento che genera nella vittima, dalle circostanze e dal coinvolgimento di altri soggetti.
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Reato di minaccia: procedibilità
Il reato di minaccia è costituito dalla possibilità che si verifichi un danno ingiusto che ha un’entità così grande da limitare la libertà morale della vittima: un esempio grave di minaccia potrebbe essere quello in cui per intimidire qualcuno gli si dice “ti ammazzo”. Non rientrano, invece, nell’accezione di minaccia gli insulti o le imprecazioni.
Come denunciare una persona che ti ha minacciato? Come regola generale, la minaccia è procedibile a querela da parte della persona offesa, che la può ricevere anche indirettamente, tramite la testimonianza di altri soggetti.
La querela può essere presentata dal vivo presso una stazione di Polizia o dei Carabinieri, oppure in forma scritta, rivolgendosi a un Pubblico Ministero, entro 90 giorni di tempo dall’accaduto.
Il reato di minaccia è perseguibile d’ufficio?
Esistono dei casi nei quali il reato di minaccia diventa procedibile d’ufficio, ovvero quelli in cui venga commessa:
- con armi;
- da persona travisata;
- da più persone riunite;
- con scritto anonimo;
- in modo simbolico;
- per mezzo della forza intimidatrice di associazioni segrete;
- tramite il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere.
Nel caso di minaccia aggravata, l’accaduto potrà essere denunciato anche dopo 6 mesi di tempo.
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Reato di minaccia e remissione della querela
La legge dà a chi ha querelato qualcuno per il reato di minaccia la possibilità di perdonare il reo attraverso quella che prende il nome di remissione della querela: in altre parole, si tratta del caso in cui la vittima ritiri la querela.
Per farlo ci si dovrà recare presso lo stesso ufficio nel quale era stata depositata la querela oppure davanti dal giudice, in occasione dell’udienza dibattimentale, durante la quale non sarà necessaria la presenza di un avvocato.
La remissione della querela annulla definitivamente il reato: di conseguenza l’aggressore non sarà condannato in alcun modo. Esiste, infine, la possibilità di estinguere il reato attraverso una procedura che prende il nome di riparazione: vediamo di cosa si tratta.
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Reato di minaccia e riparazione
Introdotta di recente dalla legge 103 del 2017, tradotta nell’articolo 162-ter c.p., la riparazione consiste nella possibilità di estinguere il reato di minaccia semplice, ma non quello di minaccia aggravata.
Il reato potrà dichiararsi estinto solo in caso di riparazione integrale del danno provocato dal responsabile: la dichiarazione dell’estinzione dovrà avvenire all’inizio dell’udienza dibattimentale, dopo che il giudice abbia sentito entrambe le parti.
Ai sensi dell’articolo 1208 e seguire c.c., l’aggressore potrà liberarsi di ogni responsabilità dal reato commesso anche:
- presentando un’offerta formale e reale di riparazione;
- nei casi in cui l’offerta proposta non sia stata accettata dalla vittima, ma sia stata ritenuta equa alla riparazione del danno da parte del giudice.
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Reato di minaccia e giurisprudenza
La giurisprudenza è intervenuta diverse volte sul reato di minaccia: di seguito saranno elencate alcune delle sentenze più recenti sull’argomento e le massime espresse dalla Corte di Cassazione.
Cassazione penale sez. V 18.6.2018 n. 35817:
“Il reato di minaccia si configura con il carattere formale del pericolo, per la cui integrazione non è necessariamente richiesta la lesione del bene tutelato, ma basta che il male prospettato possa incutere timore al soggetto passivo”.
Cassazione penale sez. V 20.3.2019, n. 17159:
“Il reato di minaccia si concretizza con la prospettazione di un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario, male che non può essere costituito dalla prospettazione di una legittima azione giudiziaria civile e dalla diffusione di notizie relative all’inadempimento negoziale commesso nei confronti dell’agente”.
Cassazione penale sez. I 27.1.2020, n. 3259:
“Risponde del reato di minaccia chi arreca fastidio alla vicina mediante incisione di una croce sulla persiana e colpi sulla medesima persiana, in modo da porre in essere una condotta molesta – di certo non occasionale – idonea ad integrare il reato di cui all’art. 660 c.p”.
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Reato di minaccia – Domande frequenti
Ci si può difendere dal reato di minaccia presentando una querela alle Forze dell’Ordine.
Una minaccia consiste nell’intimidire qualcuno in modo tale da limitarne la libertà morale: costituisce un reato presente nel Codice penale.
La minaccia semplice deve essere denunciata entro 90 giorni di tempo, mentre per la minaccia grave lo si può fare anche dopo 6 mesi. Qualora si trattasse di una minaccia senza prova, si potrà sporgere una denuncia contro ignoti.
Il reato di minaccia si prescrive in 6 anni.
Il reato di minaccia non si configura nel momento in cui le parole pronunciate da un altro soggetto non siano idonee a procurare uno stato di turbamento in chi le riceve, anche per il tono utilizzato dall’interlocutore.
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