Danno da occupazione senza titolo

Il patto commissorio nasce nell’Antica Grecia e permane in epoca romana, fino al periodo costantiniano, quando fu vietato nel nostro Paese.
È un accordo in base al quale in caso di inadempimento da parte di un soggetto debitore, il diritto o il bene dato in garanzia passa in automatico al creditore.
Il patto commissorio è stato vietato in modo diretto con gli articoli 1963 e 2744 del Codice civile: vediamo cosa è previsto al loro interno e quali sono le differenze con il patto marciano.
L’articolo 1963 c.c. – titolato Divieto del patto commissorio – recita che
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Lo stesso divieto è disciplinato dall’articolo 2744 c.c., nel quale è previsto che
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.
Nella pratica, il patto commissorio è vietato nelle condizioni di nullità, ovvero quando si verificano le garanzie reali tipiche del pegno e dell’ipoteca.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il patto commissorio autonomo sia nullo anche in quei casi che non sono espressamente previsti dalla legge, in cui la garanzia non riguarda un trasferimento del diritto di proprietà, bensì di un altro diritto reale di godimento – quale l’usufrutto.
Per rispondere a questa domanda, illustriamo in breve come funziona il patto commissorio. Prendendo come esempio un contratto, consiste in una clausola che rafforza il diritto di credito, quindi la possibilità che il creditore venga soddisfatto nell’ipotesi di inadempimento da parte del debitore.
In questo modo, alla scadenza del termine fissato per il pagamento del debito, il creditore acquista il diritto di potersi appropriare del bene.
Il patto commissorio viene vietato dalla legge tramite l’indicazione delle condizioni di nullità. Quello che si cerca di fare, nei fatti, è di evitare il proliferare di situazioni debitorie e che i creditori si arricchiscano in modo spropositato nei confronti dei debitori.
LEGGI ANCHE Usufrutto casa: come funziona
Datio in solutum è un’espressione utilizzata quando, in seguito a un accordo negoziale, la parte che ha offerto una garanzia offre all’altra parte – in modo spontaneo – l’alienazione del bene oggetto della garanzia.
In tal modo:
LEGGI ANCHE Diritto di servitù: cos’è
Il patto marciano, che è lecito, assicura al creditore la funzione di garanzia prevista dal patto commissorio, ma in modo differente.
In pratica, viene prevista, per il debitore, una clausola di giusta stima, al fine di impedire che avvenga un arricchimento indebito (e molto probabile) a suo svantaggio.
Tale giusta stima consiste nella valutazione del bene oggetto del trasferimento da parte di un soggetto terzo, la quale avviene in un momento successivo, ovvero quando si verifica l’inadempimento.
LEGGI ANCHE Pignoramento immobile: come funziona
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 170/2004, il divieto del patto commissorio non si applica nel caso di contratti di garanzia, ovvero:
il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie.
All’articolo 6 dello stesso decreto, si legge inoltre che
Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l’articolo 2744 del codice civile.
Molto spesso i contratti di alienazione – quali la vendita – si utilizzano a scopo di garanzia per far sì che il creditore possa ottenere quanto gli spetta in caso di inadempimento da parte del debitore.
Le alienazioni di garanzia sono nulle quando utilizzate con questo scopo, in quanto rientrano nel divieto del patto commissorio. A confermarlo sono state diverse sentenza della Cassazione a Sezioni unite.
LEGGI ANCHE Cosa sono i diritti reali
Il divieto del patto commissorio impedisce che in caso di inadempimento di un debito, il diritto o il bene alienato passi in automatico al creditore.
Il patto marciano è un istituto che garantisce al creditore il diritto di soddisfarsi in caso di inadempimento, tutelando però anche il debitore, cosa che non accade nel patto commissorio.