Sanzioni: significato, quali sono e differenze tra le diverse tipologie
Che cos'è una sanzione? Quali sono le differenze tra sanzione amminsitrativa e sanzione penale? Scopri tutto ciò che devi sapere nel seguente articolo.
- Le sanzioni costituiscono una misura che serve a “punire” il soggetto per la violazione di una norma.
- Le sanzioni possono essere penali e amministrative. A volte potrebbe anche sorgere incertezza nel distinguere tra le une e le altre.
- È, invece, discussa la possibilità di individuare delle sanzioni civili, cioè derivanti da un illecito civile.
Le sanzioni sono delle misure che vengono applicate con funzione punitiva e repressiva. Con ciò si intende che, tramite l’applicazione della misura, si punisce la condotta di chi ha violato determinate disposizioni.
L’ordinamento conosce molteplici tipologie di sanzioni: le più note sono certamente quelle penali. Tuttavia, a seconda del tipo di illecito compiuto, possono essere comminate anche sanzioni amministrative e, in casi peculiari, di cui tratteremo nel prosieguo, anche “sanzioni” civili.
Ciononostante è possibile individuare uno statuto delle sanzioni, ossia principi fondamentali che regolano suddette misure, indipendentemente dalla qualifica e natura delle stesse. Nel seguente articolo, esamineremo diverse ipotesi di sanzioni; in particolare, ci soffermeremo su quelle amministrative e penali.
Quali principi regolano le sanzioni?
Come è stato spesso osservato dalla giurisprudenza, le sanzioni sono soggette, in primo luogo, al principio di legalità. Ciò comporta che la sanzione debba essere espressamente prevista da una norma di legge. Non solo, deve essere conforme anche ai relativi corollari del principio di legalità.
In particolare, si richiama il c.d. principio di irretroattività, che per le pene (cioè le sanzioni penali) è espressamente enunciato all’art. 25 della Costituzione. La norma afferma che nessuno può essere punito se non in forza di una pena espressamente prevista dalla legge al momento del fatto.
Le sanzioni, inoltre, devono essere proporzionate al fatto, cioè devono essere commisurate alla condotta effettiva. Molto spesso, il legislatore prevede una cornice edittale, che, già dal momento dell’introduzione della norma, deve risultare proporzionate alla condotta descritta.
Il giudice, o chiunque altro applichi la sanzione, è tenuto a quantificare la sanzione in proporzione al fatto concreto.
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Sanzioni penali: principi fondamentali
Meritano una particolare attenzione le sanzioni penali, proprio perché esse fungono da parametro per individuare il regime delle altre sanzioni previste dall’ordinamento.
Le pene assolvono a tre funzioni, individuate dalla costituzione all’art. 27, ovvero:
- funzione rieducativa, in virtù della quale la pena deve essere funzionale a favorire la risocializzazione del reo, cioè a reinserirlo nel tessuto sociale e lavorativo, rieducandolo ai valori dell’ordinamento;
- funzione general-preventiva: la pena ha anche una funzione deterrente, cioè di dissuadere la generalità dei consociati dal compiere atti contrari ai valori dell’ordinamento;
- funzione special-preventiva: questa è la funzione propriamente sanzionatoria, la pena è anche finalizzata a retribuire il reo, a punirlo per quanto ha compiuto.
Per quanto le tre funzioni siano compresenti, la Corte Costituzionale ha, in più occasioni, evidenziato che la prevalente è la funzione rieducativa.
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Affinché la pena possa svolgere questa funzione deve essere avvertita come giusta dal destinatario, quindi, proporzionata al fatto compiuto.
Le sanzioni penali si distinguono a seconda che esse abbiano natura pecuniaria oppure comportino la reclusione del reo. Inoltre, le pene si distinguono anche a seconda che il reato consista in un delitto o in una contravvenzione:
- le pene per i delitti sono la reclusione e la multa;
- le pene per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
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Reclusione
La reclusione è la pena prevista dall’art. 23 del codice penale e si sostanzia in una limitazione della libertà personale. Questa limitazione è da eseguire in carcere o in altro istituto deputato a ciò, ove sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato.
Tra le caratteristiche proprie della reclusione ricordiamo:
- l’obbligo di lavoro: il detenuto è chiamato ad esercitare delle attività all’interno dell’istituto. Dopo aver scontato almeno un anno di pena, egli può essere ammesso al lavoro all’aperto;
- isolamento notturno in cella.
La reclusione può essere scontata anche in regime di detenzione domiciliare per condanne inferiori a due anni o in casi particolari a quattro anni.
La reclusione si distingue dall’ergastolo, che pure consiste nella limitazione della libertà personale. Tuttavia, la reclusione ha carattere temporaneo, mentre, l’ergastolo è una pena a vita.
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Multa: di cosa si tratta?
La sanzione della multa può essere erogata sia per illecito amministrativo, sia penale. In ambito penale, è definita dall’art. 17 c.p. come una pena pecuniaria, quindi consistente in una somma di denaro che, ai sensi dell’art. 24 c.p., non può essere inferiore ai 50 euro, né superiore ai 50.000 euro.
Per alcuni delitti, è prevista la sola pena della multa, oppure la stessa può essere prevista congiuntamente o alternativamente alla pena della reclusione. È una pena congiunta quando il giudice eroga sia la pena pecuniaria sia quella detentiva Mentre, è alternativa quando il giudice, a seconda della gravità della condotta, decide di applicare l’una piuttosto che l’altra.
Cos’è l’arresto
La sanzione detentiva, prevista per le contravvenzioni, è l’arresto. Come la reclusione, anche l’arresto consiste in una limitazione della libertà dell’individuo.
Attualmente, non è prevista la possibilità di scontare la pena dell’arresto ai domiciliari. Tuttavia, è stata presentato un disegno di legge che prevede l”ipotesi di introdurre tale previsione. Appare, infatti, irragionevole che tale facoltà sia prevista per i reati puniti con la reclusione, tendenzialmente più gravi, e non anche per i reati puniti con l’arresto, in genere, meno gravi.
L’arresto, in quanto sanzione, si distingue da altri istituti previsti dall’ordinamento, come:
- l’arresto in flagranza, che consiste in una misura precautelare;
- l’arresto per custodia cautelare, che è la misura disposta dal PM, finalizzata all’applicazione delle misura cautelare.
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Cos’è l’ammenda
L’ammenda è una sanzione penale, a carattere pecuniario, disciplinata dal codice penale all’art. 18, il quale definisce l’ammenda come la pena pecuniaria irrogata per le contravvenzioni.
L’ammenda non può avere un valore inferiore a 20 euro, né superiore ai 10.000 euro. Come previsto per le multe, anche per le contravvenzioni può essere prevista la sola pena dell’ammenda, oppure l’ammenda può essere prevista congiuntamente o alternativamente alla pena dell’arresto.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative sono tendenzialmente pecuniarie. Sono previste dall‘art. 10 della legge n. 689/1981 e si distinguono in due tipi:
- fisse, che consistono nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15000;
- proporzionali, che non hanno limite massimo.
In questo secondo caso, la sanzione è proporzionata al reddito del soggetto, oltre che alla condotta illecita. Per esempio, questo tipo di sanzione è prevista per le violazioni del codice della privacy.
Il legislatore ha previsto, inoltre, che il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo, salvo che sia diversamente previsto dalla legge.
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La multa come sanzione amministrativa
Come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti, talvolta si parla di multa anche con riferimento alle sanzioni amministrative.
In questo caso, però, ci si riferisce solo alle sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del Codice della Strada, oppure per aver usufruito di mezzi di trasporto pubblici senza titolo o con titolo inadeguato. Da un punto di vista tecnico, però, la multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti.
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Sanzioni formalmente amministrative e sostanzialmente penali
In più occasioni, la giurisprudenza ha evidenziato che le sanzioni formalmente amministrative possono, poi, essere considerate penali da un punto di vista sostanziale.
La giurisprudenza sovranazionale, infatti, ha sostenuto che è necessario valutare se una determinata sanzione costituisca effettivamente una sanzione amministrativa, in considerazione di tre criteri alternativi:
- come viene denominata dal legislatore;
- che funzione persegue, ovvero se svolge una funzione propriamente punitiva e retributiva;
- afflittività: se è una sanzione particolarmente rigorosa, o comporta uno stigma sociale, proprio delle sanzioni penali.
Per esempio, la giurisprudenza ha sostenuto che le sanzioni delle Autorità indipendenti appartengono a questa categoria di sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali. Infatti, esse sono:
- particolarmente afflittive, sono severe, anche se pecuniarie, sono sanzioni molto elevate;
- comportano uno stigma sociale, perché sono pubblicate online, sul sito delle autorità indipendenti, quindi, sono rese pubbliche e conoscibili a chiunque.
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Sanzioni civili: cosa sono?
Nel paragrafo introduttivo, abbiamo parlato di sanzioni civili, ma esistono? Probabilmente, vi sarà venuto in mente il risarcimento del danno.
Tuttavia, la responsabilità civile non ha una funzione punitiva e sanzionatoria, ma è una funzione tendenzialmente compensativa, cioè si intende ristorare il soggetto del danno subito.
La giurisprudenza ha comunque affrontato il tema dei c.d. danni punitivi, cioè quelle ipotesi di danno che hanno la funzione di retribuire un soggetto per una condotta illecita, quindi una funzione sanzionatoria.
A questo proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che sono ammissibili, anche se hanno carattere eccezionale e devono essere sottoposti ai principi previsti per le sanzioni e le pene, in particolare, il principio di legalità.
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Sanzioni – Domande frequenti
Le sanzioni sono misure amministrative e penali che vengono applicate per la violazione di norme amministrative o penali.
Le principali sanzioni penali, dette pene, sono sia detentive sia pecuniarie. Le principali pene sono: reclusione e multa, arresto e ammenda.
Le sanzioni amministrative sono principalmente pecuniarie. Talvolta, anche se qualificate come amministrative, sono, invece, sanzioni penali.
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