Messa alla prova: cos’è, durata, requisiti, estinzione reato
Come funziona il procedimento penale di messa alla prova? Ecco quali sono tutti i reati per i quali è possibile fare richiesta e qual è la fase del processo penale in cui farla.
Una delle modalità con le quali può avvenire la sospensione della pena è la messa alla prova. Si tratta di un procedimento che viene regolato dall’articolo 168 bis del Codice penale ed è stato anche introdotto nel procedimento penale minorile con il DPR 448/1988 art. n. 28.
Come funziona? Quali sono i requisiti e la durata della messa alla prova? Quali sono i reati esclusi? Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito.
- Cos’è la messa alla prova
- Sospensione del procedimento con messa alla prova: codice penale
- Quali reati per messa alla prova?
- Messa alla prova: requisiti
- Richiesta disponibilità messa alla prova
- Cosa succede dopo la messa alla prova: cpp
- Messa alla prova: tabella ore
- Messa alla prova minorenni
- Messa alla prova: revoca
- Messa alla prova – Domande frequenti
Cos’è la messa alla prova
La messa alla prova è un procedimento penale nel quale viene data, all’imputato o all’indagato, che viene ammesso alla prova, la possibilità di estinguere le conseguenze penali della propria condotta.
Per farlo ci saranno due strade, ovvero
- svolgere attività di volontariato;
- procedere con il risarcimento del danno procurato alla persona offesa.
La prima ipotesi consisterebbe in un lavoro di pubblica utilità non retribuito, che sarebbe svolto presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli enti di volontariato. Tale attività:
- dovrà essere conciliabile con il lavoro svolto o lo studio;
- non dovrà pregiudicare la propria salute o i rapporti di famiglia.
In pratica, non si può parlare di differenza tra messa alla prova e lavori di pubblicità utilità, in quanto i secondi rappresentano un modo per mettere in pratica la procedura di messa alla prova. L’affidamento in prova, invece, è una misura alternativa alla detenzione, che si può ottenere su istanza al Tribunale di sorveglianza.
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Sospensione del procedimento con messa alla prova: codice penale
La messa alla prova viene disciplinata dall’articolo 168-bis del Codice penale, nel quale si legge che:
“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.
La sentenza 231 del 2018 della Cassazione ha inoltre stabilito che, in caso di esito positivo, la messa alla prova non dovrà essere menzionata nei certificati penali, quindi nel certificato generale e nel casellario. Tale menzione è stata infatti considerata contraria al reinserimento sociale dell’imputato, perché può avere un effetto pregiudizievole sulla sua reputazione.
Quali reati per messa alla prova?
La sospensione della pena con messa alla prova si potrà richiedere soltanto per quei reati per i quali è prevista una pena non superiore a 4 anni oppure per quelli indicati al comma 2 dell’articolo 550 c.p.p., ovvero quelli per i quali viene esercitata un’azione penale tramite citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero.
Potranno accedere al procedimento della messa alla prova non solo i soggetti incensurati, ma anche coloro i quali abbiano già riportato altre condanne e ai quali, dunque, sia già stata contestata la recidiva ex art. 99 c.p.
Di contro, al beneficio – che si potrà richiedere una sola volta – non potranno accedere i soggetti che sono stati dichiarati delinquenti per tendenza o abituali, ma anche coloro i quali hanno già ricevuto un esito negativo della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
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Messa alla prova: requisiti
Questo particolare procedimento penale potrà essere richiesto:
- nel corso delle indagini preliminari;
- durante la fase successiva di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.
Nel primo caso, la richiesta dovrà essere presentata presso la cancelleria del Pubblico Ministero dal difensore della persona indagata, il quale dovrà essere munito di procura speciale. Si dovrà inoltre allegare quali siano gli enti presso i quali sarà possibile svolgere un’attività.
Se il Pubblico Ministero esprime un parere positivo, trasmetterà il fascicolo al Giudice delle Indagini preliminari: quest’ultimo fisserà un’udienza per decidere se l’indagato potrà accedere al beneficio in questione, oppure no.
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Richiesta disponibilità messa alla prova
Nel caso in cui la messa alla prova dovesse essere richiesta dopo che sia stata esercitata l’azione penale da parte del Pubblico Ministero, i termini cambieranno a seconda del rito in corso.
In particolare:
- per i decreti penali di condanna, si dovrà presentare la richiesta assieme all’atto di opposizione;
- per la citazione a giudizio o il giudizio direttissimo, la richiesta si dovrà presentare prima dell’apertura del dibattimento, del giudizio abbreviato o di riti alternativi, quali l’applicazione di pena su richiesta delle parti;
- per il giudizio immediato dovrà invece essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della notifica del decreto con il quale è stato disposto il giudizio immediato.
Anche in questo caso, la richiesta dovrà essere presentata dal procuratore speciale e si dovrà allegare la disponibilità dell’ente convenzionato. Se il giudice dovesse ammettere l’imputato alla prova:
- sarà sospeso il procedimento per il tempo di durata della prova;
- saranno sospesi i termini di prescrizione;
- qualora l’esito del periodo di affidamento dovesse essere positivo, si verificherà l’estinzione del reato.
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Cosa succede dopo la messa alla prova: cpp
Ai sensi dell’articolo 464 septies del Codice di procedura penale, titolato Esito della messa alla prova, la legge prevede che:
“1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”.
Nei casi in cui la messa alla prova abbia esito positivo, si verificherà l’estinzione de reato per il quale si procede, come previsto ai sensi dell’art. 168 ter cp, nel quale si prevede proprio che L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
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Messa alla prova: tabella ore
La tabella delle ore di lavoro di pubblica utilità è stata fornita dal Ministero della giustizia, come precisato nella tabella di seguito.
Tipologia di contravvenzione o reato | Ore lavori di pubblica utilità |
FASCIA A): contravvenzioni punite con la sola ammenda | Durata messa alla prova: da 15 giorni a 1 mese Lavori di pubblica utilità: almeno 15 giorni, per un totale di 30 ore |
FASCIA B): contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa | Durata messa alla prova: da 1 a 4 mesi Lavori di pubblica utilità: almeno 30 giorni, per un totale di 60 ore |
FASCIA C): delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni | Durata messa alla prova: da 4 a 6 mesi Lavori di pubblica utilità: almeno 60 giorni, per un totale di 120 ore |
FASCIA D): delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni | Durata messa alla prova: da 6 a 8 mesi Lavori di pubblica utilità: almeno 90 giorni, per un totale di 180 ore |
FASCIA E): delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni | Durata messa alla prova: da 8 a 12 mesi Lavori di pubblica utilità: almeno 1200 giorni, per un totale di 240 ore |
FASCIA F): delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni | Durata messa alla prova: da 12 a 18 mesi Lavori di pubblica utilità: almeno 180 giorni, per un totale di 360 ore |
Messa alla prova minorenni
La procedura di messa alla prova potrà essere richiesta al Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui un reato sia stato commesso da un minore. Si potrà richiedere per qualsiasi tipologia di reato, anche in presenza di precedenti penali:
- nel corso di un’udienza preliminare;
- durante un dibattimento.
Sarà dunque valutata la personalità del minore, al fine di comprendere il suo margine di spazio per il recupero sociale. Il processo sarà sospeso per 1 anno, oppure per un massimo di 3 anni nel caso dei reati di maggiore gravità.
Il reato viene estinto se nel corso della messa alla prova il minore non commette ulteriori trasgressioni e dimostra di avere volontà di cambiare, mentre la sospensione del processo sarà revocata e il minore giudicato in caso contrario.
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Messa alla prova: revoca
Il procedimento di messa alla prova potrà essere revocato nel caso in cui:
- si verifichi una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni che sono state imposte, oppure il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- venga commesso un altro delitto non colposo o un reato simile a quello precedente, durante il periodo di prova.
La messa alla prova ha come conseguenza l’estinzione del reato, ma non delle eventuali sanzioni accessorie che ne sono derivate: per esempio, nel caso di guida in stato di ebbrezza, non saranno cancellate sanzioni quali la sospensione o la revoca della patente.
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Messa alla prova – Domande frequenti
Il procedimento di messa alla prova, che permette all’imputato di scontare il suo reato in modo diverso rispetto alla pena prevista, ha una durata minima di 2 mesi e massima di 2 anni.
Le ore del procedimento di messa alla prova, che si potrà richiedere una sola volta, vengono stabilite dal giudice.
La messa alla prova è possibile soltanto per alcune categorie di reati: clicca per conoscere quali sono.
La messa alla prova è una procedura subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, che rappresentano una sostituzione alla pena inizialmente determinata dal giudice.
L’estinzione del reato avviene nel caso di esito positivo del procedimento con messa alla prova.
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