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Diffamazione nei confronti di un minore: chi deve denunciare?

Chi deve sporgere denuncia in caso di diffamazione ai danni di un soggetto che non ha raggiunto la maggiore età? Quando il minore può agire personalmente? Ecco una guida completa che spiega come bisogna procedere in questi casi.

  • La diffamazione a danno del minore si ha quando viene offesa la reputazione di quest’ultimo con più persone in sua assenza.
  • Se il minore ha meno di 14 anni, la querela deve essere presentata dai genitori, oppure dal curatore speciale.
  • Anche ai fini del risarcimento del danno il minore non può agire in giudizio personalmente, ma occorre la presenza di un maggiorenne che lo rappresenti, non avendo ancora il minore raggiunto la capacità di agire.

L’ordinamento giuridico, nonostante contempli delle norme che tutelano lo sviluppo e l’integrità psicofisica dei minori, pone dei limiti a questi soggetti. Chi non ha raggiunto la maggiore età, per esempio, non può stipulare contratti, come pure non può stare in giudizio da solo e, se non ha compiuto i 14 anni, non può neanche presentarsi davanti alle autorità per sporgere querela.

Come può, dunque, difendersi un minore che subisce un illecito, come la diffamazione? Può agire personalmente in giudizio per ottenere il risarcimento?

In questo articolo, ti spiego come procedere nel caso in cui un minore sia vittima di diffamazione, dal momento che non può agire personalmente per difendersi.

Cos’è la diffamazione ai danni del minore

Per diffamazione ai danni del minore si intende il reato disciplinato dall’art. 595 c.p., che consiste nell’offendere la reputazione di un soggetto che non ha ancora compiuto la maggiore età comunicando con due o più persone, in sua assenza.

La norma mira a proteggere il minore da offese divulgate a più persone, inclusi atti di cyberbullismo e diffamazione sui social, che possono arrecare gravi danni psicologici e sociali. Il bene protetto è, quindi, la reputazione soggettiva e sociale del minore, fondamentale per la sua crescita e integrazione sociale.

L’illecito in questione è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di comunicare frasi offensive a più persone, accettando il rischio che la reputazione del minore venga lesa. Si tratta di un reato di evento, che si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.

La presenza di bambini piccoli durante le offese non esclude il reato, poiché le loro capacità di recepire e diffondere il giudizio negativo, pur se diverso da quello degli adulti, sono riconosciute, e la comunicazione avviene con più persone.

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Diffamazione nei confronti del minore: pene e procedibilità

La diffamazione ai danni del minore è punita con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro. L’art. 595 c.p. prevede, inoltre, specifiche circostanze aggravanti, cioè l’illecito è punito con:

  • la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato;
  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro se l’offesa avviene online (per esempio, sui social, siti web o chat) e a mezzo stampa.

Il reato di diffamazione nei confronti dei minori è punibile a querela di parte, nel senso che è necessario sporgere querela entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto che costituisce reato.

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Chi può sporgere querela quando la diffamazione è a danno di un minore?

La querela per diffamazione nei confronti del minore può essere sporta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure, in mancanza o in caso di conflitto d’interessi, da un curatore speciale nominato dal giudice. Dal momento che il minore non ha ancora la piena capacità di agire, i genitori agiscono, infatti, come suoi rappresentanti legali per tutelare i suoi interessi e la sua reputazione.

Solo se il minore ha compiuto i 14 anni può sporgere querela autonomamente, ma in ogni caso i genitori mantengono il diritto di farlo.

La querela può essere presentata presso la Polizia Postale (se la diffamazione è avvenuta online), i Carabinieri o la Procura della Repubblica. L’atto deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti, l’identità del colpevole (o elementi per identificarlo), e ad esso è necessario allegare prove, come screenshot e URL.

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Chi può chiedere il risarcimento?

La vittima di diffamazione ha anche diritto a chiedere il risarcimento dei danni. Nel caso dei minori, anche in questa circostanza solo i genitori o il curatore speciale possono adire il Tribunale per ottenere il risarcimento. I soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età, infatti, non possono agire in giudizio da soli, ma è necessaria la presenza di un adulto che li rappresenti legalmente.

Sono capaci di stare in giudizio solo i soggetti che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere, cioè che possiedono la capacità di agire, che si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. D’altronde, l’art. 320 c.c. stabilisce che i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili.

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Cosa succede se anche il reo è minorenne?

Se nella diffamazione a danno del minore il reo è anche lui un minorenne, la responsabilità penale scatta solo dai 14 anni in su, a condizione che il giudice riconosca la capacità di intendere e di volere, con applicazione di pene ridotte. Sotto i 14 anni, invece, non è imputabile.

In entrambi i casi, i genitori del reo minorenne sono civilmente responsabili per presunzione di colpa nell’educazione (culpa in educando) e nella vigilanza (culpa in vigilando), pertanto sono tenuti al risarcimento dei danni, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

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