I familiari possono fare querela per stalking?
Cosa si intende per stalking? Quando si parla di stalking familiare e quando invece si configura il reato di maltrattamenti in famiglia? Scopriamolo insieme e analizziamo quali sono gli strumenti per difendersi.
- Il reato di stalking è disciplinato dall’art. 612-bis del Codice penale.
- Potrebbe essere commesso da chiunque, compreso un membro della propria famiglia.
- Il primo passo per difendersi in questa evenienza è l’ammonimento del Questore, che potrebbe essere seguito dalla querela vera e propria.
Lo stalking in Italia è un reato disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, che è stato introdotto a partire dal 2009.
Nel caso di situazioni familiari che potrebbero essere assimilate alla fattispecie dello stalking, bisogna prima di tutto considerare se:
- si tratti effettivamente di un atto persecutorio da parte di un membro della propria famiglia;
- oppure se il caso possa essere fatto rientrare nella fattispecie dei maltrattamenti familiari, disciplinata dall’articolo 572 del Codice Penale.
La distinzione è molto importante in quanto, a seconda della tipologia di reato che si deve affrontare, sono previste procedure diverse per difendersi e pene differenti perché, in alcuni casi, entra in gioco una conseguenza di tipo sanzionatorio, in altri quella di tipo penale.
Nel primo caso, si parlerebbe di stalking familiare: di seguito saranno illustrate le caratteristiche di tale reato, con particolare riferimento ai contesti di tipo familiare.
Il reato di stalking familiare
In base alla sua definizione, lo stalking consiste in una qualsiasi forma ripetuta di minaccia o molestia che sia in grado di turbare la serenità di una persona, provocandole uno stato di timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, al punto tale da inficiarne la liberà morale e l’equilibrio psicologico: chi subisce stalking è in genere portato a modificare le proprie abitudini di vita per fare in modo di non incontrare il proprio stalker.
Nella pratica, uno dei casi più comuni nei quali si realizza il reato di stalking è una relazione personale finita male: un ex partner o un ex marito non riescono ad accettare la fine della relazione e assumono atteggiamenti persecutori che provocano, in chi li subisce, uno stato di turbamento.
Prima dell’introduzione del reato di stalking, situazioni come quella appena descritta venivano trattate come reati di maltrattamento in famiglia: oggi invece è possibile far rientrare alcune delle condotte persecutorie vissute in un contesto domestico nel reato di stalking familiare. Spetta al giudice stabilire quale norma del Codice Penale applicare in seguito all’analisi del singolo caso.
Un’altra casistica ancora diversa che potrebbe per esempio verificarsi è quella del mobbing coniugale, ovvero un atteggiamento di denigrazione da parte di un partner sull’altro, che si manifesta con continui attacchi, accuse e atteggiamenti offensivi. Può essere rappresentato, per esempio, dalla continua denigrazione dell’altro genitore in presenza dei figli.
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I familiari possono fare querela per stalking?
Nei casi in cui si dovesse vivere quella che, in base alla decisione del Giudice, rientra nel reato di stalking familiare, i familiari avranno la possibilità di fare querela per stalking:
- in genere, quando il reato viene consumato nel contesto familiare o di convivenza, si parla di reato di maltrattamento in famiglia che è procedibile d’ufficio;
- per quanto riguarda lo stalking, invece, il legislatore è portato a punire qualsiasi forma di condotta persecutoria, a prescindere dal legame presente tra lo stalker e la vittima.
Un’importante novità a proposito dello stalking familiare è stata introdotta dal decreto legge 93 del 2013, in cui viene trattato il cosiddetto femminicidio: le pene previste nei casi in cui lo stalker è un ex coniuge o un ex convivente della vittima sono aumentate.
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Esaminando alcuni casi della Corte di Cassazione, è possibile notare che, in alcuni, non viene applicato il reato di stalking familiare, ma quello dei maltrattamenti in famiglia: il confine è molto labile, ma in genere si tratta di quella situazioni nelle quali il comportamento persecutorio di un ex non è altro che la prosecuzione di comportamenti molesti che erano già in essere durante il matrimonio o la convivenza.
Secondo la sentenza n. 10932/17 del 6 marzo del 2017 della Corte di Cassazione:
- un uomo che commette molestie nei confronti della moglie durante la separazione, rientra nel reato di maltrattamenti familiari;
- se lo fa in seguito al divorzio, sta commettendo un reato di stalking.
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Come difendersi in caso di stalking familiare
Lo stalking familiare si verifica generalmente in seguito a una separazione o a un divorzio: si tratta di un reato che, nel nostro ordinamento giuridico, viene punito con la reclusione da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 5 anni.
Come ribadito in precedenza, la pena prevede delle aggravanti nel caso in cui l’atto persecutorio venga commesso dal coniuge o dal convivente, anche nei casi di separazione o di divorzio, quindi da qualsiasi persona con la quale si è o si è stati legati da un rapporto di tipo affettivo.
I familiari possono difendersi nelle situazioni di stalking attraverso due modalità:
- la querela per stalking;
- l’ammonimento del Questore.
Vediamo di seguito come funzionano i due strumenti giuridici.
Come fare querela per stalking
Nell’articolo 612-bis si legge che lo stalking “è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
In altri termini, la querela di parte rappresenta il primo strumento per tutelarsi contro lo stalking: si hanno a propria disposizione 6 mesi a partire dalla data in cui è stata ricevuta l’ultima minaccia da parte dello stalker.
La querela consiste nell’informare la Pubblicità Autorità circa i comportamenti assunti dallo stalker. Si ricorda inoltre che:
- la querela è gratuita;
- non richiede la presenza di un avvocato.
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Le autorità che hanno ricevuto una segnalazione, devono comunicarla immediatamente al Magistrato del Pubblico Ministero:
- la polizia giudiziaria prosegue con il completamento delle indagini, mettendo così a disposizione del Giudice i documenti raccolti;
- il Giudice si occupa di sentire la persona che ha presentato la querela, entro tre giorni dalla ricezione.
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Stalking familiare e ammonimento del Questore
L’ammonimento del Questore è uno strumento che permette di intervenire senza dover adire l’autorità giudiziaria: in poche parole, in base alle segnalazioni ricevute, il Questore ammonirà lo stalker e la sua condotta nei confronti della vittima, invitandolo a modificarla.
Con l’ammonizione non si dà il via a un vero e proprio procedimento penale, ma si sceglie la via dell’avvertimento formale da parte del Questore. Nel caso in cui lo stalker non dovesse rispettare l’ultimatum ricevuto dal Questore, non sarà necessario fare querela:
- per Legge, in caso di soggetto ammonito, si procede d’ufficio;
- lo stalker che ha ricevuto un’ammonizione viene punito con una pena più pesante.
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Stalking e divieto di avvicinamento alla persona fisica
Oltre a quanto detto finora, esiste un altro strumento attraverso il quale, in seguito a una denuncia per stalking, il Pubblico Ministero può intervenire per tutelare le vittima: si tratta del divieto, imposto allo stalker, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Non solo la casa o l’ufficio, ma anche i luoghi di piacere, come la piscina o la palestra.
In passato, il mancato rispetto di questa provvedimento comportava l’applicazione di un’ulteriore misura cautelativa, come per esempio quella degli arresti domiciliari:
- oggi sono previste pene più severe in quanto la violazione di tale divieto costituisce un reato;
- lo stalker è tenuto a rispettare il divieto imposto: in caso contrario, viene punito con la reclusione da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 3 anni.
Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è disciplinato dall’articolo 282 ter del Codice di Procedura Civile nel quale si legge che:
il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
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Stalking – Domande frequenti
Lo stalking è un reato che è stato approvato in Italia con il Decreto di legge n. 11/2009, convertito nella Legge n. 38/2009: oggi è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice penale.
Il reato di stalking, in tutte le sue forme, quindi da quello familiare al cyberstalking, viene punito con una reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Lo stalking familiare può essere denunciato tramite la procedura di ammonimento del questore, oppure tramite querela all’autorità. Nel primo caso, non si dà il via a un procedimento penale, ma si invia allo stalker un semplice avvertimento in merito alla sua condotta molesta.
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